IL PRETORE
   Ha pronunziato in data 19 giugno 1997 la seguente  ordinanza  nella
 causa  civile  iscritta  al  n.  3106/94  del  r.g. proc. riuniti tra
 Castelnuovo Annunziata, Federico Marianna, di Risi  Filomena,  Pagano
 Luigi,   Iaccarino  Salvatore,  Schiavone  Carolina,  Matrone  Angela
 Giovanna, Forino Michele, Cusmano Trusiana, ricorrente, e l'INPS,  in
 persona del legale rappresentante pro-tempore, resistente.
                            Fatto e diritto
   Con  vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari di
 pensione diretta e  di  pensione  di  reversibilita',  chiedevano  al
 Pretore  adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere la
 pensione di reversibilita' in misura pari al 60% di quella  spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito  dalla  sentenza  n.  495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della
 Corte costituzionale; chiedevano di condannare  l'INPS  al  pagamento
 della  differenza  tra l'importo gia' liquidato e quello spettante in
 base ad una corretta applicazione  della  legge  n.  903/1965,  oltre
 rivalutazione  monetaria  con decorrenza dal giorno della maturazione
 del diritto da calcolarsi in  conformita'  dall'art.  150  dis.  att.
 c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtu' della
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.    156/1991,  ed interessi
 anatocistici ex art. 1283 c.c.;  il  tutto  con  vittoria  di  spese,
 diritti ed onorari da attrbuirsi al procuratore antistatario.
   Con  memoria  depositata  in data 18 febbraio 1997 si costituiva in
 giudizio l'INPS, in persona del  legale  rappresentante  pro-tempore,
 eccependo  l'inammissibilita'  ed improcedibilita' della domanda, per
 il  mancato  esperimento  della   fase   amministrativa;   l'avvenuta
 decadenza   dal   potere   della   ricorrente  di  proporre  l'azione
 giudiziaria ex  art.    4  del  d.-l.  19  settembre  1992,  n.  384,
 convertito  il legge 14 novembre 1992, n. 348, convertito in legge 14
 novembre  1992,  n.   438,   e   l'avvenuto   decorso   del   termine
 prescrizionale  ex  art. 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza
 della domanda per insussistenza del diritto e  carenza  di  prova  in
 ordine  alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata
 una pensione diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva chiedendo al pretore di:  dichiarare  l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta  prescrizione  del  diritto;  nel  merito   rigettarla,
 perche'  infondata  e  non provata; compensare integralmente le spese
 del giudizio.
   Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23  dicembre  1996,
 n.  662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182 e 183 introduceva nuove
 regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata  in  vigore
 della  predetta  legge, per il pagamento delle somme maturate fino al
 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze  n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna   udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i  vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.
   All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore  della  ricorrente
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181,  182  e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento
 agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103  e  104  della  Costituzione  nei
 termini che si riportano: