LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Siciliano Angelo, nato a Trinitapoli, il 24 luglio 1945 avverso il provvedimento 30 settembre-24 dicembre 1996 della commissione di disciplina di secondo grado per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Udita in camera di consiglio la relazione del cons. Luciano Di Noto. Lette le conclusioni del pubblico ministero - sost. procuratore generale dott. Vittorio Martusciello - con le quali chiede che la Corte dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 271/1989 (disp. att. cod. proc. pen.) in relazione all'art. 102.2 della Costituzione e trasmetta quindi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio. In via subordinata dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente alle spese ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. O s s e r v a 1. - La commissione di disciplina di secondo grado per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con provvedimento in data 30 settembre-24 dicembre 1996, rigettava l'impugnazione proposta da Siciliano Angelo, maresciallo m. dell'Arma dei CC., comandante della stazione CC. di Corridonia, avverso la decisione 20-26 marzo 1996 della commissione di disciplina di primo grado presso la Corte di appello di Ancona che gli applicava la sanzione della censura, in quanto responsabile dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 126, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2. - Ricorre per cassazione il Siciliano e deduce, a mezzo del difensore: a) l'incostituzionalita' degli artt. 16, 17 e 18 disp. att. cod. proc. pen. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui si stabilisce che per singole figure di trasgressioni disciplinari sono istituite, come organi disciplinari, commissioni di I e II grado ad hoc, con procedimenti diversi da quelli gia' previsti per tutte le altre infrazioni disciplinari, relativamente agli appartenenti ai singoli corpi o amministrazioni che rivestano la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria; il tutto in relazione agli artt. 24, 101, 102, 103 e 113 Cost.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 347 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b) stesso codice. Si afferma nel ricorso che le commissioni istituite con gli artt. 16, 17 e 18 disp. att. cod. proc. pen. avendo una competenza limitata alle sole violazioni disciplinari previste dall'art. 16, primo comma, si inseriscono nel sistema sanzionatorio amministrativo non come giudici specializzati per singole materie od organi di giustizia amministrativa autonomi con competenza generale, ma come organi disciplinari che si affiancano agli altri organi previsti dai singoli ordinamenti e regolamenti per l'accertamento e la sanzione di tutte le altre infrazioni di carattere disciplinare. Si precisa, inoltre, che la differenza sostanziale fra gli organi disciplinari amministrativi ordinari e le commissioni di cui si tratta non consiste tanto nella diversa composizione dei collegi, quanto nella impossibilita' per il soggetto sottoposto a procedimento di ricorrere agli organi di giustizia amministrativa, quali il tribunale amministrativo regionale ed il Consiglio di Stato, ai quali solo e' demandata la funzione giurisdizionale amministrativa, in forza della riserva contenuta nell'art. 103 Cost. Si sostiene, quindi, che si sono create delle commissioni ibride che hanno certamente una funzione di carattere amministrativo, considerata la natura delle sanzioni che possono infliggere, ma che allo stesso tempo sottraggono la funzione giurisdizionale agli organi amministrativi, perche' le loro decisioni sono ricorribili solo in cassazione e soltanto per violazione di legge. Si sottolinea, infine, quanto al merito l'insussistenza della violazione oggetto di addebito, non costituendo la seconda informativa una notizia di reato autonoma, per la quale vi fosse l'obbligo della immediata trasmissione. 3. - Esaminando nell'ordine i motivi di ricorso, ritiene la Corte che la denuncia di illegittimita' con riferimento all'art. 102, comma secondo della Costituzione che sancisce il divieto della istituzione di giudici speciali, come ha puntualmente sottolineato il procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta che qui di seguito si trascrive, condividendosene argomentazioni e conclusioni, non appare manifestamente infondata. "Ed invero, il microsistema introdotto con le norme sopra citate di certo ha natura giurisdizionale come puo' agevolmente evincersi dalla previsione della ricorribilita' per cassazione della decisione della commissione di II grado (art. 18, comma quindo, decreto legislativo citato); esso afferisce esclusivamente ad una specifica e limitata tipologia di violazioni disciplinari (art. 16, comma primo, decreto legislativo cit.), mentre per le violazioni diverse continuano ad applicarsi procedure e sanzioni stabilite dai singoli ordinamenti dei singoli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (art. 16, terzo comma, decreto legislativo cit.). Orbene, considerato che, secondo la migliore dottrina, un organo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando per la generalita' delle controversie e delle persone che vi sono assoggettate puo' designarsi come generale, mentre sono organi di giurisdizione speciale quelli che sono istituiti per il giudizio su controversie di determinata natura e che si svolgono tra o nei confronti di categorie di persone determinate, non appare manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalita' delle norme dinanzi citate in riferimento all'art. 102, comma secondo della Costituzione, norma di carattere precettivo che, ferma restando la legittimita' del permanere degli organi di giurisdizione speciali esistenti, ha sancito il divieto dell'istituzione di giudici speciali (oltre che di giudici straordinari). Ed il divieto, secondo la migliore dottrina, e' assoluto nel senso che riguarda ogni e qualsiasi giurisdizione speciale e non solo quelle in materie penale o civile". Ne' basta a far ritenere manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita' costituzionale il dettato della VI disp. transitoria e finale della Costituzione che fa salva l'esistenza degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, anche se revisionati, non potendosi ritenere la disciplina contenuta negli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 semplice revisione di quella dettata dall'art. 229 del cod. proc. pen. previgente che riservava al solo "procuratore generale presso la corte di appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe" l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria "che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente". E cio' per le diversita' di natura sostanziale riguardanti sia gli organi investiti del potere di infliggere le sanzioni che il relativo procedimento disciplinare, che peraltro non contemplava affatto ne' un secondo grado di giudizio, tanto meno il ricorso per cassazione per violazione di legge che l'art. 111 della Cost. prevede sempre, in via generale, contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali speciali. Considerato che la questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente non e' manifestamente infondata e che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa, poiche' pregiudiziale rispetto agli altri motivi di ricorso, il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata. A cura della cancelleria, la presente ordinanza va notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.