IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14521 del 1995
 proposto da Bartolucci Pasquale,  Giamogante  Rodolfo,  Zema  Angelo,
 Lepore  Mario, Frosali Vasco, Bernabei Nicola, Amato Leonardo, Grieco
 Antonio, Buttari Francesco, Pagano Antonino,  Luchi  Flavio,  Dalpiaz
 Norberto,  Cheli Mauro, Lunardi Piero, De Lucia Pietro, Alesse Mario,
 Pipitone Giuseppe, Iorfida Antonio, Caroselli Giuseppe,  Oddo  Luigi,
 Pirrello  Girolamo,  Sanna  Piero,  Stavale Raffaele, Mammone Angelo,
 Oddo   Renato,   Poeta   Antonio,   Patitucci  Carlo,  Grassi  Mario,
 Settembrini  Mario,  Caputo  Graziano,  Panza  Antonio,  Rizzo  Nervo
 Sebastiano,  Laise  Umberto,  Borgia Romeo, Tedesco Francesco, Presta
 Salvatore,  Gattullo  Antonio,  Dassie'  Claudio,  Folghera   Sandro,
 Galeazzi   Claudio,   Minola  Giacomo,  Mioranza  Onorino,  Gagliardi
 Alberto,  Santucci  Adriano,  Di  Persio  Vincenzo,  Bernabei  Alfio,
 Valentini   Clorindo,   Bertozzi  Giuseppe,  Carosi  Valter,  Arlotto
 Giuseppe, Barrese Raffaele,  Covi  Luigi,  Pini  Giandomenico,  Rocca
 Claudio,  Balgera  Sandro,  Bongiolatti  Luciano,  Lucchini  Roberto,
 Filippini Tiziano, Marcon  Gian  Gabriele,  Venzo  Walter,  Confalone
 Sergio,  Da  Re  Giuliano,  Micheluzzi  Paolo, rappresentati e difesi
 dall'avv. Adriano Casellato ed elettivamente  domiciliati  presso  lo
 stesso, in Roma, viale Regina Margherita n. 290;
     contro   il   Ministero   delle  risorse  agricole  alimentari  e
 forestali, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza  del  Consiglio
 dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, n.c.;
     per  l'annullamento  dei decreti ministeriali dell'8 agosto 1995,
 nn. 8958,  8954  e  8960,  con  i  quali  i  ricorrenti,  in  assenta
 applicazione  del  d.lgs.  12  maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della
 legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere  del
 personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo forestale dello
 Stato, sono stati  inquadrati  nella  qualifica  di  Vice  Ispettore,
 Ispettore  e  Ispettore  Capo  del  ruolo  degli  Ispettori del Corpo
 Forestale  dello  Stato  e  collocati  nei   corrispondenti   livelli
 retributivi,   nonche'   di   ogni  ulteriore  atto  o  provvedimento
 preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Casellato per
 i ricorrenti e l'avv.  dello  Stato  Nunziata  per  l'Amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con    l'impugnati   decreti   ministeriali   e'   stato   disposto
 l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del  d.lgs.  12  maggio
 1995   n.   201,  del  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
 appartenente alla ex qualifica di brigadiere.
   Il suddetto personale e' stato inquadrato nelle qualifiche di  vice
 ispettore,  ispettore  e  ispettore  capo  del  neo  istituito  ruolo
 ispettori, e allo  stesso  e'  stato  attribuito,  con  decorrenza  1
 settembre  1995,  sulla  base  della tabella allegata all'art. 43-bis
 della legge n.  121 del 1981, lo stipendio relativo;  rispettivamente
 ai livelli retributivi VI, VI-bis e VII.
   Ad  avviso dei ricorrenti, appartenenti agli ex gradi di brigadiere
 e vice brigadiere, maresciallo (qualifica che, ex art. 3, primo comma
 della legge 7 giugno 1990, n.  1491990,  ha  sostituito  i  gradi  di
 maresciallo  capo  e  maresciallo  ordinario) e maresciallo maggiore,
 tale inquadramento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
     1)  Violazione  artt. 3, 35, 36 e 76 della Costituzione - Eccesso
 di potere per illogicita' ed ingiustizia  manifesta.
