IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio proposto con ric. n. 79 del 1995, da Zaccagnini Angelo, costituito con l'avv. Giulio Cerceo, domiciliatario in Pescara, come da procura in calce al ricorso; contro il Presidente pro-tempore del Consiglio dei Ministri; il Ministro pro-tempore di grazia e giustizia ed il Ministro pro-tempore del tesoro, in giudizio con l'Avvocatura dello Stato; per il riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 1993, tutti gli incrementi retributivi derivanti dalla nomina a magistrato di Corte di appello (d.m. 22 dicembre 1993); Visto il ricorso ritualmente notificato (19/21 gennaio 1995) e depositato (31 gennaio 1995); Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (9 febbraio 1995); Visto gli atti di giudizio ed i documenti esibiti dalle parti; Udito all'udienza del 24 aprile 1997 il cons. Dino Nazzaro e gli avv.ti G. Cerceo ed A. Buscemi; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente e' stato nominato magistrato di Corte di appello con d.m. 22 dicembre 1993, decorrenza dal 13 maggio 1993, e ritiene che, per l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, per l'anno 1993, non gli sono stati corrisposti, ingiustamente, gli incrementi retributivi.