Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 12954 del 14 novembre 1997 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 17 novembre 1997 (rep. n. 21288) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, dirigente del Servizio affari generali della provincia autonoma di Trento (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di istituire, al di fuori delle regole e delle procedure stabilite d'intesa tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, come recepite nell'art. 11 del d.P.C.M. 26 novembre 1993 e nella corrispondente disposizione dell'art. 12 della legge 30 agosto 1993, n. 22, della provincia autonoma di Trento (e nell'art. 13 della legge della provincia autonoma di Bolzano 3 novembre 1993, 19), il Coordinamento territoriale Stelvio del Corpo forestale dello Stato, nonche' per il conseguente annullamento in parte qua del d.P.C.M. 26 giugno 1997, recante Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1997, n. 223) in quanto in violazione di tali regole senza alcuna intesa o convenzione con le ammistrazioni interessate affida al Coordinamento territoriale Stelvio i compiti di sorveglianza come disciplinati dal decreto stesso, per violazione: dell'art. 8, nn. 5), 6), 16) e 21), nonche' dell'art. 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; dell'art. 3 delle norme di attuazione stabilite con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; dell'art. 35, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394; del principio di leale cooperazione; per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o Sin dal 1974 le norme di attuazione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto-Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che, su un piano generale, tra le funzioni esercitate dalle province autonome in materia di agricoltura e foreste "sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio" contestualmente ribadendo la "configurazione unitaria" del parco stesso (art. 3 d.P.R. n. 279). Dopo aver ulteriormente ribadito la competenza provinciale in materia di tutela, lo stesso art. 3 prevede che la gestione unitaria del parco sia attuata "mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province"; le quali, per la parte di propria competenza avrebbero provveduto "con legge, previa intesa tra tre enti". La legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopraggiungeva a dettare la disciplina generale quadro delle aree protette, disciplina nella quale rientrava la competenza statale in relazione alla sorveglianza nei parchi nazionali (art. 21); ma all'art. 35 la stessa legge dettava le speciali disposizioni di coordinamento in relazione ai parchi nazionali gia' esistenti. Cosi', dopo aver disposto che con d.P.C.M. si sarebbe provveduto ad adeguare ai principi della nuova legge la disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza, l'art. 35 disponeva (e tuttora dispone) che "per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279". Si aggiungeva inoltre che le intese ivi stabilite vanno assunte anche con la regione Lombardia, ed adattate ai principi generali della nuova legge. In definitiva, e pur con il vincolo di adeguamento ai "principi generali" della legge, la nuova disciplina confermava il disposto delle norme di attuazione. Tanto cio' e' vero, che proprio su questa base codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 366 del 1992 respingeva la censura proposta dalla provincia autonoma di Bolzano avverso l'art. 35, comma 1, sancendo che tale disposizione "ha il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974" e di inserirle "senza apportarvi modifica alcuna" nel quadro della nuova disciplina. Analoghi orientamenti sono d'altronde espressi dalla successiva sentenza n. 302 del 1994. Quanto al vincolo di' adeguamento ai principi fissati dalla nuova legge, la Corte rimarcava soprattutto che "i principi da tener presenti dovranno essere individuati in via interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate". Raggiunte le necessarie intese il 27 marzo 1992, nel 1993 veniva finalmente costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in applicazione sia delle norme di attuazione del 1974 sia anche - come si specificava nell'intitolazione del d.P.C.M. 26 novembre 1993 - in "attuazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394". Tale intesa, e i relativi atti di recepimento (tra questi, oltre al gia' citato d.P.C.M., la legge della provincia autonoma di Trento 30 agosto 1993, n. 22 e la corrispondente legge della provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 1993), costituiscono dunque la piena attuazione sia dei meccanismi statutari e di attuazione sia della stessa legge quadro. Tra gli altri temi relativi all'organizzazione ed all'azione del Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, l'intesa disciplinava anche la sorveglianza nel Parco, nei termini risultanti dall'art. 11 del citato d.P.C.M., ed in modo dall'art. 12 legge provinciale n. 22 del 1993 (e dall'art. 13 della sopra ricordata legge della provincia di Bolzano). Si dispone cosi che la sorveglianza sul territorio del Parco e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma". Dal punto di vista procedurale, la stessa disposizione sancisce (2 periodo) che "la predetta convenzione, che definisce altresi' gli aspetti di dipendenza funzionale dal Consorzio del personale addetto alla sorveglianza, e' approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda il Corpo forestale delle province di Trento e Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome". In attuazione di tale normativa, tra il consorzio di gestione e la provincia autonoma di Trento veniva stipulata il 6 maggio 1997 apposita convenzione, nella quale - premesso che gia' nella fase transitoria dal 1995 la sorveglianza della parte provinciale del Parco era stata curata dalla provincia tramite l'Ispettorato distrettuale forestale di Male' e le stazioni forestali di Male' ed Ossana - viene concordata l'istituzione di due nuove stazioni forestali con sede nei comuni di Pejo e di Rabbi, e vengono piu' in generale disciplinati i rapporti tra provincia e consorzio di gestione del Parco. Tale convenzione attende ora di essere approvata dal Ministro dell'ambiente. In definitiva, attualmente (ed in attesa dell'entrata in vigore della predetta convenzione) la sorveglianza nella parte del Parco nazionale dello Stelvio ricadente nella provincia di Trento e' effettuata dal Consorzio mediante il Servizio forestale provinciale, ai sensi dell'art. 11 del d.P.C.M. 26 novembre 1993 e dell'art. 12 della legge provinciale n. 22 del 1993. In questa situazione di diritto e di fatto e' stato emanato il d.P.C.M. 26 giugno 1997, con il quale, apparentemente in diretta applicazione dell'art. 21 della legge n. 394 del 1991, senza alcun riferimento alle disposizioni delle norme di attuazione dello statuto e dell'art. 35 della medesima legge, viene istituito anche per il Parco nazionale dello Stelvio il "Coordinamento territoriale Stelvio" forte di 60 unita' e destinato a svolgere i compiti di sorveglianza nel territorio del Parco. Senonche' tale decreto viola le prerogative statutarie della provincia autonoma di Trento e risulta percio' illegittimo ed invasivo per le seguenti ragioni di D i r i t t o Come esposto in narrativa, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) da una parte stabilisce in via diretta il regime generale delle aree protette e dei parchi, dall'altra contiene specifiche ed autonome disposizioni per taluni parchi nazionali oggetto di disciplina speciale, tra i quali il Parco nazionale dello Stelvio. Per tale parco l'art. 35 conferma il regime gia' disposto dalle norme di attuazione dello statuto, le quali - sul presupposto che tra le funzioni esercitate dalle province autonome in materia di agricoltura e foreste "sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio", e contestualmente ribadendo la "configurazione unitaria" del parco stesso (art. 3 d.P.R. n. 279) - prevedevano e prevedono che la gestione unitaria del parco sia attuata "mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due provincie": le quali, per la parte di propria competenza avrebbero provveduto "con legge, previa intesa tra i tre enti". Ad integrazione di tale regime, l'art. 35 legge quadro disponeva ancora che l'intesa avrebbe dovuto estendersi alla regione Lombardia, e che essa si sarebbe ispirata, nei contenuti, ai principi generali della nuova legge. In altre parole, in relazione al Parco nazionale dello Stelvio la legge n. 394 del 1991 non era destinata a trovare applicazione