   I provvedimenti impugnati sono  illegittimi  in  via  derivata  per
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  59  del d.lgs. 12 maggio
 1995 n. 201, il quale, nel fissare al 1 settembre 1995 la  decorrenza
 giuridica  ed  economica  dell'inquadramento, non ha tenuto conto che
 l'art. 3 della legge 6 marzo  1992  n.  216,  aveva  previsto  il  31
 dicembre  1992  come  data  entro  la  quale  avrebbero dovuto essere
 emanati i decreti delegati, statuendo  implicitamente  la  decorrenza
 degli effetti delle nuove norme dal 1 gennaio 1993;
     2)  Violazione  artt.  3,  35,  36,  76 e 97 della Costituzione -
 Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia  manifesta.
   I provvedimenti impugnati dispongono l'inquadramento  giuridico  ed
 economico  dei  ricorrenti in modo sperequato, ed al di fuori di ogni
 effettiva omogeneizzazione, rispetto  alle  posizioni  corrispondenti
 del  personale delle altre forze di polizia (per il quale il riordino
 delle  carriere  e'  stato  stabilito   con   contemporanei   decreti
 legislativi in attuazione della medesima delega ex art. 3 della legge
 n. 216 del 1992).
   L'illegittimita'  di tali provvedimenti deriva dalla illegittimita'
 costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12  maggio  1995  n.  201  che
 disciplina,  in via transitoria, il nuovo inquadramento, introducendo
 irragionevolmente, in violazione dei principi di  omogeneizzazione  e
 perequazione  delle posizioni tra le varie forze di polizia stabiliti
 dalla legge delega, una disparita' di trattamento  dei  sottufficiali
 del Corpo forestale dello Stato rispetto alle altre forze di polizia.
   L'Amministrazione  intimata  si  e'  costituita  in giudizio e, con
 successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura  prospettati
 sono  destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni
 del Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza  del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita in
 decisione.
                             D i r i t t o
   I ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti con i  quali
 sono  stati  inquadrati,  con  decorrenza  1  settembre  1995,  nelle
 qualifiche di vice ispettore, ispettore e ispettore  capo  del  nuovo
 ruolo  degli  ispettori del Corpo forestale dello Stato istituito con
 il d.lgs.  12 maggio 1995 n. 201.
   I provvedimenti sono stati adottati in  puntuale  applicazione  del
 cit.  decreto  legislativo  che,  all'art. 59, dispone in ordine alla
 decorrenza dell'inquadramento e, all'art. 53, stabilisce le modalita'
 di inquadramento, in via transitoria, del personale  appartenente  al
 previgente  ruolo  dei  sottufficiali  e  guardie del Corpo forestale
 dello Stato.
   Con  il  primo  motivo   di   gravame   i   ricorrenti   denunciano
 l'illegittimita'  dei provvedimenti a causa della incostituzionalita'
 dell'art.  59,  in  relazione  agli  artt.  76,  3,  35  e  36  della
 Costituzione.
   Al  riguardo  deducono che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216
 (originaria legge delega) dava termine al Governo fino al 31 dicembre
 1992 per emanare  le  nuove  norme  sull'inquadramento  giuridico  ed
 economico  del  personale  di  tutte  le  forze  di  polizia,  e che,
 pertanto, era evidente "che, nell'intento del legislatore  delegante,
 i  destinatari  delle nuove norme avrebbero dovuto percepire nel 1992
 una sorta di trattamento economico ponte che li avrebbe condotti, dal
 1 gennaio 1993, al nuovo regime di riordino".
   Di  contro, il decreto legislativo n. 201 del 1995, oltre ad essere
 giunto con anni di ritardo, non avrebbe tenuto conto della decorrenza
 indicata dall'art. 3 e, anziche' stabilire una decorrenza retroattiva
 dal 1 gennaio 1992, avrebbe previsto  una  diversa  -  illegittima  -
 decorrenza dal 1 settembre 1995.
