IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza esaminate le eccezioni e richieste formulate dalle parti, osserva. La difesa degli imputati Cute' Giovanni, La Valle Domenico e Trischitta Giuseppe ha reiterato all'odierna udienza l'eccezione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996, gia' sollevata alla scorsa udienza da altre difese e disattesa da questo Collegio perche' ritenuta manifestamente infondata. La riproposizione investe ulteriori profili di eventuale illegittimita', articolati con riferimento agli artt. 24 e 13 della Costituzione, per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di difesa e del canone costituzionale della previsione obbligata di limiti massimi della carcerazione preventiva. La questione era stata invece sollevata in precedenza con riferimento alla presunta violazione dell'art. 77 della Costituzione, e cio' perche' il decreto-legge in questione rappresenta la reiterazione di altri precedenti decreti non convertiti, da ultimo il d.-l. 6 settembre 1996, n. 464 (nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 1996), susseguitisi l'uno all'altro, senza alcuna modifica in parte qua, a causa della mancata conversione. E sotto tale ultimo profilo, assorbente rispetto agli altri evidenziati in data odierna, il Collegio, melius re perpensa, ritiene che la questione sia, oltre che rilevante, non manifestamente infondata. Sul piano della rilevanza la valutazione non puo' prescindere dalla considerazione che questo Collegio e' stato investito della trattazione del procedimento a carico di Cananzi Vincenzo + 7, iscritto al n. 209/96 r.g., a seguito della astensione di due magistrati che componevano l'organo giudicante nell'ambito del procedimento a carico di Alessandro Simone + 54 (n. 254/95 r.g.) e della conseguente separazione delle posizioni di 8 imputati relativamente ai quali si realizzava per i magistrati astenutisi la situazione di incompatibilita' di cui all'art. 34 comma secondo, c. p. p., cosi' come vigente dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996. Infatti la salvezza della efficacia degli atti compiuti prima del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione, la previsione di utilizzabilita' ai fini della decisione dei medesimi atti mediante la sola lettura, la sospensione dei termini di cui all'art. 303, comma 1 c. p. p. (concretamente considerata da questo Collegio nella determinazione dei termini di fase, altrimenti gia' scaduti per due degli imputati), costituiscono ad un tempo le disposizioni di significato maggiore del provvedimento normativo della cui legittimita' costituzionale si dubita e quelle di cui questo Collegio e' stato immediatamente chiamato a fare applicazione dalle articolate richieste del pubblico ministero e delle altre parti. Quanto alla non manifesta infondatezza, appare evidente che il presente decreto costituisce mera reiterazione dei precedenti, non assumendo rilievo in senso contrario la disposizione di cui all'art. 7, con la quale, innovando rispetto al testo anteriore, e' stata espressamente disposta l'abrogazione dell'intero d.-l. 6 settembre 1996, n. 464: la reiterazione, infatti, non puo' essere esclusa dall'essere il precedente provvedimento venuto meno non gia' per mancata tempestiva conversione ma, quando era ancora in vigore, per abrogazione espressa di un successivo provvedimento che pedissequamente lo ricalchi. Rileva il Collegio che la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' dell'art. 6, comma 4 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 462, con decisione recentissima, depositata in data 24 ottobre 1996 (sentenza n. 360), ha censurato la prolungata e diffusa prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (gia' vietata dalla legge n. 400/1988), affermando che tanto la reiterazione che la iterazione si pongono in contrasto con l'art. 77 della Costituzione, in difetto di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessita' ed urgenza, non potendo il nuovo intervento governativo porsi "in un rapporto di continuita' sostanziale con il decreto non convertito (come accade con l'iterazione e con la reiterazione), ma dovra', in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura straordinaria". E cio' a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il "decreto reiterato venga ad incidere nella sfera dei diritti fondamentali o... nella materia penale".