IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16353 del 1995
proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale
rappresentante pro-tempore nonche' dagli Ispettori del ruolo degli
Ispettori del Corpo forestale dello Stato Biondi Domenico, Salzillo
Rocco, Onelli Franco, Scopigno Giuseppe, Trulli Antonio, Silveri
Gianfranco, Bernabei Pasquale, Salvi Nicola, Matassino Antonio,
Reppucci Vincenzo, De Blasio Domenico, Pestillo Fiorenzo, Giordano
Antonio, Mutascio Antonio, D'Avella Vincenzo, Nigro Antonio, Di Dio
Francesco, Prili Antonino, Sabato Sebastiano, De Flaviis Pasquale,
Reichegger Ignaz, Iezzi Alessio, De Paolis Domenico, Carrozzi Elio,
D'Emilio Giovanni, Sgambati Antonio, Scopigno Paolo, Colagreco
Luciano, Iacorossi Ermanno, Armiento Lorenzo, Del Proposto Pasquale,
Picariello Nunziante, Ialongo Franco, Colelli Giorgio, Oddis Gildo,
Toscani Giorgio, Marrazzo Gerardo, Bruzzichini Fabio, Cordasco
Giancarlo Antonio, Severoni Mario, Patrignani Rossano, Buccione
Liberato, Scardigli Claudio, Franchi Mario, Polo Pasquale, Avena
Antonio, Brandelli Bruno, Buccella Mario, Aquilini Antonio, Di
Gregorio Mario, D'Eleuterio Alfonsino, Stecconi Fulvio, Marotta
Vincenzo, Baroncini Lorenzo, Sangregorio Francesco, Di Giannantonio
Michele, Tarquini Lorenzo, Salvadori Nerio, Spano' Giuseppe, Frosi
Giuseppe, Sammarco Marco, Le Donne Gioacchino, Cerone Carmine,
Canterini Carlo, Tirico Antonio, Nucci Rocco, Di Vito Ippolito, Di
Luca Emilio, Giuliani Antonio, Cavallari Benedetto, Gentile Donato,
De Vico Domenico, Angiocchi Mario, Angiocchi Luigi, Gazzaruso Aldo,
Arcuri Giuseppe, Gervasi Faustino, (pro. coll. rep. n. 37197),
Mancini Alvaro, Cicero Maurizio, Marasco Pasquale (proc. coll. rep.
n. 37229), Bortolameolli Aristide (rep. n. 3049), Nicolli Enzo,
Tiberii Pietro, Casagranda Mauro, Franceschini Italo, Castagna Pietro
(proc. coll. rep. n. 50410), Forieri Giulio (rep. n. 80873), Macco
Antonio, Canali Valter, Quinternetto Francesco (proc. coll. rep. n.
35796), Fugatti Mario, (rep. n. 104186), Di Dio Giovanni, Maggio
Giuseppe, Izzo Mario (proc. coll. rep. n. 23431), Papa Vincenzo,
Becce Nicola, Scarilli Rocco, Buongermino Antonio, Americo Donato,
Stigliani Vito, D'Auria Vincenzo, Pace Domenico, Madormo Nicola,
Bellizia Mario, Di Napoli Luigi, Garramone Giovanni, Chiriaco Rocco,
Pecoriello Nicola, Bianconi Giovanni, Danese Domenico (proc. coll.
rep. n. 22769), Baldino Luigi, Aloe Angelo (proc. coll. rep. n.
36082), Aiello Francesco, Biancomonte Venanzio, Morrone Antonio,
Morrone Giuseppe, Valva Michelangelo, (proc. coll. rep. n. 37196),
Pascuzzi Ernesto, Pezzullo Sisto, (proc. coll. rep. n. 37234),
Sorrentino Giuseppe (rep. n. 17353), Renato Giombini, Andrea Brenda,
Tarcisio Pascolini, Tiberio Ridolfi, Adriano Bombardi, Alberto
Vincenzo Ortese (proc. coll. rep. n. 14963), Rossi Isaldo, Landucci
Agostino, Bevilacqua Silvano, Bussi Omero, Camaiti Aurelio, Ciampelli
Luciano, Lanzi Marzio, Zanelli Sileno (proc. coll. rep. n. 101656),
Donati Renato, Meucci Marcello, Gigli Gaglietto, Marchionni Marco,
Milanini Valentino, Ceccherini Luca, Mazzolini Giordano, Serani
Berardino, Gregori Giovanni (proc. coll. rep. n. 80925), Carnevale
Antonio, De Marco Angelo, Di Mascio Erminio, Lanciotti Luigi, Tomasso
Giuseppe, Turchetta Silvio (proc. coll. rep. n. 30235), Centini
Marino, (rep. n. 21492), Farini Sergio, Vitale Antonino, Bini
Giovanni (proc. coll. rep. n. 164974), Salvadori Dario (rep. n.
5401), Gessi Paolo (rep. n. 5402), Molinario Antonio, (rep. n.
54496), Madormo Domenico, Palomba Luigi, (proc. coll. rep. n.
