LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 932/96 depositato il
 31  maggio 1996, avverso avv. di accert. n. 814212/96 - IVA 91 contro
 I.V.A. di Cagliari da Miglior Dario residente a Cagliari in  via  San
 Benedetto,  31,  assistito  dall'avv. Roberto Cortis, piazza Galilei,
 12. Cagliari.
   La commissione sul ricorso proposto  da  Miglior  avv.  Dario  come
 sopra  rappresentato,  inscritto  al    n.  932/96  registro ricorsi,
 avverso l'avviso di accertamento n, 814212/96 (anno  d'imposta  1991)
 dell'ufficio  I.V.A.  di  Cagliari,  notificato in data 11 marzo 1996
 seguente  a  processo   verbale   di   contestazione   eseguito   dai
 verificatori  degli  uffici II.DD.  ed IVA di Cagliari, notificato in
 data 15 novembre 1933;
   Ritenuto:
     che in data 21 dicembre 1995  il  Miglior  presento'  istanza  di
 definizione  ex  art. 2-bis, comma quinquies, della legge 30 novembre
 1994, n. 656 optando per la proposta di accertamento con adesione per
 gli anni 1991-92-93;
     che l'ufficio I.V.A.  di  Cagliari  disattese  tale  proposta  in
 applicazine  dell'art. 1, comma 1, lett. B) del  d.-l. 9 agosto 1995,
 n. 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995, n. 427  con  cui  -  a
 differenza  della  norma originaria - venne fissato il termine del 20
 maggio 1995 entro il quale la notifica  di  un  processo  verbale  da
 constatazione  con  esito  positivo avrebbe costituito causa ostativa
 alla definizione;
     che in applicazione di tale normativa l'ufficio I.V.A. notificava
 al ricorrente l'avviso di accertamento impugnato di cui il ricorrente
 medesimo   chiede   l'annullamento   per   incostituzionalita',   per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione;
     che  nel  caso  puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento tra
 cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati"
 in data successiva, senza una ragione logica;
     che il principio costituzionale di uguaglianza  tra  i  cittadini
 viene  violato con l'attribuzione all'amministrazione finanziaria del
 potere  di  discriminare  i  cittadini  che  versano  in   situazioni
 identiche;
     che la descritta ineguaglianza risulta priva di ragionevolezza;
     che con sentenza 7 luglio 1986, n. 175 la Corte costituzionale si
 e'  pronunciata  su analogo contesto, affermando il principio secondo
 cui non sono costituzionalmente legittimi accertamenti in rettifica o
 d'ufficio  limitati   sino   alla   data   di   presentazione   della
 dichiarazione  integrativa  e  non anche fino alla data di entrata in
 vigore della norma sostanziale;
     che l'eccezione di  illegittimita'  costituzionale  proposta  del
 ricorrente non appare manifestamente  infondata;
     che   il   giudizio   non  puo'  essere  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
     che si  assumono  viziate  da  illegittimita'  costituzionale  le
 seguenti norme: art. 1, comma 1, lett. b, del  d.-l. 9 agosto 1995 n.
 345 convertito nella legge 18 ottobre 1995 n. 427;
     che   si  assume  violata  la  norma  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.