LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 932/96 depositato il 31 maggio 1996, avverso avv. di accert. n. 814212/96 - IVA 91 contro I.V.A. di Cagliari da Miglior Dario residente a Cagliari in via San Benedetto, 31, assistito dall'avv. Roberto Cortis, piazza Galilei, 12. Cagliari. La commissione sul ricorso proposto da Miglior avv. Dario come sopra rappresentato, inscritto al n. 932/96 registro ricorsi, avverso l'avviso di accertamento n, 814212/96 (anno d'imposta 1991) dell'ufficio I.V.A. di Cagliari, notificato in data 11 marzo 1996 seguente a processo verbale di contestazione eseguito dai verificatori degli uffici II.DD. ed IVA di Cagliari, notificato in data 15 novembre 1933; Ritenuto: che in data 21 dicembre 1995 il Miglior presento' istanza di definizione ex art. 2-bis, comma quinquies, della legge 30 novembre 1994, n. 656 optando per la proposta di accertamento con adesione per gli anni 1991-92-93; che l'ufficio I.V.A. di Cagliari disattese tale proposta in applicazine dell'art. 1, comma 1, lett. B) del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995, n. 427 con cui - a differenza della norma originaria - venne fissato il termine del 20 maggio 1995 entro il quale la notifica di un processo verbale da constatazione con esito positivo avrebbe costituito causa ostativa alla definizione; che in applicazione di tale normativa l'ufficio I.V.A. notificava al ricorrente l'avviso di accertamento impugnato di cui il ricorrente medesimo chiede l'annullamento per incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione; che nel caso puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati" in data successiva, senza una ragione logica; che il principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini viene violato con l'attribuzione all'amministrazione finanziaria del potere di discriminare i cittadini che versano in situazioni identiche; che la descritta ineguaglianza risulta priva di ragionevolezza; che con sentenza 7 luglio 1986, n. 175 la Corte costituzionale si e' pronunciata su analogo contesto, affermando il principio secondo cui non sono costituzionalmente legittimi accertamenti in rettifica o d'ufficio limitati sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e non anche fino alla data di entrata in vigore della norma sostanziale; che l'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta del ricorrente non appare manifestamente infondata; che il giudizio non puo' essere indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; che si assumono viziate da illegittimita' costituzionale le seguenti norme: art. 1, comma 1, lett. b, del d.-l. 9 agosto 1995 n. 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995 n. 427; che si assume violata la norma di cui all'art. 3 della Costituzione.