   L'art.  59  risulterebbe, quindi, illegittimo in relazione all'art.
 76  della  Costituzione,  perche'  non  sarebbe  stato  osservato  il
 criterio  direttivo  fissato dalla legge delega, e, in relazione agli
 artt.  3, 35 e 36, perche' la diversa decorrenza avrebbe  privato  il
 personale  in  servizio  della possibilita' di vedere riconosciuta la
 propria posizione lavorativa, ai fini sia  giuridici  che  economici,
 per  il  periodo  considerato (dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1995),
 dando luogo ad una generale situazione di ingiustizia.
   La sollevata questione di legittimita' costituzionale  si  appalesa
 infondata.
   L'art.  76  della Costituzione consente che la funzione legislativa
 possa essere delegata al  Governo  "con  determinazione  di  principi
 direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti".
   Nella  specie, il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge
 6 marzo 1992 n. 216, ha conferito delega al Governo per  l'emanazione
 dei  decreti  legislativi,  fissando,  all'uopo,  il  termine  del 31
 dicembre 1992.
   Nel predetto termine  il  Governo  non  ha  attuato  la  delega  e,
 conseguentemente, questa ha esaurito i suoi effetti.
   Non  si  puo',  quindi, ritenere che la nuova delega conferita, per
 gli stessi fini, al Governo con la legge 29 aprile 1995 n. 130, abbia
 creato una sorta di continuita' con quella  precedente  solo  perche'
 essa  fa  riferimento  alla  legge  n.  216  del  1992,  avendo detto
 riferimento  unicamente   lo   scopo   (evidente)   di   evitare   la
 riproposizione  di  quella  parte  della  normativa  contenuta  nella
 anzidetta legge n. 216  che  il  legislatore  ha  ritenuto  di  dover
 rendere nuovamente esecutiva.
   D'altra  parte  la stessa nuova legge di delega stabilisce che "gli
 effetti  giuridici  ed  economici  del  decreto  legislativo  di  cui
 all'art.  3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, decorrono dalla data del
 1  settembre  1995",  per  cui  il  decreto  legislativo,  per quanto
 concerne la data di decorrenza degli effetti giuridici  ed  economici
 degli   inquadramenfi,  non  ha  fatto  altro  che  uniformarsi  alle
 indicazioni del delegante  e  non  puo',  pertanto,  essere  ritenuto
 illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   In  conseguenza,  sotto  l'aspetto considerato, risultano infondate
 anche le censure di violazione degli artt. 3,  35 e 36.
   Il  Collegio  ritiene,  invece,  che,  in  accoglimento  di  quanto
 prospettato  dai  ricorrenti  con  il secondo motivo di gravame, vada
 sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.  53  del
 decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201 in relazione agli artt. 76,
 3, 36 e 97 della Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei
 ricorrenti di annullamento dei decreti ministeriali impugnati - con i
 quali, come si e'  visto,  si  e'  provveduto,  in  applicazione  del
 suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex
 grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato - dovrebbe essere
 respinta,  essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al
 dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare  manifestamente
 infondata.
   E'  opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del
 3/12  giugno  1991  la  Corte   costituzionale,   occupandosi   della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge  1  aprile  1981  n.  121 - dopo avere affermato che l'arma dei
 carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della  legge  n.  121
 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato, essendo definita
 "forza  armata  in  servizio  permanente  di pubblica sicurezza" - ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la sostanziale equiparazione funzionale  fra  gli  appartenenti  alla
 Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri predicata dalla norma - che
 "le  altre  forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di
 diverse specifiche funzioni,  sono  nello  stesso  articolo  (secondo
 comma)  menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il successivo intervento del legislatore, con il  d.-l.  7  gennaio
 1992 n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n.
