ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dei  dd.-l.  30  agosto
 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550 recanti entrambi "Modalita' di
 funzionamento dei consigli degli enti locali", promosso con ordinanza
 emessa  il 7 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per
 la Liguria, iscritta  al  n.  1350  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 3, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito nella camera di consiglio del  15  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 7 novembre 1996, pervenuta a
 questa  Corte  l'11  dicembre  1996,  il   tribunale   amministrativo
 regionale  per  la Liguria - investito del ricorso avverso il decreto
 di scioglimento di un consiglio comunale, intervenuto il 14 settembre
 1996, per dimissioni di piu' di meta' dei consiglieri - ha  sollevato
 d'ufficio  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art. 77 della Costituzione, dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452,  e
 23 ottobre 1996, n. 550, recanti entrambi "Modalita' di funzionamento
 dei consigli degli enti locali";
     che,   ad   avviso  del  remittente,  la  legittimita'  dell'atto
 impugnato deve essere valutata, anche ai fini dell'apprezzamento  del
 fumus boni juris in sede cautelare, alla stregua del decreto-legge n.
 550  del  1996,  che,  abrogando il decreto-legge n. 452 dello stesso
 anno, ne ha pero' riprodotto le disposizioni, senza  modificazioni  e
 senza soluzione di continuita' temporale;
     che entrambi i decreti, all'art. 1, stabilivano che le dimissioni
 dalla  carica di consigliere sono immediatamente efficaci e non si fa
 luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i  presupposti,  si  debba
 procedere  allo  scioglimento del consiglio per dimissioni di piu' di
 meta' dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
     che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale dei
 decreti-legge n. 452 e n. 550 del 1996, in  relazione  all'art.    77
 della Costituzione, sulla base di quanto deciso da questa Corte nella
 sentenza  n.  360  del  1996, che ha statuito essere in contrasto con
 l'art. 77 della Costituzione la  riproduzione,  in  un  decreto-legge
 iterato   o   reiterato,   del  contenuto  di  un  decreto-legge  non
 convertito, senza  variazioni  sostanziali  e  in  assenza  di  nuove
 sopravvenute ragioni di necessita' e urgenza;
   Considerato  che  sia  il  decreto-legge  n.  452  del 1996, le cui
 disposizioni sono state abrogate, prima della  scadenza  del  termine
 per  la  conversione,  dall'art. 2 del decreto-legge n. 550 del 1996,
 sia il successivo decreto-legge n. 550 del 1996, che ne ha riprodotto
 il contenuto, sono decaduti per mancata conversione entro il  termine
 stabilito dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
     che  l'art.  1,  comma  171, della sopravvenuta legge 23 dicembre
 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)  ha
 disposto che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono
 fatti  salvi  i  procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i
 rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452
 e 23 ottobre 1996, n. 550";
     che  la  questione  e'  sollevata dal giudice a quo con esclusivo
 riferimento alla  mancanza  dei  presupposti  costituzionali  per  il
 ricorso  alla decretazione d'urgenza, stante l'avvenuta reiterazione,
 con il decreto-legge n. 550, del contenuto del decreto-legge  n.  452
 del  1996  (onde  e' propriamente riferibile solo al decreto-legge n.
 550,  riproduttivo  delle  disposizioni  del  precedente,  e  non   a
 quest'ultimo),  e  non  puo' dunque essere "trasferita" alla predetta
 clausola di sanatoria contenuta nell'art. 1, comma 171,  della  legge
 n. 662 del 1996, non potendosi riferire a quest'ultima, come tale, il
 denunciato  vizio - attinente alla formazione dell'atto legislativo -
 di  illegittima  reiterazione  o  di  mancanza  dei  presupposti   di
 necessita' ed urgenza (sent. n. 84 del 1996);
     che  pertanto  la  questione,  cosi'  come  proposta, deve essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.