ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20, primo
 comma, lettera a),  della  legge  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  18
 agosto  1986,  n.  35  (Disciplina  delle attivita' estrattive), come
 sostituito dall'art.  11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25,
 promosso con ordinanza emessa  il  28  giugno  1996  dal  pretore  di
 Tolmezzo  sul  ricorso  proposto  da  Mario  Rossi ed altri contro la
 Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  iscritta  al  n.  1099  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto  che  il  pretore di Tolmezzo, nel giudizio di opposizione
 avverso  un'ordinanza-ingiunzione  di  irrogazione  di  una  sanzione
 amministrativa  per  la  violazione  delle prescrizioni stabilite nel
 decreto di autorizzazione all'estrazione di materiale da una cava, ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,
 primo comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18
 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita' estrattive), nel testo
 modificato  dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25,
 in riferimento agli artt.  117 della Costituzione e 16 della legge 24
 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);
     che il rimettente deduce che la norma regionale  nella  parte  in
 cui esclude la facolta' del trasgressore di procedere al pagamento di
 una  somma  in misura ridotta - facolta' esercitabile per le sanzioni
 proporzionali mediante corresponsione di una somma pari al  terzo  di
 quella  irrogabile  -  si  porrebbe  in contrasto con l'art. 16 della
 legge  n.  689  del  1981,  disposizione  quest'ultima  che  reca  un
 principio fondamentale della materia  ex art. 117 della Costituzione;
     che  non si sono costituite le parti del processo principale, ne'
 ha spiegato intervento la regione interessata;
   Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la questione  di
 legittimita'  costituzionale  di  una norma di una legge regionale e,
 quindi,  il  provvedimento  di  rimessione  avrebbe   dovuto   essere
 notificato   al  Presidente  della  Giunta  regionale  della  regione
 interessata ex art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87;
     che  l'ordinanza  non  risulta,  invece, notificata al Presidente
 della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della norma
 da ultimo richiamata, sicche' questi non e' stato posto in condizione
 di costituirsi nel giudizio;
     che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione  di
 siffatto,  essenziale adempimento della procedura stabilita dall'art.
 23, quarto comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87  incide  sulla
 rituale  instaurazione  del  contraddittorio e determina la manifesta
 inammissibilita' della questione (ordinanze n. 372 del 1995 e n.  202
 del   1983),  dato  che  il  vizio  neppure  e'  stato  sanato  dalla
 costituzione in giudizio della regione interessata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.