 216,  i  cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla
 nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995  n.  130),  recante
 autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
 dei  sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla citata
 sentenza della Corte e  all'esecuzione  dei  giudicati,  ha  disposto
 anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale
 delle  corrispondenti  categorie  delle altre Forze di polizia ed ha,
 inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del
 rapporto di impiego delle Forze di  polizia  e  del  personale  delle
 Forze  armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative  carriere,
 attribuzioni e trattamenti economici.
   In particolare, ha previsto l'emanazione da parte  del  Governo  di
 decreti   legislativi   contenenti,   fra   l'altro,  "le  necessarie
 modificazioni agli ordinamenti del personale  indicato  nell'art.  2,
 comma 1 ....  allo scopo di conseguire una disciplina omogenea" (art.
 3,  primo  comma),  e  la  possibilita'  che  in  detti decreti fosse
 previsto che  "la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei  ruoli,  gradi  e  qualifiche  e,  ove occorra, anche mediante la
 soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione  di
 nuovi ruoli, qualfiche o gradi ..." (art. 3, terzo comma).
   L'intento  perseguito  era,  quindi, quello, del tutto evidente, di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento del personale comunque chiamato a svolgere,  nei  settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il  messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato
 che, per il personale del Corpo forestale dello Stato,  nel  rispetto
 degli  indicati  criteri  di perequazione ed omogeneizzazione, con il
 decreto legislativo di cui si discute, ha previsto,  a  regime  (cfr.
 tabelle  allegate),  un  identico sviluppo di carriera, e conseguenti
 livelli retributivi, delle altre Forze di polizia,  riconoscendo  con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il  decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria
 (artt. 51 e ss.) per il primo  inquadramento  dei  sottufficiali  del
 Corpo  forestale  dello Stato nei neo istituiti ruoli degli Agenti ed
 Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori, che  ha  introdotto
 un  diverso  trattamento  rispetto alle analoghe norme transitorie di
 primo inquadramento  del  personale  appartenente  ai  corrispondenti
 gradi  dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori,  l'art.
 53 (al quale corrispondono nei d.l.vi nn. 198 e 199, rispettivamente,
 gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il vice brigadiere dell'Arma  dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di
 Finanza  e'  inquadrato  come  maresciallo  ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del  Corpo  Forestale
 dello Stato, gia' collocato al VI livello-bis bis, e' inquadrato come
 ispettore,  conservando  lo  stesso  livello  retributivo (VI-bis) di
 provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo  dell'Arma  dei
 Carabinieri  e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia' collocato al VII livello, e'  inquadrato  come  ispettore  capo,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di provenienza,
 mentre l'ex maresciallo maggiore  e  maggiore  scelto  dell'Arma  dei
 Carabinieri e della Guardia di Finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante  o  ispettore  superiore e collocato nel livello retributivo
 VII-bis.
   E', quindi, evidente che i sottufficiali del Corpo forestale  dello
 Stato  -  a  parita'  di  situazioni  di  provenienza  -  sono  stati
 penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto  ai  corrispondenti
 gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto,  l'art.  53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare
 l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i  principi
 di   omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal  legislatore
 delegante.
   Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina  a
 regime  introdotta  dal  legislatore delegato, la sostanziale parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 della Costituzione  e,  di  conseguenza,  l'art.  36,  posto  che  il
 trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del
 Corpo  forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla
 quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle  altre
 forze   di   polizia,   svolgente   funzioni  equivalenti,  e'  stato
 riconosciuto, sia pure attraverso  l'immediato  inquadramento  in  un
 grado  e  livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
 economico piu' elevato.
   Non manifestamente infondata sembra anche la censura di  violazione
 del   principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,  di
 imparzialita'  intesa  come  non   arbitrarieta'   della   disciplina
 adottata.
   Sono,  infatti,  del  tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a
 parita' di funzioni, riconosciute ex lege,  sia  stata  prevista  una
 duplice  ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della Corte costituzionale della sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale.