IL PRETORE
   Ha  pronunziato  in data 22 aprile 1997 la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta al n. 6576/94  del    r.g.  proc.  riuniti  tra
 Annunziata  Luisa + 6, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pitocchi e
 Lanzetta, ricorrente,  e l'INPS, in persona del legale rappresentante
 pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv. R. Grimaldi e  A. Fava,
 resistente.
                            Fatto e diritto
   Con ricorso depositato in data 4 agosto 1994,  Avitabile  Francesco
 premesso  di  essere  titolare  di  pensione diretta e di pensione di
 reversibilita', chiedeva  al  pretore  adito  di  dichiarare  il  suo
 diritto  ad  ottenere la pensione di reversibilita' in misura pari al
 60%  di  quella  spettante  al  dante   causa,   in   essa   compresa
 l'integrazione  al  minimo,  cosi'  come  statuito  dalla sentenza n.
 495/93 del 29-31 dicembre 1993 della Corte  costituzionale;  chiedeva
 di condannare l'INPS al pagamento della differenza tra l'importo gia'
 liquidato  e  quello  spettante  in base ad una corretta applicazione
 della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza
 dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformita'
 dall'art.  150 dis. att. c.p.c oltre interessi  legali  sulle  sommme
 rivalutate,  in  virtu'  della sentenza della Corte costituzionale n.
 156/91, ed interessi anatocistici ex art.  1283  c.c;  il  tutto  con
 vittoria  di  spese,  diritti ed onorari da attrbuirsi al procuratore
 antistatario.
   Con memoria depositata nel termine di cui  all'art.  416  c.p.c  si
 costituiva  in  giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, eccependo l'inammissibilita' ed  improcedibilita'  della
 domanda,  per  il  mancato  esperimento  della  fase  amministrativa;
 l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione
 giudiziaria ex art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito
 in legge 14 novembre 1992, n. 438 e l'avvenuto  decorso  del  termine
 prescrizionale  ex art. 2948 c.c . Nel merito rilevava l'infondatezza
 della domanda per insussistenza del diritto e  carenza  di  prova  in
 ordine  alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata
 una pensione diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva chiedendo al pretore di:  dichiarare  l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta  prescrizione  del  diritto;  nel  merito   rigettarla,
 perche'  infondata  e  non provata; compensare integralmente le spese
 del giudizio.
    Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre  1996,
 n.  662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182 e 183 introduceva nuove
 regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata  in  vigore
 della  predetta  legge, per il pagamento delle somme maturate fino al
 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze  n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza  odierna  il  pretore disponeva la riunione al giudizio
 promosso  da  Annunziata  Luisa  degli  altri  proposti  da:  Aufiero
 Cristina,  Crescenzo  Speranza,  Monteleone  Giuseppa,  Mancino Anna,
 Prisco Michelina, Prisco Salvatore, aventi  ad  oggetto  la  medesima
 questione.  Il  procuratore  dei  ricorrenti  sollevava  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e  183  della
 legge  23  dicembre 1996, n.   662, in riferimento agli  artt. 3, 24,
 25,  101,  102,  103  e  104  della  Costituzione  nei termini che si
 riportano:
     a) in primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art.
 1 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3,  102,  103  e
 104  della Costituzione, nella parte in cui prevede che "Il pagamento
 delle somme, maturate  fino  al  31  dicembre  1995,  su  trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   della    sentenza    della    Corte
 costituzionale   nn.  495/1993  e  240/1994  e'  effettuato  mediante
 assegnazione agli aventi diritto di titoli  di  Stato  aventi  libera
 circolazione  ...":  asseriva  infatti che tale disposizione statuiva
 solo in ordine all'accertamento del diritto,  comportando  incertezza
 in  ordine  al  tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale
 previsione  normativa,  alla   loro   decorrenza,   con   conseguente
 violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e
 dell'affidamento   dei   cittadini   del  principio  della  sicurezza
 giuridica, creando, altresi', un vuoto legislativo,  con  conseguente
 contrasto  con  gli  artt. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, in
 quanto si sottrae al giudice ogni possibilita' di  valutazione  e  di
 accertamento   del  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio,  in
 particolare per quelle ipotesi nelle quali l'INPS stesso contesta  la
 sussistenza   del   diritto   all'erogazione   degli  arretrati  (per
 prescrizione, decadenza o mancanza di altri requisiti);
     b) sosteneva inoltre l'esistenza di un contrasto  tra  l'art.  24
 della  Costituzione  con  il  comma  181  dell'art. 1, della legge n.
