IL PRETORE A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 febbraio 1997. O s s e r v a Con ricorso depositato il 15 novembre 1993, Fanciulli Nando instava per ottenere l'annullamento dalla ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto della provincia di Roma il 1 dicembre 1992 in riferimento a infrazione al C.d.S. rilevata da vigili urbani del comune di Riano Flaminio e il cui relativo importo sanzionatorio pecuniario non veniva corrisposto a seguito della rituale notificazione del verbale di accertamento. Espletata la istruzione dibattimantale, veniva emessa sentenza di rigetto non definitiva, ritenuto che avrebbe dovuto seguire pronuncia sulla richiesta di riduzione della sanzione, cosi' come richiesto in via subordinata dal ricorrente in caso, appunto, di rigetto della opposizione proposta. Tale richiesta ha ritenuto di non poter delibare, il decidente considerato che, si ritiene che sia viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 nella parte che statuisce che la ingiunzione prefettizia debba prevedere la irrogazione di somma pari al doppio del minimo della sanzione pecuniaria. E' pur vero che con ordinanza n. 67/1994, la Corte costituzionale si e gia' pronunciata sul punto affermando che la disposizione di cui sopra si possa agevolmente superare in sede di opposizione applicando l'art. 23 legge n. 689/1981, ma anche con questo rimedio ritiene il decidente che il diritto di difesa risulti compresso, in quanto, pur sempre, sussistono limiti che in concreto condizionano l'esercizio di questo potere da parte del giudice di merito (cosi' come gia' argomentato da altri giudici remittenti). Infatti, appare chiaro che il disposto di cui all'art. 23 della legge n. 689/1981 in tanto puo' trovare attuazione in quanto sia permesso al giudice ordinario di effettuare una valutazione di merito sull'applicazione della sanzione: ovverossia abbia il potere l'A.G.O. di prendere cognizione non soltanto degli aspetti di' legittimita' del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma anche di quelli che attentono alla discrezionalita', per cui soltanto a seguito di annullamento dall'atto si possa sostituire altra e diversa valutazione in fatto. Orbene la Corte di cassazione ha piu' volte ribadito, con indirizzo costante, che la cognizione del giudice ordinario in tema di opposizione e ingiunzione deve limitarsi unicamente ad un sindacato di legittimita' del provvedimento amministrativo impugnato sindacato che puo' unicamente riguardare gli aspetti motivazionali del provvedimento e non anche quelli relativi al concreto esercizio della potesta' sanzionatoria. Cio' del resto in linea con i criteri statuiti dall'art. 113 della Carta costituzionale. In subiecta materia, appare di tutta evidenza che qualora il prefetto abbia adeguatamente motivato in tema di irrogazione non sia tenuto, a termini dl legge, a ulteriormente motivare la quantificazione dal doppio del minimo, per cui potrebbe superare tale limite e applicare, quindi, il criterio surrettizio riduttivo di cui all'art. 23 della legge n. 689/1981, quel giudice ordinario, che, abbandonata le cognizione della ingiunzione sotto l'aspetto della legittimlta' motivazionale e del rispetto dei criteri giuridici, decidesse di ripercorrere il procedimento amministrativo sanzionatorio sostituendosi alla autorita' irrogante nella quantificazione concreta della sanzione cio' che palesemente gli e' precluso. Cio' vuol dire che contrariamente a quanto affermato nelle sentenze costituzionali nn. 67 e 336/1994, il giudice ordinario non potra' mai in "concreto" nei casi di opposizione a ingiunzione prefettizia di tal genere applicare l'art. 23 richiamato, qualora, come ribadito, l'autorita' prefettizia abbia osservato quanto di legge. Ritiene, quindi, il remittente che quanto detto in ordine alle impossibilita' di applicazione dell'art. 23 legge n. 669/1981 adombri con tutta evidenza la violazione dall' art. 24 della Costituzione, essendo chiaro che di fronte al "pericolo" automatico peggiorativo pecuniario di cui all'art. 204 richiamato, il cittadino sia scoraggiato dal proporre una opposizione che non consente al giudice di valutare, in caso di rigetto, la congruita' della sanzione irrogata. La questione di costituzionalita' sollevata appare di tutta evidenza rilevante nel presente giudizio, dovendo, rigettata la domanda principale, il decidente pronunciarsi sulla richiesta, appunto, di riduzione avanzate de parte ricorrente.