ha pronunciato la seguente
                            Sentenza
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri notificato il 20 dicembre 1995, depositato in cancelleria il
 3 gennaio 1996, per conflitto di attribuzione sorto a  seguito  della
 deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  Bolzano n. 1113 del 13
 marzo  1995  ed  alla  conseguente  convenzione  con  la  Camera   di
 commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Bolzano  per
 attivita' di consulenza e supporto tecnico amministrativo,  stipulata
 il 2 maggio 1995, iscritto al n. 1 del registro conflitti 1996;
   Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Gaudenzio   Pierantozzi   per   il
 ricorrente  e l'avvocato Sergio Panunzio per la provincia autonoma di
 Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 20 dicembre 1995 il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  proposto  conflitto di attribuzioni nei
 confronti   della   provincia   autonoma   di   Bolzano,    chiedendo
 l'annullamento  della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1113
 del 13 marzo 1995 e della convenzione che ad essa ha dato esecuzione,
 stipulata il 2 maggio 1995, con la  quale  e'  stato  conferito  alla
 Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
 l'incarico  di  fornire,  con  un  servizio  dislocato  a  Bruxelles,
 attivita'  di  consulenza e di supporto tecnico-amministrativo presso
 gli organismi comunitari.
   Il ricorrente ritiene che  gli  atti  impugnati,  in  mancanza  del
 preventivo   assenso  del  Governo,  eludano  i  necessari  controlli
 (previsti dall'art.   2, comma 1, lettera b),  del  d.P.R.  31  marzo
 1994),  e  comunque  violino  la  competenza  statale  in  materia di
 politica estera, con riferimento all'art.  4  del  d.P.R.  24  luglio
 1977,  n.  616, ed agli artt. 3 e 4 del d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di
 indirizzo e coordinamento in materia di  attivita'  all'estero  delle
 regioni e delle province autonome).
   Ad  avviso  del  ricorrente,  nonostante  si  cerchi  di  collocare
 l'iniziativa nel quadro dei rapporti delle Regioni con  la  Comunita'
 europea,  previsti dall'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1994, la finalita'
 della convenzione, quale risulta dalla premessa  della  deliberazione
 che  l'autorizza,  sarebbe  quella  di  stabilire  un  fronte comune,
 rispetto agli organi comunitari, formato dalle province  autonome  di
 Trento  e  Bolzano  e dal Land Tirolo della Repubblica austriaca, con
 rapporti reciproci non compresi  tra  le  attivita'  che  le  regioni
 possono  legittimamente espletare in ambito internazionale. L'intento
 di  costituire  una  sede  comune  per   una   stretta   e   continua
 collaborazione  e  per  una comune linea politica tra le due Province
 autonome ed il Land Tirolo, si evincerebbe dal reiterato riferimento,
 nella premessa della deliberazione, a  questo  rapporto  tra  le  tre
 amministrazioni.
   La provincia di Bolzano non si sarebbe attenuta all'obbligo di dare
 tempestiva  e  completa  comunicazione al Governo dell'iniziativa che
 intendeva intraprendere, obbligo che discende dal principio di  leale
 cooperazione  tra  Stato  e  regioni.  La  preventiva  comunicazione,
 richiesta  dall'art.  2,  comma  2, del d.P.R. 31 marzo 1994, sarebbe
 diretta a consentire la verifica della conformita'  delle  iniziative
 regionali  agli  indirizzi politici generali dello Stato e della loro
 riconducibilita' nell'ambito della competenza regionale.
   L'elusione del controllo  governativo  non  riguarderebbe  soltanto
 l'approvazione   e   la  stipula  della  convenzione,  ma  diverrebbe
 permanente   ed   istituzionalizzata,   mediante   un   rapporto   di
 collaborazione   continuativa   con  un  ente  estero,  diretto  alla
 concertazione di un'azione comune da  intraprendere,  attraverso  una
 struttura   unitaria,  direttamente  nei  confronti  della  Comunita'
 europea. Sarebbe  cosi'  sottratta  al  Governo  la  possibilita'  di
 verificare    la    conformita'   delle   singole   iniziative,   tra
 amministrazioni provinciali e Land Tirolo, rispetto agli indirizzi di
 politica generale ed agli interessi nazionali, con i  quali  l'azione
 delle   Province   in   ambito  internazionale  potrebbe  finire  per
 confliggere.
   2. - La provincia autonoma di Bolzano ha depositato, il 22  gennaio
 1996,  atto di costituzione in giudizio, eccependo l'inammissibilita'
 del ricorso, perche' proposto tardivamente, dovendosi ritenere che il
 Governo gia' conoscesse gli atti  impugnati  quando  dispose,  il  17
 ottobre   1995,  che  nessuna  autorita'  statale  partecipasse  alla
 inaugurazione  dell'ufficio  di  rappresentanza  della  provincia   a
 Bruxelles.    Il  ricorso  sarebbe  inammissibile  anche  perche' non
 indicherebbe le norme  costituzionali  violate,  non  potendo  essere
 considerate   norme   integrative   o   attuative   di   disposizioni
 costituzionali gli artt.   2 e  4  del  d.P.R.  31  marzo  1994,  non
 opponibili alle Province autonome.
   Nel  merito  la provincia sottolinea che la deliberazione impugnata
 riguarda un accordo con la Camera di commercio  di  Bolzano  che  non
 disciplina ne' prefigura una collaborazione politica con la Provincia
 di  Trento  e  con  il  Land Tirolo. La presenza nella stessa sede di
 rappresentanti delle Camere di commercio di  Trento  e  di  Innsbruck
 potrebbe  solo  favorire  una  possibile  collaborazione tra gli enti
 interessati.
