IL PRETORE
   Ha pronunziato in data 9 maggio 1997, la seguente  ordinanza  nella
 causa civile iscritta al n. 6659/94 del registro generale, tra Vitolo
 Salvatore,   quale   procuratore   speciale   di  Montoro  Anna  +  6
 rappresentati e difesi dall'avv. V. Barbato ricorrenti  e  l'I.N.P.S.
 in  persona  del  legale  rappresentante pro-tempore, rappresentato e
 difeso dall'avv.  R. Grimaldi, resistente.
   Con ricorso depositato il 1 settembre 1994 Vitolo  Salvatore  quale
 procuratore  speciale di Montoro Anna premettendo che quest'ultima e'
 titolare  di  pensione  diretta  e  di  pensione  di  reversibilita',
 chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare
 il  suo  diritto  al  ricalcolo  della  pensione di reversibilita' in
 misura  del  60%  della  pensione  spettante  al  coniuge   deceduto,
 comprendendo   nel   calcolo   anche   l'integrazione  al  minimo  da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.  495 del 29-31
 dicembre  1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre   di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di  cui  all'art.  416  c.p.c.
 eccependo  l'avvenuta  decadenza della parte ricorrente dal potere di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque la carenza di prova in ordine  ai  fatti  costitutivi  della
 domanda.
   Nelle  more  del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge
 23 dicembre 1996, n. 662, che  all'art.  1,  commi  181,  182  e  183
 introduceva  nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi pendenti
 all'entrata in vigore della predetta legge, con la  sola  preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza del 9 maggio 1997 il pretore disponeva la  riunione  al
 giudizio proposto da Vitolo Salvatore degli altri proposti da De Vivo
 Palma,  Perrino Luisa, Grimaldi Maria, quale procuratrice speciale di
 Ferraioli Alfonsa,  Stefanini  Ida  quale  procuratrice  speciale  di
 Stefanini   Francesco,   Fiumarella   Annunziata  quale  procuratrice
 speciale di Miranda Rosa, Ruggiero Luigarda procuratore  speciale  di
 Migliaro  Maddalena,  aventi  ad  oggetto  la  medesima questione. Il
 procuratore  dei  ricorrenti  sollevava  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  commi  181,  182  e 183 della legge n.
 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei
 termini che appresso si riportano.
   1. - In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui  trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   delle    sentenze    della    Corte
 costituzionale  n.  495  del  1993  e  n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'  ..";  asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto
 un duplice aspetto una deroga al diritto comune  delle  obbligazioni,
 innanzitutto   perche'   consente  all'Ente  tenuto  al  rimborso  di
 estinguere il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo  al
 creditore  la  possibilita'  di esigere tempestivamente l'adempimento
 dell'obbligazione nella sua interezza, ed in  secondo  luogo  perche'
 prevede  che  il  rimborso  delle  somme  in questione sia effettuato
 mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di  stato  aventi
 libera  circolazione,  legittimando cosi' l'estinzione delle relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso  del  creditore.    Ad avviso del procuratore dei ricorrenti
 tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un immediata  ed
 integrale  ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu'
 dotato di un carattere aleatorio in relazione alle  oscillazioni  che
 si  verificano  nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e'
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata  dei  pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2. - Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3  della  Costituzione  ed  il  comma  182 dell'art. 1 della legge n.
 662/1996,  nella  parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che   "nella
 determinazione   dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non
 concorrono gli interessi e la rivalutazione  monetaria",  in  quanto,
 essendo  ormai  assodato  il  diritto alla rivalutazione monetaria ed
 agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad  ottenere
 una  prestazione  di  natura  previdenziale, appare illogico sancirne
 l'esclusione  nei  confronti  di  talune  categorie  di  crediti;  in
 particolare  appare  ingiustificata  la disparita' di trattamento che
 viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della  disposizione
 legislativa   in   discorso,   che   appartengono   a  fasce  sociali
 svantaggiate.
   3. - In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 n.  495/1993   e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma  181, che dispone che il pagamento "avviene in sei annualita'",
 appare poi in contrasto con l'art. 38 della  Costituzione  in  quanto
 abilita l'Ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati
 in  lungo  margine  di tempo, senza tener conto che l'elevata eta' di
 questi ultimi rende probabile il  verificarsi  di  numerosi  decessi,
 prima  che  sia  intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun
 diritto possa trasmettersi agli eredi, con il  risultato  pratico  di
 esonerare  in  molti  casi  l'Ente  dal  pagamento  della prestazione
 previdenziale.
   4. - Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24  della
 Costituzione  del  comma  183, norma che dispone: "I giudizi pendenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto
 le questioni di cui ai commi 181 e 182  del  presente  articolo  sono
 dichiarati  estinti  d'ufficio  con  compensazione delle spese tra le
 parti. I provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in  giudicato
 restano  privi  di  effetto". Asseriva infatti che intanto puo' dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento  del  legislatore  nel processo teso a definirne l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente  soddisfatta,  comunque  arricchita dalla nuova previsione
 normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha  escluso
 che  sugli  importi  maturati  fino al 31 dicembre 1995 in favore dei
 pensionati interessati possano essere computati gli interessi  legali
 e    la    rivalutazione   monetaria,   nonostante   la   consolidata
 interpretazione giurisprudenziale di senso  contrario,  menomando  in
 maniera   pregnante   il  diritto  di  difesa  degli  interessati,  e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita'  cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della  definizione  del  presente  giudizio,  in quanto esso riguarda
 proprio, come sopra si e' esposto, la materia che  e'  oggetto  della
 pronuncia  della  Corte  costituzionale  n.  495/93, poi disciplinata
 dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  non  sia  manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi
 riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati  che
 nel loro complesso.