ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 34 del  d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
 e   46,   secondo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597
 (Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
 fisiche),  promossi  con n. 2 ordinanze emesse il 29 marzo 1996 dalla
 Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di  Lecce,  sui  ricorsi
 proposti  da  Frontini  Dionisio  contro la Direzione regionale delle
 entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, iscritte ai nn. 872
 e 873  del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  38, prima serie speciale, dell'anno
 1996.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 ottobre 1997 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado  di  Lecce,
 con  ordinanza  del 29 marzo 1996 (r.o. n. 872 del 1996) - emessa nel
 corso di  un  giudizio  tra  Frontini  Dionisio  e  l'amministrazione
 finanziaria,  avente ad oggetto il diniego di rimborso della ritenuta
 IRPEF  operata,  per  il  periodo  d'imposta  1988,  sulla   pensione
 privilegiata ordinaria, erogata al ricorrente a seguito di infermita'
 contratta  durante il servizio prestato nella pubblica sicurezza - ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 del
 d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  601  (Disciplina  delle  agevolazioni
 tributarie) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito delle persone
 fisiche), ora art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917
 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte
 in   cui   non  estendono  l'agevolazione  tributaria  dell'esenzione
 dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   alla   pensione
 privilegiata ordinaria;
     che  il  rimettente,  nel  denunciare il contrasto delle predette
 disposizioni con gli artt. 3  e  53  della  Costituzione,  rileva  il
 profilarsi in materia di "un sistema di esenzioni ed agevolazioni non
 riconducibili   ad  un  unum  logico",  giacche'  il  sistema  stesso
 "ampliandosi  nel  tempo,  anche  sotto  la  spinta  di   motivazioni
 socio-assistenziali, ha ulteriormente indebolito la tesi della natura
 risarcitoria", individuata dalla Corte (sentenze n. 151 del 1981 e n.
 387  del 1989) per giustificare l'esenzione dall'Irpef delle pensioni
 di guerra e di quelle privilegiate corrisposte ai  militari  di  leva
 (c.d. pensioni tabellari militari);
     che, a tal proposito, il medesimo, nel rammentare che l'esenzione
 dei  trattamenti  pensionistici  erogati  dal Ministero degli interni
 agli invalidi civili e' stata giustificata dalla  Corte  per  la  sua
 finalita' di solidarieta' sociale, osserva, altresi', che l'esenzione
 dall'Irpef  delle  pensioni  corrisposte  ai  lavoratori  vittime  di
 infortuni sul lavoro, evidenzia  la  "duplice  anomalia",  costituita
 dalla circostanza che "nessuna norma espressa prevede tale esenzione"
 e  dal  fatto  che  la rendita Inail "non puo' considerarsi di natura
 risarcitoria",  essendo  "commisurata  anche  al  salario   percepito
 precedentemente dal lavoratore";
     che,   pertanto,   quanto   rilevato  renderebbe,  a  suo  avviso
 "necessario un approfondimento del giudice delle leggi sulle  ragioni
 della  disparita' di trattamento riservata alle pensioni privilegiate
 ordinarie";
     che la predetta Commissione - con  coeva  ordinanza  di  identico
 tenore  (r.o.  n. 873 del 1996) - ha sollevato la medesima questione,
 nel giudizio avente  ad  oggetto  la  ritenuta  Irpef  operata  sulla
 pensione privilegiata ordinaria del Frontini per il periodo d'imposta
 1987;
     che,  in  entrambi  i  giudizi,  e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale   dello  Stato,  che  ha  chiesto  che  la  questione  venga
 dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;
   Considerato che i giudizi, in quanto propongono identica questione,
 vanno riuniti;
     che la questione stessa ha gia' formato oggetto di esame da parte
 di questa Corte che ne ha  escluso  la  fondatezza  (v.,  da  ultimo,
 sentenza  n.  431  del 1996, oltre alle sentenze n. 387 del 1989 e n.
 151 del 1981, richiamate dal giudice a quo), negando l'esistenza, fra
 le pensioni privilegiate ordinarie e gli altri trattamenti  posti  in
 comparazione   con  essa  dal  rimettente,  di  quella  identita'  od
 omogeneita' di situazioni che, ai fini  del  trattamento  tributario,
 potrebbe  costituire  il  presupposto  del  richiamo  al principio di
 eguaglianza di cui all'art.  3 della Costituzione, ovvero a quello di
 capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione stessa;
     che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre la questione di  cui
 trattasi,   non   introducono,   in   realta',   nuovi   profili   ed
 argomentazioni rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, tali  da
 indurre a diverso avviso;
     che,   pertanto,   la   questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.