 662/1996, nella parte in cui  prevede  che  "Tale  pagamento  avviene
 .........,   sulla   base  di  elenchi  riepilogativi  che  gli  enti
 provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro";
     c) ravvisava, altresi', il contrasto costituzionale tra l'art.  3
 della Costituzione del comma 182 dell'art. 1, della legge n. 662/1996
 nella parte in cui quest'ultimo dispone che ... "nella determinazione
 dell'importo  maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono   gli
 interessi  e  la  rivalutazione",  in quanto, snaturerebbe la valenza
 giuridica dei predetti accessori, ritenuti  pacificamente  componenti
 essenziali ed integranti del credito principale;
     d)  infine  rilevava il possibile contrasto con gli artt. 24 e 25
 della  Costituzione  del  comma  183  dell'art.  1,  della  legge  n.
 662/1996,  in  quanto  prevede  che  "I giudizi pendenti alla data di
 entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni
 di cui ai commi 181 e  182  del  presente  articolo  sono  dichiarati
 estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  tra le parti. I
 provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in  giudicato  restano
 privi  di  effetto".    Affermava  che  la  caducazione degli effetti
 sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della  sua  valenza
 di  atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe
 privare il pensionato di qualsivoglia forma di tutela nel caso in cui
 l'INPS non provveda ad erogare le somme in  conformita'  al  disposto
 legislativo,   vanificando,   altresi,   il   diritto   alla   tutela
 giurisdizionale con riferimento  all'esercizio  di  una  azione  resa
 necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto della
 previdenza,  per  la  difesa  di  posizioni  soggettive  che la Corte
 costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla  Costituzione
 e  che  cio'  nonostante l'INPS ha sempre rifiutato di riconoscere in
 fase  amministrativa  e  nel  presente  giurdizio,   opponenendo   un
 resistenza pervicace e non giustificata.
   Questo   pretore   ritiene   che   le   questioni  di  legittimita'
 costituzionale cosi' come sollevate dal procuratore della ricorrente,
 siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il  giudizio
 in   corso  non  potrebbe  essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate,
 in  quanto  implica  l'applicazione  dell'art.  22  della  legge   n.
 903/1965, di cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale,
 con  sentenza  n.  495  del  29-31  dicembre 1993, nella parte in cui
 prevede  che  la  pensione  di  reversibilita'   sia   calcolata   in
 proporzione  alla  pensione  diretta  integrata al trattamento minimo
 gia' liquidata al pensionato o  che  l'assicurato  avrebbbe  comunque
 diritto a percepire.
   Questo pretore ritiene, altresi', che le questioni come prospettate
 non siano manifestamente infondate, per i seguenti motivi:
     in  relazione  al  punto  a) la disposizione di cui al comma 181,
 riguardando  solo  l'accertamento  del  diritto,  comporterebbe,   in
 contrasto   con   l'art.  101,  102,103  e  104  della  Costituzione,
 l'impossibilita' di ottenere una  valutazione  globale  sul  rapporto
 sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla
 tutela  giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a tutte
 le  questioni  proposte  dalle  parti  (eccezioni  di   prescrizioni,
 decadenze  ecc);  e'  altresi',  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  in   quanto   nell'ambito   della   tutela   derivante
 dall'affermazione   del   principio   di   eguaglianza  vi  e'  oltre
 all'aspetto relativo alla tutela del cittadino di fronte ai privilegi
 ed agli atti discriminatori anche quello comprendente una piu'  ampia
 garanzia di fronte all'irrazionalita' dell'ordinamento;
     in  relazione al punto b) il comma 181, nella parte relativa alla
 predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziale, contrasta
 con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'ente  previdenziale  in
 cio' sarebbe del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed
 all'entita'  delle  proprie obbligazioni nei confronti del ricorrente
 privato dei normali rimedi giurisdizionali;
     in relazione al punto c) risulta evidente il contrasto con l'art.
 3 della Costituzione, essendo oramai pacifico  che  il  diritto  alla
 rivalutazione  ed  agli  interessi  legali  e'  strettamente connesso
 all'inadempimento   della   p.a.   nell'erogazione   di   prestazioni
 previdenziali,  e pertanto il ricorrente, privato di tale componente,
 subirebbe un trattamento diverso;
     infine in relazione al punto d) vi e' contrasto con l'art.  24  e
 25   della  Costituzione,  in  quanto  la  previsione  indiscriminata
 dell'estinzione dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione  a
 diritti  preesistenti,  precludendo  l'esame  delle  varie  eccezioni
 avanzate dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe,  dopo
 aver  privato  della tutela giurisdizionale il ricorrente, opporre le
 medesime  eccezioni,  in  quanto  all'estinzione  del  giudizio   non
 consegue   automaticamente  il  riconoscimento  anche  parziale,  del
 diritto fatto valere.