33910), Paleni Gianclaudio, Corradin Giuseppe, Zappini Giacomo, Scaia
Roberto (proc. coll. rep. n. 11992), Paradiso Palmerino, Martellucci
Giuseppe, Occhietti Costantino, Boccasanta Patrizio, Chini Enzo,
Clementi Gabriele, Marchizza Giuseppe, Giammasi Gaetano, Pasquali
Ferdinando, Rinaldi Aleandro, Giuli Benedetto, Dionisi Enzo, Monaco
Beniamino (proc. coll. rep. n. 25978), Brollo Alberto, Briziobello
Bruno, Ciace Giuliano, Cipolloni Luigi, De Blasis Patrizio, De Capite
Salvatore, Fasciolo Giuseppe, Gregori Giandomenico, Manfredini
Massimo, Manganiello Anselmo, Nicoletti Domenico, Panetti Ennio,
Paolini Gino, Peschiaroli Massimo, Scoppetta Fausto, Tocca Mario,
Tatti Ascenzo, Verlato Luciano, Fabrizi Silvano, Panitti Tommaso,
Passi Norberto, Litigante Domenico, Sulpizi Nello, Coretti Albino
(proc. coll. rep. n. 25949), Gallo Raffaele (rep. n. 5420), Dandrea
Bruno, Degiampietro Giacinto, Doriguzzi Bozzo Daniele, Franzoi
Nunzio, Pesavento Sergio, Vellar Loris (proc. coll. rep. n. 72353),
Montauti Mario, Betti Vinicio, Dionori Marcello (proc. coll. rep. n.
25393), Pisano Domenico, Cucciniello Giuliano, Finaldi Vincenzo,
Apicella Michele (proc. coll. rep. n. 28172), Canale Salvatore,
Ferrara Francesco, La Pietra Benedetto, Peschi Salvatore, Rizzo
Scaccia, Sorgona' Giuseppe (proc. coll. rep. n. 175264), Di Grazia
Antonio (rep. n. 31070), Huez Beniamino, Bertoldi Giancarlo, Loro
Tazio (proc. coll. rep. n. 104096), Emerenziani Silvano (rep. n.
40555), Di Genova Amedeo, Cruciani Adriano, Farneti Stefano,
Pierantoni Mauro, Cangini Marco Davide, Nazzarelli Renato (proc.
coll. rep. n. 81952), Paternoster Massimo, Pedrotti Tullio, Mattarei
Marcello, Campagnoli Walter (proc. coll. rep. n. 35776), Sebastiani
Croce Beniamino (rep. n. 11842), Napoletano Pasquale (rep. n. 27749),
Bigiarini Vittorio, Bombardi Roberto, Frassineti Orazio, Gentili
Giuseppe, Giannini Franco, Goisis Giovanni, Mancini Giacomo, Marchi
Dannunzio, Marini Luciano (proc. coll. rep. n. 69764), Naldoni
Orlando, Albonetti Giuliano (proc. coll. rep. n. 25806), Smiriglia
Carmelo (rep. n. 7295), Emanuele Santo (rep. n. 7296), Esposito
Domenico (rep. n. 71700), Cosenza Matteo, Tomaiuolo Luigi, Fredella
Francesco (proc. coll. rep. n. 257), Semeraro Amedeo, D'Altorio
Vittorio, Nuzzo Filippo, Dongiovanni Francesco, Albanese Pietro,
Farina Francesco, Masi Tommaso, Castellaneta Vito Domenico, Lionetti
Giuseppe, Chiarullo Oronzo, Di Nicola Fernando, Cantore Filippo,
Pentasuglia Elio, Luisi Antonio (proc. coll. rep. n. 4251), Barile
Venanzio, Mattioli Natalino (proc. coll. rep. n. 27756), Corridoni
Giuseppe, Sansonetti Liberato, Palombi Everaldo, Fiori Pietro (proc.
coll. rep. n. 106658), Mannarino Pasquale, Vaccaro Saverio, Gabriele
Luigi (proc. coll. rep. n. 54473), Cavada Lucio, Lettori Mario,
Sciarra Domenico, Paquin Guglielmo, Mostacchetti Giovanni, Taddei
Angelo, Piz Armando, Tomagra Lorenzo, Bellini Mario (proc. coll. rep.
n. 121626), Pugliese Mario (rep. n. 37166), Cantore Nicola (rep. n.
43359), Tomassini Antonio, Faraoni Babio Massimo, Turchetta Vincenzo,
Tatti Carmine, Capuana Vincenzo, Onofri Angelo, Mancini Renato,
Bacocco Agostino, Bartoli Edmondo, Cicchetti Elmerino, Gambetta Renzo
(proc. coll. rep. n. 47556), Fantauzzi Antonio, Sconci Sandro,
Fiorenzi Tonino, Tudini Giovanni, Ciuffetelli Alfonso, Vallonio
Giuseppe, Fiori Pietro, Iorio Giuseppe, Marinucci Ottavio, Campagna
Bruno, Giancola Domenico, Tarquini Loreto (proc. coll. rep. n.
