IL PRETORE
   A scioglimento della riserva assunta all'udienza  dell'11  febbraio
 1997.
                             O s s e r v a
   Con ricorso depositato il 15 novembre 1993, Fanciulli Nando instava
 per ottenere l'annullamento dalla ingiunzione di pagamento emessa dal
 prefetto  della provincia di Roma il 1 dicembre 1992 in riferimento a
 infrazione al C.d.S. rilevata da vigili urbani del  comune  di  Riano
 Flaminio  e  il  cui  relativo  importo  sanzionatorio pecuniario non
 veniva corrisposto a seguito della rituale notificazione del  verbale
 di  accertamento.  Espletata  la  istruzione  dibattimantale,  veniva
 emessa sentenza di  rigetto  non  definitiva,  ritenuto  che  avrebbe
 dovuto seguire pronuncia sulla richiesta di riduzione della sanzione,
 cosi'  come  richiesto  in  via  subordinata  dal ricorrente in caso,
 appunto, di rigetto della opposizione proposta.
   Tale richiesta ha ritenuto di  non  poter  delibare,  il  decidente
 considerato  che,  si  ritiene  che  sia  viziato  da  illegittimita'
 costituzionale l'art.  204,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
 285/1992  nella  parte  che  statuisce che la ingiunzione prefettizia
 debba prevedere la irrogazione di somma pari  al  doppio  del  minimo
 della sanzione pecuniaria.
   E'  pur  vero che con ordinanza n. 67/1994, la Corte costituzionale
 si e gia' pronunciata sul punto affermando che la disposizione di cui
 sopra si possa agevolmente superare in sede di opposizione applicando
 l'art. 23 legge n. 689/1981, ma anche con questo rimedio  ritiene  il
 decidente  che il diritto di difesa risulti compresso, in quanto, pur
 sempre, sussistono limiti che in concreto condizionano l'esercizio di
 questo potere da  parte  del  giudice  di  merito  (cosi'  come  gia'
 argomentato  da altri giudici remittenti). Infatti, appare chiaro che
 il disposto di cui all'art. 23 della legge n. 689/1981 in tanto  puo'
 trovare  attuazione  in  quanto  sia permesso al giudice ordinario di
 effettuare  una  valutazione  di   merito   sull'applicazione   della
 sanzione:  ovverossia abbia il potere l'A.G.O. di prendere cognizione
 non   soltanto  degli  aspetti  di'  legittimita'  del  provvedimento
 amministrativo sanzionatorio, ma anche di quelli che  attentono  alla
 discrezionalita',   per   cui  soltanto  a  seguito  di  annullamento
 dall'atto si possa sostituire altra e diversa valutazione  in  fatto.
 Orbene  la  Corte di cassazione ha piu' volte ribadito, con indirizzo
 costante,  che  la  cognizione  del  giudice  ordinario  in  tema  di
 opposizione  e  ingiunzione deve limitarsi unicamente ad un sindacato
 di legittimita' del provvedimento amministrativo impugnato  sindacato
 che   puo'   unicamente  riguardare  gli  aspetti  motivazionali  del
 provvedimento e non anche quelli relativi al concreto esercizio della
 potesta' sanzionatoria.  Cio'  del  resto  in  linea  con  i  criteri
 statuiti dall'art. 113 della Carta costituzionale.
   In  subiecta  materia,  appare  di  tutta  evidenza  che qualora il
 prefetto abbia adeguatamente motivato in tema di irrogazione non  sia
 tenuto,   a   termini   dl   legge,   a   ulteriormente  motivare  la
 quantificazione dal doppio del minimo, per cui potrebbe superare tale
 limite e applicare, quindi, il criterio surrettizio riduttivo di  cui
 all'art.  23  della  legge  n. 689/1981, quel giudice ordinario, che,
 abbandonata le cognizione della  ingiunzione  sotto  l'aspetto  della
 legittimlta'  motivazionale  e  del  rispetto  dei criteri giuridici,
 decidesse   di   ripercorrere    il    procedimento    amministrativo
 sanzionatorio    sostituendosi   alla   autorita'   irrogante   nella
 quantificazione concreta della sanzione cio' che palesemente  gli  e'
 precluso.
   Cio' vuol dire che contrariamente a quanto affermato nelle sentenze
 costituzionali nn. 67 e 336/1994, il giudice ordinario non potra' mai
 in  "concreto"  nei  casi di opposizione a ingiunzione prefettizia di
 tal genere applicare l'art. 23 richiamato,  qualora,  come  ribadito,
 l'autorita' prefettizia abbia osservato quanto di legge.
   Ritiene,  quindi,  il  remittente  che  quanto detto in ordine alle
 impossibilita' di applicazione dell'art. 23 legge n. 669/1981 adombri
 con tutta evidenza la violazione dall' art.  24  della  Costituzione,
 essendo  chiaro  che  di fronte al "pericolo" automatico peggiorativo
 pecuniario  di  cui  all'art.  204  richiamato,  il   cittadino   sia
 scoraggiato  dal proporre una opposizione che non consente al giudice
 di valutare,  in  caso  di  rigetto,  la  congruita'  della  sanzione
 irrogata. La questione di costituzionalita' sollevata appare di tutta
 evidenza  rilevante  nel  presente  giudizio,  dovendo,  rigettata la
 domanda  principale,  il  decidente  pronunciarsi  sulla   richiesta,
 appunto, di riduzione avanzate de parte ricorrente.