ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  649,  primo
 comma,  numero 1) del codice penale, promosso con ordinanza emessa il
 10 febbraio 1997  dal  pretore  di  Venezia,  sezione  distaccata  di
 Chioggia,  nel  procedimento penale a carico di Nordio Gino, iscritta
 al n. 187 del registro ordinanze 1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che con ordinanza del 10 febbraio 1997 emessa nel corso di
 un giudizio penale, il pretore  di  Venezia,  sezione  distaccata  di
 Chioggia,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 649,  primo  comma,  numero 1) del codice penale, nella parte in cui,
 prevedendo per taluni reati contro il patrimonio  una  causa  di  non
 punibilita'  a  favore del coniuge "non legalmente separato", include
 nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in  corso
 un  procedimento  di  separazione  personale  nel  quale  siano stati
 adottati i provvedimenti  provvisori  da  parte  del  presidente  del
 tribunale  a  norma  dell'art.  708 cod. proc. civ., ovvero sia stata
 pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato;
     che, ad avviso del giudice a quo, una volta individuata la  ratio
 della  speciale  causa  di  non punibilita' di taluni reati contro il
 patrimonio nella "presunzione di una comunanza di  interessi  (tra  i
 coniugi)  che  assorbe  il  fatto  delittuoso",  secondo  l'enunciato
 contenuto nella sentenza n. 423 del 1988 della Corte  costituzionale,
 la disposizione denunciata non troverebbe piu' giustificazione quando
 quella  presunzione  non  sia  piu'  ravvisabile  a  causa di vicende
 processuali  che,  anche  se  non  esaurite  -  come  nel   caso   di
 provvedimento  provvisorio  ex  art.  708 cod. proc. civ., o anche di
 sentenza non ancora passata in giudicato -, rappresentano indici  del
 venir meno di quel presupposto di "comuni interessi" tra i coniugi;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che,  nell'assunto  dell'analogia  tra la questione odierna e
 quella  definita  con  la  sentenza  n.  423  del  1988  della  Corte
 costituzionale,  ha richiamato l'atto di intervento allora depositato
 nel relativo giudizio costituzionale, concludendo per  l'infondatezza
 della questione;
   Considerato  che  nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo non
 indica  gli  elementi  della  concreta  fattispecie  portata  al  suo
 giudizio,  limitandosi  a  prospettare  il  contrasto  tra  la  norma
 denunciata e i parametri costituzionali invocati;
     che tale carenza di motivazione in ordine  alla  incidenza  della
 questione rispetto al giudizio principale assume ulteriore rilievo in
 presenza  di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente
 vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione  della  causa  di  non
 punibilita'   (procedimento  di  separazione  personale  in  fase  di
 provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 cod.  proc.  civ.,
 ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva);
     che  l'ordinanza  di  rinvio non consente pertanto di valutare la
 rilevanza della proposta questione  di  costituzionalita',  cosicche'
 essa  deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra molte,
 ordinanze n. 424 e n. 219 del 1996);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.