in via diretta, ma soltanto nei principi generali ed attraverso la niediazione degli specifici atti relativi alla costituzione del Consorzio di gestione del Parco. In particolare, il d.P.C.M. 26 novembre 1993, che a seguito delle intese tra Stato e (per quanto qui interessa) province autonome istituiva il Consorzio di gestione, prevedeva all'art. 11 che la sorveglianza sul territorio del Parco fosse esercitata, "previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma". In altre parole, la soluzione raggiunta con le intese prevedeva una soluzione complessa, ispirata alle seguenti regole cardine: 1) la sorveglianza per l'intero parco mette capo - come altrimenti non puo' essere - all'ente di gestione del parco stesso, da cui il personale di sorveglianza funzionalmente dipende, in base a convenzione con le amministrazioni interessate; 2) per la parte del parco non ricadente nelle province autonome di Trento e Bolzano, il Consorzio di gestione si avvale del Corpo forestale dello Stato; 3) per la parte del parco ricadente nelle province autonome di Trento e Bolzano, il Consorzio di gestione si avvale del Corpo forestale delle rispettive province autonome. Si' noti che il rapporto di specialita' della disciplina del Parco dello Stelvio, in relazione alle disposizioni statutarie e di attuazione, e' ribadito dallo stesso decreto ministeriale del 26 novembre 1993, che all'art. 13, di chiusura, ricorda che "per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti norme" si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Gli atti attuativi di tale speciale regime non possono consistere, dunque, in un atto statale semplicemente attuativo di quanto disposto per tutte le aree protette di rilievo nazionale ed internazionale dall'art. 21, ma devono consistere negli speciali provvedimenti di attuazione del regime previsto dalle norme di attuazione dello statuto, dall'art. 35 della legge quadro e dall'art. 11 del d.P.C.M. 26 novembre 1993 istitutivo del consorzio di gestione del Parco. In particolare, lo Stato avrebbe dovuto attivare la convenzione con le amministrazioni interessate, ed in primo luogo con lo stesso consorzio di gestione, per lo svolgimento della sorveglianza da parte del Corpo forestale dello Stato nelle zone del parco non ricadenti nelle province autonome di Trento e Bolzano. A cio' non corrisponde quanto disposto con l'impugnato d.P.C.M. 26 giugno 1997. In esso si ignora completamente la disciplina speciale del Parco nazionale dello Stelvio sopra illustrata, e si fa semplicemente diretta attuazione anche nel Parco dello Stelvio della disciplina generale delle aree protette. In questo quadro, si dispone l'istituzione del Coordinamento territoriale Stelvio composto di 60 unita', senza alcuna previa convenzione con il consorzio di gestione e le amministrazioni interessate, e senza minimamente tenere conto della ripartizione territoriale di competenza operato per la sorveglianza con il d.P.C.M. 26 novembre 1993. Tale comportamento viola precise regole di attuazione statutaria, ma viola altresi' i doveri costituzionali di leale cooperazione tra Stato e regioni e provincie autonome (v. da ultimo sentenza n. 271 del 1997). Naturalmente, il vizio qui denunciato si ridurrebbe nella gravita' della lesione prodotta se si dovesse intendere che il Coordinamerito Stelvio ed il contingente di 60 unita' che lo forma sono destinati ad operare comunque nel quadro della complessiva normativa esistente: cioe' da un lato in relazione a quella parte del parco per la quale il d.P.C.M. 26 novembre 1993 prevede la sorveglianza per il tramite di personale statale, dall'altro mediante lo strumento di una convenzione attuativa con il Consorzio di gestione e le amministrazioni interessate. In questo caso, infatti, il vizio si ridurrebbe al difetto di una convenzione previa, nel cui ambito valutare anche le necessita' di organico, in relazione ai compiti da svolgere. La lesione risulterebbe invece piena se - come il difetto di qualunque riferimento alla normativa speciale per il Parco nazionale dello Stelvio induce a ritenere - si dovesse intendere che l'atto statale, "dimenticando" l'intera normativa speciale, semplicemente dispone che il Corpo forestale dello Stato costituisca lo strumento per la sorveglianza nell'intero territorio del Parco.