ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  44-bis  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  come
 modificato  dall'art.  11  del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure
 urgenti in materia tributaria), promosso con ordinanza  emessa  il  7
 giugno  1989  dalla  Commissione tributaria di primo grado di Torino,
 sul ricorso proposto  da  Galuppini  Arrigo  contro  l'Intendenza  di
 finanza  di Torino, iscritta al n. 1302 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica n.  49,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di  Torino  -
 con  ordinanza  emessa  il 7 giugno 1989 (r.o. n. 1302 del 1996), nel
 giudizio proposto da Galuppini Arrigo,  avverso  il  silenzio-rifiuto
 formatosi  sull'istanza  di  rimborso  degli  interessi  pretesi  per
 ritardata restituzione di imposte pagate e non dovute - ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre
 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
 reddito),  quale  introdotto dall'art.  3 della legge 31 maggio 1977,
 n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul  reddito  delle
 persone  fisiche),  e modificato dall'art.   11 del d.-l. 30 dicembre
 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella
 legge 29  febbraio  1980,  n.  31,  nella  parte  in  cui  limita  la
 decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi maturati
 dal contribuente nei confronti del fisco, su somme restituite perche'
 indebitamente percette, ritenendoli dovuti solo a partire dal secondo
 semestre  dalla  data  del  pagamento  e  con esclusione del semestre
 precedente all'emissione dell'ordinativo;
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  non  fornisce  alcun
 elemento  circa  la  fattispecie  all'esame  del giudice a quo ne' in
 alcun modo motiva circa la  rilevanza  ai  fini  del  decidere  della
 proposta questione;
     che  la  questione  stessa va, percio', dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale.