LA CORTE DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Siciliano  Angelo,  nato  a Trinitapoli, il 24 luglio 1945 avverso il
 provvedimento 30 settembre-24  dicembre  1996  della  commissione  di
 disciplina  di  secondo  grado per gli ufficiali ed agenti di polizia
 giudiziaria.
   Udita in camera di consiglio la  relazione  del  cons.  Luciano  Di
 Noto.
   Lette  le  conclusioni  del  pubblico ministero - sost. procuratore
 generale dott. Vittorio Martusciello - con le  quali  chiede  che  la
 Corte   dichiari   non   manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  16,  17  e  18  del  decreto
 legislativo  n.    271/1989 (disp. att. cod. proc. pen.) in relazione
 all'art. 102.2 della Costituzione e trasmetta quindi  gli  atti  alla
 Corte  costituzionale  per  il  giudizio. In via subordinata dichiari
 inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente alle  spese  ed  al
 pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
                             O s s e r v a
   1.  -  La  commissione  di  disciplina  di  secondo  grado  per gli
 ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con  provvedimento  in
 data 30 settembre-24 dicembre 1996, rigettava l'impugnazione proposta
 da  Siciliano  Angelo,  maresciallo  m. dell'Arma dei CC., comandante
 della stazione CC. di Corridonia, avverso la  decisione  20-26  marzo
 1996  della  commissione di disciplina di primo grado presso la Corte
 di appello di Ancona che gli applicava la sanzione della censura,  in
 quanto  responsabile  dell'illecito  disciplinare  previsto dall'art.
 126, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
   2. - Ricorre per cassazione il Siciliano  e  deduce,  a  mezzo  del
 difensore:  a)  l'incostituzionalita'  degli  artt. 16, 17 e 18 disp.
 att. cod. proc. pen. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) nella  parte  in
 cui   si   stabilisce   che   per  singole  figure  di  trasgressioni
 disciplinari sono istituite, come organi disciplinari, commissioni di
 I e II grado ad hoc, con procedimenti diversi da quelli gia' previsti
 per  tutte  le  altre  infrazioni  disciplinari,  relativamente  agli
 appartenenti  ai  singoli  corpi  o  amministrazioni che rivestano la
 qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria; il  tutto  in
 relazione  agli  artt. 24, 101, 102, 103 e 113 Cost.; b) violazione e
 falsa applicazione  dell'art.  347  cod.  proc.  pen.,  in  relazione
 all'art. 606, lett. b) stesso codice.
   Si  afferma  nel ricorso che le commissioni istituite con gli artt.
 16, 17 e 18 disp. att. cod. proc. pen. avendo una competenza limitata
 alle sole violazioni disciplinari previste dall'art. 16, primo comma,
 si inseriscono nel  sistema  sanzionatorio  amministrativo  non  come
 giudici  specializzati  per  singole  materie  od organi di giustizia
 amministrativa autonomi  con  competenza  generale,  ma  come  organi
 disciplinari che si affiancano agli altri organi previsti dai singoli
 ordinamenti  e  regolamenti per l'accertamento e la sanzione di tutte
 le altre infrazioni di carattere disciplinare.
   Si precisa, inoltre, che la differenza sostanziale fra  gli  organi
 disciplinari  amministrativi  ordinari  e  le  commissioni  di cui si
 tratta non consiste tanto nella  diversa  composizione  dei  collegi,
 quanto nella impossibilita' per il soggetto sottoposto a procedimento
 di  ricorrere  agli  organi  di  giustizia  amministrativa,  quali il
 tribunale amministrativo regionale ed il Consiglio di Stato, ai quali
 solo e' demandata  la  funzione  giurisdizionale  amministrativa,  in
 forza della riserva contenuta nell'art. 103 Cost.
   Si  sostiene,  quindi,  che si sono create delle commissioni ibride
 che  hanno  certamente  una  funzione  di  carattere  amministrativo,
 considerata  la  natura delle sanzioni che possono infliggere, ma che
 allo stesso tempo sottraggono la funzione giurisdizionale agli organi
 amministrativi, perche' le loro decisioni sono  ricorribili  solo  in
 cassazione e soltanto per violazione di legge.
   Si  sottolinea,  infine,  quanto  al  merito  l'insussistenza della
 violazione  oggetto  di  addebito,   non   costituendo   la   seconda
 informativa  una  notizia  di  reato  autonoma, per la quale vi fosse
 l'obbligo della immediata trasmissione.
