IL PRETORE Ha pronunziato in data 22 aprile 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6576/94 del r.g. proc. riuniti tra Annunziata Luisa + 6, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pitocchi e Lanzetta, ricorrente, e l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv. R. Grimaldi e A. Fava, resistente. Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 4 agosto 1994, Avitabile Francesco premesso di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilita', chiedeva al pretore adito di dichiarare il suo diritto ad ottenere la pensione di reversibilita' in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come statuito dalla sentenza n. 495/93 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva di condannare l'INPS al pagamento della differenza tra l'importo gia' liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformita' dall'art. 150 dis. att. c.p.c oltre interessi legali sulle sommme rivalutate, in virtu' della sentenza della Corte costituzionale n. 156/91, ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attrbuirsi al procuratore antistatario. Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c si costituiva in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo l'inammissibilita' ed improcedibilita' della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria ex art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 e l'avvenuto decorso del termine prescrizionale ex art. 2948 c.c . Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo. Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilita' e/o l'improcedibilita' della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perche' infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio. Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. All'udienza odierna il pretore disponeva la riunione al giudizio promosso da Annunziata Luisa degli altri proposti da: Aufiero Cristina, Crescenzo Speranza, Monteleone Giuseppa, Mancino Anna, Prisco Michelina, Prisco Salvatore, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano: a) in primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art. 1 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, su trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 e' effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione ...": asseriva infatti che tale disposizione statuiva solo in ordine all'accertamento del diritto, comportando incertezza in ordine al tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale previsione normativa, alla loro decorrenza, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini del principio della sicurezza giuridica, creando, altresi', un vuoto legislativo, con conseguente contrasto con gli artt. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, in quanto si sottrae al giudice ogni possibilita' di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in particolare per quelle ipotesi nelle quali l'INPS stesso contesta la sussistenza del diritto all'erogazione degli arretrati (per prescrizione, decadenza o mancanza di altri requisiti); b) sosteneva inoltre l'esistenza di un contrasto tra l'art. 24 della Costituzione con il comma 181 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, nella parte in cui prevede che "Tale pagamento avviene ........., sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro"; c) ravvisava, altresi', il contrasto costituzionale tra l'art. 3 della Costituzione del comma 182 dell'art. 1, della legge n. 662/1996 nella parte in cui quest'ultimo dispone che ... "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione", in quanto, snaturerebbe la valenza giuridica dei predetti accessori, ritenuti pacificamente componenti essenziali ed integranti del credito principale; d) infine rilevava il possibile contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione del comma 183 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, in quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Affermava che la caducazione degli effetti sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della sua valenza di atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe privare il pensionato di qualsivoglia forma di tutela nel caso in cui l'INPS non provveda ad erogare le somme in conformita' al disposto legislativo, vanificando, altresi, il diritto alla tutela giurisdizionale con riferimento all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto della previdenza, per la difesa di posizioni soggettive che la Corte costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione e che cio' nonostante l'INPS ha sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente giurdizio, opponenendo un resistenza pervicace e non giustificata. Questo pretore ritiene che le questioni di legittimita' costituzionale cosi' come sollevate dal procuratore della ricorrente, siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il giudizio in corso non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in quanto implica l'applicazione dell'art. 22 della legge n. 903/1965, di cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993, nella parte in cui prevede che la pensione di reversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbbe comunque diritto a percepire. Questo pretore ritiene, altresi', che le questioni come prospettate non siano manifestamente infondate, per i seguenti motivi: in relazione al punto a) la disposizione di cui al comma 181, riguardando solo l'accertamento del diritto, comporterebbe, in contrasto con l'art. 101, 102,103 e 104 della Costituzione, l'impossibilita' di ottenere una valutazione globale sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla tutela giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a tutte le questioni proposte dalle parti (eccezioni di prescrizioni, decadenze ecc); e' altresi', in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto nell'ambito della tutela derivante dall'affermazione del principio di eguaglianza vi e' oltre all'aspetto relativo alla tutela del cittadino di fronte ai privilegi ed agli atti discriminatori anche quello comprendente una piu' ampia garanzia di fronte all'irrazionalita' dell'ordinamento; in relazione al punto b) il comma 181, nella parte relativa alla predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziale, contrasta con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'ente previdenziale in cio' sarebbe del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed all'entita' delle proprie obbligazioni nei confronti del ricorrente privato dei normali rimedi giurisdizionali; in relazione al punto c) risulta evidente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo oramai pacifico che il diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali e' strettamente connesso all'inadempimento della p.a. nell'erogazione di prestazioni previdenziali, e pertanto il ricorrente, privato di tale componente, subirebbe un trattamento diverso; infine in relazione al punto d) vi e' contrasto con l'art. 24 e 25 della Costituzione, in quanto la previsione indiscriminata dell'estinzione dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione a diritti preesistenti, precludendo l'esame delle varie eccezioni avanzate dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe, dopo aver privato della tutela giurisdizionale il ricorrente, opporre le medesime eccezioni, in quanto all'estinzione del giudizio non consegue automaticamente il riconoscimento anche parziale, del diritto fatto valere.