82818), Lancia Luigi, Rossi Alfonso, Ciammola Angelo, Marcelli Mario,
Morgante Angelo (proc. coll. rep. n. 168225), Iacovone Antonio De
Santis Giuseppe, Casasanta Lino, Ciampaglione Rocco, Gentile
Slvatore, Di Pietro Giovanni, Paris Carlo (proc. coll. rep. n.
21313), Di Falco Antonio, Di Lorenzo Francesco, Giura Ercole, Grossi
Giuseppe, Monaco Giuseppe, Di Pietro Feliciano, De Simone Vincenzo,
Rizzi Domenico (proc. coll. rep. n. 34901), Moriconi Renzo, Di Pietro
Donato, De Gregorio Raffaele, Mocci Luigi, Bordi Guerrino, Radicchi
Rolando, Pierini Fabio, Desantis Nando, Martinelli Giuseppe, Fagiani
Guglielmo (proc. coll. rep. n. 31767), Micai Rodolfo, Vignocchi
Francesco (proc. coll. rep. n. 12060), Romagnoli Giancarlo, Gironi
Adriano (proc. coll. rep. n. 17545), Fratti Giorgio, Grandi Mauro,
Greco Guglielmo, Guerrini Graziano (proc. coll. rep. n. 9198),
Guerrino Gori (rep. n. 82016), Tazioli Giorgio, Tazzioli Ugo,
Lombardi Claudio, Orioli Lorenzo (proc. coll. rep. n. 52758), Nardini
Gian Franco, Zuech Silvano (proc. coll. rep. n. 68216), rappresentati
e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati
presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86;
contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali,
in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.;
per l'annullamento in parte qua, del d.m. 24 agosto 1995, con il
quale i ricorrenti in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio
1995, n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati
nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo
forestale dello Stato e collocati nel sesto livello retributivo,
nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato,
conseguenziale e/o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo
per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'Amministrazione
resistente;
Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F a t t o
Con l'impugnato decreto ministeriale e' stato disposto
l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio
1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato
appartenente alla ex qualifica di bigadiere.
Il suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice
ispettore del neo istituito ruolo ispettori - articolato nelle
qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice
ispettore, e allo stesso e' stato attribuito, con decorrenza 1
settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis
della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello
retributivo.
Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di
brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure
ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art.
53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a
riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto
dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in
attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del
1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti
dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo
grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1
settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis
della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo
istituito ruolo Ispettori articolato nei gradi di maresciallo
aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe,
pertanto, illegittima per i seguenti motivi:
1. - Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo
1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in
particolare, violazione della finalita', predicata dalla legge
delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina
omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei
connessi trattamenti economici.
2. - Violazione del principio di perequazione retributiva
desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e
dell'art. 36, primo comma, della Costituzione - Violazione del
principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) -
Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli
artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di
funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo
forestale dello Stato e' stata prevista una duplice ed irrazionale
ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima
fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente
blocco del livello retributivo gia' posseduto (VI) ad un gradino
inferiore a quello (VI-bis) attribuito ai corrispondenti gradi
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio e, con
successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati
sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni
del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
All'udienza del 12 marzo 1997 la causa e' stata spedita in
decisione.
D i r i t t o
Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai
ricorrenti, vada sollevata come dagli stessi richiesto - questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995,
n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.
La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei
ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato - con
il quale, si e' provveduto, in applicazione del sudetto art. 53,
all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di
brigadiere del Corpo forestale dello Stato - dovrebbe essere
respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al
dettato legislativo.
Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.
E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del
3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della
legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei
carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121
del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita
"forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza", ha
incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla
Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che
"le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di
diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo
comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a
prestare nell'espletamento di tale servizio".
Il successivo intervento del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio
1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992,
n. 216. i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati
dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130),
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione
alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha
disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia
ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del
personale delle forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di
decreti legislativi contenenti, fra l'altro, "le necessarie
modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2,
comma 1 ... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea" (art.
3, primo comma), e la possibilita' che in detti decreti fosse
previsto che "la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei
connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
nuovi ruoli, qualifiche o gradi ..." (art. 3, terzo comma).
L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di
porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
di competenza, funzioni di polizia.
Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato
che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto
degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il
decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr.
tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti
livelli retributivi, delle altre forze di polizia, riconoscendo con
cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria
(artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del
Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed
assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto
un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di
primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti
gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
(v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art.
53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199,
rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
collocato al VI livello, e' inquadrato come vice-ispettore,
conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad
ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale
dello Stato, gia' collocato al VI livello bis, e' inquadrato come
ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di
provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei
carabinieri e' inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad
ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
gia' collocato al VII livello, e' inquadrato come ispettore capo,
conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza,
mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo
VII-bis.
E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di
provenienza - sono stati penalizzati dalla normativa transitoria,
rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare
l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi
di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore
delegante.
Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a
regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parita'
della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il
trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del
Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla
quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre
forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, e' stato
riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un
grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento
economico piu' elevato.
Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione
del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di
imparzialita' intesa come non arbitrarieta' della disciplina
adottata.
Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a
parita' di funzioni, riconosciute ex lege, sia stata prevista una
duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella
prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e
qualifiche delle altre forze di Polizia.
Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita'
costituzionale.