   3. - Esaminando nell'ordine i motivi di ricorso, ritiene  la  Corte
 che la denuncia di illegittimita' con riferimento all'art. 102, comma
 secondo  della Costituzione che sancisce il divieto della istituzione
 di giudici speciali, come ha puntualmente sottolineato il procuratore
 generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta  che  qui
 di   seguito   si   trascrive,   condividendosene   argomentazioni  e
 conclusioni, non appare manifestamente infondata.
   "Ed invero, il microsistema introdotto con le norme sopra citate di
 certo ha natura giurisdizionale come puo' agevolmente evincersi dalla
 previsione della ricorribilita' per cassazione della decisione  della
 commissione  di  II grado (art. 18, comma quindo, decreto legislativo
 citato); esso afferisce esclusivamente ad una  specifica  e  limitata
 tipologia  di  violazioni disciplinari (art. 16, comma primo, decreto
 legislativo cit.), mentre per le  violazioni  diverse  continuano  ad
 applicarsi procedure e sanzioni stabilite dai singoli ordinamenti dei
 singoli  ufficiali  ed  agenti di polizia giudiziaria (art. 16, terzo
 comma, decreto legislativo cit.).
   Orbene, considerato che, secondo la migliore  dottrina,  un  organo
 appartiene  alla  giurisdizione  ordinaria  quando per la generalita'
 delle controversie e delle persone  che  vi  sono  assoggettate  puo'
 designarsi   come  generale,  mentre  sono  organi  di  giurisdizione
 speciale quelli che sono istituiti per il giudizio su controversie di
 determinata natura e che si svolgono tra o nei confronti di categorie
 di  persone  determinate,  non  appare  manifestamente  infondato  il
 sospetto   di  incostituzionalita'  delle  norme  dinanzi  citate  in
 riferimento all'art. 102, comma secondo della Costituzione, norma  di
 carattere   precettivo   che,  ferma  restando  la  legittimita'  del
 permanere  degli  organi  di  giurisdizione  speciali  esistenti,  ha
 sancito il divieto dell'istituzione di giudici speciali (oltre che di
 giudici straordinari).
   Ed  il divieto, secondo la migliore dottrina, e' assoluto nel senso
 che riguarda ogni e  qualsiasi  giurisdizione  speciale  e  non  solo
 quelle in materie penale o civile".
   Ne'  basta  a  far  ritenere  manifestamente  infondata  la dedotta
 questione di legittimita' costituzionale il dettato  della  VI  disp.
 transitoria  e  finale  della  Costituzione  che fa salva l'esistenza
 degli organi speciali di giurisdizione attualmente  esistenti,  anche
 se  revisionati, non potendosi ritenere la disciplina contenuta negli
 artt. 16, 17 e  18  del  d.lgs.  28  luglio  1989,  n.  271  semplice
 revisione  di  quella  dettata  dall'art.  229  del  cod.  proc. pen.
 previgente che riservava al  solo  "procuratore  generale  presso  la
 corte  di  appello,  sentito  il  trasgressore  nelle  sue  discolpe"
 l'applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  nei  confronti   degli
 ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria "che violano disposizioni
 di legge  relative  all'esercizio  delle  loro  funzioni  ovvero  che
 ricusano   o   ritardano   l'esecuzione  d'un  ordine  dell'autorita'
 giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o  negligentemente".    E
 cio'  per  le  diversita'  di  natura sostanziale riguardanti sia gli
 organi investiti del potere di infliggere le sanzioni che il relativo
 procedimento disciplinare, che peraltro non contemplava  affatto  ne'
 un  secondo  grado  di giudizio, tanto meno il ricorso per cassazione
 per violazione di legge che l'art. 111 della Cost. prevede sempre, in
 via  generale,  contro   le   sentenze   pronunciate   dagli   organi
 giurisdizionali speciali.
   Considerato  che  la  questione  di costituzionalita' sollevata dal
 ricorrente non e' manifestamente infondata e che il giudizio non puo'
 essere definito indipendentemente  dalla  risoluzione  della  stessa,
 poiche'  pregiudiziale  rispetto  agli  altri  motivi  di ricorso, il
 presente giudizio deve  essere  sospeso  e  gli  atti  immediatamente
 trasmessi   alla   Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della
 questione sollevata.
   A cura della cancelleria, la presente ordinanza va notificata  alle
 parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione
 ed   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.