ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
 lett.  c),  n.  4,  del  d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
 amnistia), promossi con ordinanze  emesse  il  4  febbraio  1997  dal
 giudice  per le indagini preliminari  presso il tribunale militare di
 Palermo, il 5 marzo ed il 26 febbraio  1997  (n.  3  ordinanze),  dal
 giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma
 rispettivamente iscritte ai nn. 183, 200, 201, 202 e 256 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 16, 17 e 21, prima serie speciale,  dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (r.o. n.  183
 del 1997), pervenuta a questa Corte il  24 marzo 1997, il giudice per
 le  indagini  preliminari  presso il tribunale militare di Palermo ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lett. c), n.  4,
 del  d.P.R.  12  aprile  1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella
 parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il reato di
 truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art.  234,  secondo
 comma, del codice penale militare di pace;
     che   analoghe   questioni   sono  state  sollevate  dal  giudice
 dell'udienza preliminare presso il tribunale militare  di  Roma,  con
 quattro  ordinanze emesse, la prima, il 5 marzo 1997 (r.o. n. 200 del
 1997), le altre il 26 febbraio 1997 (r.o. nn.  201,  202  e  256  del
 1997),  e  pervenute  le prime tre il 3 aprile, l'ultima il 22 aprile
 1997;
     che, ad avviso dei remittenti, contrasterebbe  con  il  principio
 costituzionale  di  uguaglianza  la mancata estensione dell'amnistia,
 prevista per il reato comune di truffa aggravata (art.  640,  secondo
 comma,  del  codice  penale),  al  reato di truffa militare aggravata
 (art. 234, secondo comma, del codice penale militare  di  pace),  del
 tutto  simile  al  primo  per  elementi costitutivi e per trattamento
 sanzionatorio, mentre l'elemento  di  specificita'  costituito  dalla
 qualita'  militare  del  soggetto  attivo e di quello danneggiato non
 sarebbe idoneo a giustificare il trattamento deteriore  previsto  per
 il reato militare;
     che  e'  intervenuto,  nei soli giudizi promossi con le ordinanze
 r.o. n. 183 e n. 256  del  1997,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
 non fondate.
   Considerato  che  i giudizi, concernenti questioni identiche, vanno
 riuniti per essere decisi con unica  pronuncia;
     che questa Corte, con sentenza n. 272 del 1997,  successiva  alle
 ordinanze    di    remissione,    ha    dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4,  del  d.P.R.  12
 aprile  1990, n. 75 (Concessione di amnistia) "nella parte in cui non
 prevede  l'applicazione  dell'amnistia  per  il  delitto  di   truffa
 militare  aggravata,  previsto e punito dall'art. 234, secondo comma,
 del codice penale  militare  di  pace,  sempre  che  non  ricorra  la
 circostanza  aggravante  prevista  dall'art.  61,  n.  7,  del codice
 penale",   e,   conseguentemente,   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n.
 73 (Delega al Presidente  della  Repubblica  per  la  concessione  di
 amnistia), nella parte corrispondente;
     che   pertanto,   essendo   cessata,   con  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale, l'efficacia della norma impugnata,  le
 questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.