ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  70  delle
 disposizioni  di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza
 emessa l'11 aprile 1996 dal giudice conciliatore di Napoli-Posillipo,
 nel procedimento civile vertente tra la Custodia giudiziaria dei beni
 di Sagliocco Vincenzo contro Migliore Paola, iscritta al n.  945  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito nella camera di consiglio  del  1  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto
 il  pagamento  di  una  somma  di  denaro  a  titolo  di sanzione per
 infrazione al regolamento condominiale, il  giudice  conciliatore  di
 Napoli-Posillipo  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  70  delle  disposizioni  di  attuazione del codice civile,
 nella parte in cui prevede che per le infrazioni  al  regolamento  di
 condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento
 di una somma fino a lire cento;
     che,  ad  avviso del remittente, l'indicato limite sanzionatorio,
 oltre  ad  essere  irragionevole  ed  anacronistico,  si  pone  quale
 ostacolo   all'esercizio   dell'autonomia   privata   e  all'ordinato
 godimento dei beni comuni,  in  quanto  pregiudica  la  liberta'  dei
 condomini   di  stabilire  sanzioni  adeguate  e  proporzionate  alla
 gravita' dei comportamenti contrari al regolamento.
   Considerato che effettivamente la misura della sanzione  pecuniaria
 in esame, di cui il remittente lamenta la irrisorieta', non ha subito
 modifiche nel tempo, non essendo mai stata interessata da adeguamenti
 o rivalutazione;
     che,  invece, per altre categorie di sanzioni, gli interventi del
 legislatore, finalizzati all'adeguamento del valore della sanzione al
 diverso   contesto   socio-economico,   sono   stati   molteplici   e
 generalizzati;
     che,   tuttavia,   occorre  ancora  una  volta  sottolineare  che
 appartiene alla discrezionalita' del legislatore ogni  determinazione
 relativa  all'entita'  delle  sanzioni,  la cui modifica e' quindi al
 medesimo riservata;
     che, pertanto, non  puo'  questa  Corte  sostituire  "la  propria
 valutazione  a  quella  che spetta al legislatore nelle discrezionali
 scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia  quanto  al  tipo
 che  alla  entita'  delle  rispettive  sanzioni" (ordinanza n. 44 del
 1995).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.