IL PRETORE
   Ha pronunziato in data 29 maggio 1997 la seguente  ordinanza  nella
 causa  civile  iscritta  al  n.  6341/1994 del registro generale, tra
 Mascolo Rachele +  5  rappresentati  e  difesi  dal  dott.  proc.  M.
 Santocchio,   ricorrenti,   e   l'I.N.P.S.   in  persona  del  legale
 rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  R.
 Grimaldi, resistente.
   Con   ricorso   depositato   il  18  luglio  1994  Mascolo  Rachele
 premettendo di essere titolare di pensione diretta e di  pensione  di
 reversibilita',  chiedeva  al  pretore,  in  funzione  di giudice del
 lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della  pensione  di
 reversibilita'  in misura del 60% della pensione spettante al coniuge
 deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo  da
 quest'ultimo   percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto  a
 percepire, cosi' come  statuito  dalla  sentenza  n.  495  del  29-31
 dicembre   1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre  di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si  costituiva  l'I.N.P.S.  nel  termine di cui all'art. 416 c.p.c.
 eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal  potere  di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque  la  carenza  di  prova in ordine ai fatti costitutivi della
 domanda.
   Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento  la  legge
 23  dicembre  1996  n.  662,  che  all'art.  1,  commi 181, 182 e 183
 introduceva nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi  pendenti
 all'entrata  in  vigore della predetta legge, con la sola preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza  del 29 maggio 1997 il pretore disponeva la riunione al
 giudizio  proposto  da  Mascolo  Rachele  degli  altri  proposti   da
 Malinconico  Antonietta,  Cesarano  Pasquale, Vitolo Amelia, Sorvillo
 Francesco, Mancuso Celeste, aventi ad oggetto la medesima  questione.
 Il  procuratore  dei  ricorrenti  sollevava questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, commi 181,  182  e  183  della  legge  n.
 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei
 termini che appresso si riportano.
   1. - In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e  n.  240  del  1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita' ..."; asseriva infatti che tale disciplina realizza  sotto
 un  duplice  aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni,
 innanzitutto  perche'  consente  all'Ente  tenuto  al   rimborso   di
 estinguere  il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo al
 creditore la possibilita' di  esigere  tempestivamente  l'adempimento
 dell'obbligazione  nella  sua  interezza, ed in secondo luogo perche'
 prevede che il rimborso  delle  somme  in  questione  sia  effettuato
 mediante  assegnazione  agli aventi diritto di titoli di Stato aventi
 libera circolazione, legittimando cosi' l'estinzione  delle  relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso del creditore.   Ad avviso del  procuratore  dei  ricorrenti
 tale  sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata ed
 integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di  piu'
 dotato  di  un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che
 si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e  tale  situazione  e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento  coincidono  con l'area piu' svantaggiata dei pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2. - Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3 della Costituzione ed il comma  182  dell'art.  1  della  legge  n.
 662/96,   nella   parte   in  cui  quest'ultimo  dispone  che  "nella
 determinazione  dell'importo  maturato  al  31  dicembre   1995   non
 concorrono  gli  interessi  e la rivalutazione monetaria", in quanto,
 essendo ormai assodato il diritto  alla  rivalutazione  monetaria  ed
 agli  interessi legali in favore del titolare del diritto al ottenere
 una prestazione di natura  previdenziale,  appare  illogico  sancirne
 l'esclusione  nei  confronti  di  talune  categorie  di  crediti;  in
 particolare appare ingiustificata la disparita'  di  trattamento  che
 viene  a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione
 legislativa  in  discorso,   che   appartengono   a   fasce   sociali
 svantaggiate.
   3. - In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3  e  38  della  Costituzione,  nella parte in cui stabilisce che "il
 pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181  spetta  ai  soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che
 tale  norma,  escludendo  gli eredi dalla possibilita' di azionare il
 diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle  sentenze
 nn.   495/1993   e   240/1994,   ha   effettuato  una  ingiustificata
 discriminazione, resa ancora piu' marcata dal  fatto,  obiettivamente
 riscontrabile,  che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di
 eta' avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in  relazione  al
 comma  181, che dispone che il pagamento "avviene in sei annualita'",
 appare poi in contrasto con l'art. 38 della  Costituzione  in  quanto
 abilita l'Ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati
 in  lungo  margine  di tempo, senza tener conto che l'elevata eta' di
 questi ultimi rende probabile il  verificarsi  di  numerosi  decessi,
 prima  che  sia  intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun
 diritto possa trasmettersi agli eredi, con il  risultato  pratico  di
 esonerare  in  molti  casi  l'Ente  dal  pagamento  della prestazione
 previdenziale.
   4.  - Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione del comma 183, norma che dispone:  "I  giudizi  pendenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto
 le  questioni  di  cui  ai commi 181 e 182 del presente articolo sono
 dichiarati estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le
 parti.  I  provvedimenti  giudiziari  non ancora passati in giudicato
 restano privi di effetto". Asseriva infatti che  intanto  puo'  dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo teso  a  definirne  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente soddisfatta, comunque arricchita  dalla  nuova  previsione
 normativa;  nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso
 che sugli importi maturati fino al 31 dicembre  1995  in  favore  dei
 pensionati  interessati possano essere computati gli interessi legali
 e   la   rivalutazione   monetaria,   nonostante    la    consolidata
 interpretazione  giurisprudenziale  di  senso contrario, menomando in
 maniera  pregnante  il  diritto  di  difesa  degli   interessati,   e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene  questo pretore che la questione di costituzionalita' cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della definizione del presente  giudizio,  in  quanto  esso  riguarda
 proprio,  come  sopra  si e' esposto, la materia che e' oggetto della
 pronuncia della Corte costituzionale n.  495/1993,  poi  disciplinata
 dall'art.  1,  commi  181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n.
 662, non sia manifestamente infondata per tutti  i  rilievi  poc'anzi
 riferiti  ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che
 nel loro complesso.