IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio proposto con ric.
 n.  79  del 1995, da Zaccagnini Angelo, costituito con l'avv.  Giulio
 Cerceo, domiciliatario in  Pescara,  come  da  procura  in  calce  al
 ricorso; contro il Presidente pro-tempore del Consiglio dei Ministri;
 il  Ministro  pro-tempore  di  grazia  e  giustizia  ed  il  Ministro
 pro-tempore del tesoro, in giudizio con l'Avvocatura dello Stato; per
 il riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 1993, tutti  gli
 incrementi  retributivi  derivanti dalla nomina a magistrato di Corte
 di appello (d.m. 22 dicembre 1993);
   Visto il ricorso ritualmente  notificato  (19/21  gennaio  1995)  e
 depositato (31 gennaio 1995);
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Avvocatura dello
 Stato (9 febbraio 1995);
   Visto gli atti di giudizio ed i documenti esibiti dalle parti;
   Udito all'udienza del 24 aprile 1997 il cons. Dino  Nazzaro  e  gli
 avv.ti G. Cerceo ed A. Buscemi;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  ricorrente e' stato nominato magistrato di Corte di appello con
 d.m. 22 dicembre 1993, decorrenza dal 13 maggio 1993, e ritiene  che,
 per  l'erronea  applicazione  dell'art.  7,  comma  3,  del  d.-l. 19
 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 7 agosto  1992,  n.  356,
 per  l'anno  1993, non gli sono stati corrisposti, ingiustamente, gli
 incrementi retributivi.