   In ogni caso l'attivita' della provincia rientrerebbe nei  rapporti
 con  le istituzioni comunitarie, previsti dall'art. 60 della legge 22
 febbraio 1994, n. 146 e dall'art. 4, comma 1, lettera d), del  d.P.R.
 31  marzo  1994;  rapporti  che  non  richiedono  preventive intese o
 comunicazioni al Governo.
   La provincia richiama  anche  il  riconoscimento  del  ruolo  delle
 Regioni  nell'ordinamento  comunitario e nel processo di integrazione
 europea, per sottolineare che la loro attivita' in  tale  ambito  non
 puo'  essere  assimilata  a  quella  condotta  nei  riguardi  di enti
 stranieri o all'estero.
   In una successiva memoria la provincia di Bolzano ha dedotto, quale
 ulteriore eccezione di improcedibilita', il  mancato  deposito  della
 deliberazione del Consiglio dei Ministri di sollevare il conflitto.
   3.  -  Con  ordinanza emanata a seguito dell'udienza del 15 ottobre
 1996,  e'  stata  disposta  l'acquisizione  degli  atti  impugnati  e
 dell'estratto  del verbale della riunione del 13 dicembre 1995, nella
 quale, come affermato nel  ricorso,  il  Consiglio  dei  Ministri  ha
 adottato la deliberazione di sollevare il conflitto.
   L'adempimento istruttorio e' stato tempestivamente eseguito.
   4.  -  In  prossimita'  della  successiva  udienza, la provincia di
 Bolzano ha depositato una  memoria  per  ribadire  le  argomentazioni
 svolte  e per dedurre, quale ulteriore eccezione di inammissibilita',
 il mancato deposito del provvedimento impugnato, entro  venti  giorni
 dalla  notificazione del ricorso, ritenendo applicabile l'art. 15 del
 regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di  Stato  in  sede
 giurisdizionale  (r.d. 17 agosto 1907, n. 642), alle cui disposizioni
 rinvia l'art.   22 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
 costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione, proposto dal Presidente del
 Consiglio dei Ministri nei  confronti  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano,  investe  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 1113
 del 13 marzo 1995 - che ha ad oggetto la stipulazione di un contratto
 di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato  e
 agricoltura  di  Bolzano  -  ed  il  contratto stesso, stipulato il 2
 maggio 1995.  In  base  a  questi  atti  la  Provincia  ha  acquisito
 l'attivita'  di  consulenza  e di supporto tecnico-amministrativo del
 servizio della Camera di commercio dislocato a Bruxelles, diretta  in
 particolare  a  mantenere  i  necessari  contatti con gli uffici, gli
 organismi e le istituzioni comunitarie nelle  materie  di  competenza
 provinciale.
   Gli  atti  impugnati  si collocano espressamente, come enunciano le
 premesse della deliberazione, nel quadro delle iniziative sollecitate
 dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano e del Land  Tirolo  "per
 garantire  una  piu'  efficace partecipazione dei tre Lander" - cosi'
 testualmente  denominati  -  "alla   politica   comunitaria   e   per
 sottolineare i loro obiettivi comuni nel settore sociale, economico e
 culturale",  essendosi  "i  tre  Governi regionali (...) impegnati di
 favorire ogni valida iniziativa  intesa  ad  un'adeguata  presenza  a
 Bruxelles   per   seguire  meglio  e  piu'  da  vicino  la  questione
 comunitaria". La sede comune a Bruxelles  avrebbe  dovuto  consentire
 alle tre istituzioni interessate di seguire in stretta collaborazione
 tra  di  loro,  e  di  altre  rappresentanze  economiche  europee, lo
 sviluppo della  politica  comunitaria,  in  particolare  del  mercato
 unico, dell'unione monetaria, delle reti transeuropee, della politica
 del lavoro, come pure di attingere a tutte le informazioni necessarie
 per   partecipare   ai   programmi   comunitari  ed  alle  iniziative
 cofinanziate dalla Comunita'. Su questa base si sarebbe  potuto  dare
 luogo  all'apertura  di  una  "finestra economica" dei tre enti. Cio'
 avrebbe consentito di "perseguire in modo piu' razionale ed  efficace
 un'attiva   partecipazione  al  processo  di  unificazione  europea",
 fornendo lo sviluppo  delle  proprie  risorse  ed  "una  sempre  piu'
 stretta  ed  aperta collaborazione delle tre regioni interessate, tra
 di loro e con altre regioni europee".
   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha   denunciato   la
 violazione  delle  competenze  statali in materia di politica estera,
 giacche' con la deliberazione e la relativa convenzione la  provincia
 non si limiterebbe ad intrattenere rapporti con la Comunita' europea,
 ma   tenderebbe   piuttosto  a  stabilire  un  continuo  rapporto  di
 collaborazione per una comune linea politica tra  province  autonome,
 di  Trento  e  Bolzano,  con  il  Land  Tirolo,  eludendo i controlli
 statali, non essendovi stata una preventiva comunicazione al Governo,
 necessaria,  in  base  al  principio  di  leale   cooperazione,   per
 consentire   di   verificare   la  conformita'  dell'iniziativa  agli
 indirizzi di politica generale e di politica estera dello Stato.
   2. - La  costituzione  in  giudizio  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano,  con l'atto depositato il 22 gennaio 1996, e' avvenuta oltre
 il termine di venti giorni dalla notifica del  ricorso  (20  dicembre
 1995),  previsto  dall'art.  27, terzo comma, delle norme integrative
 per i giudizi dinanzi alla Corte  (16  marzo  1956),  e  deve  essere
 pertanto   dichiarata   inammissibile  (sentenza  n.  179  del  1987;
 ordinanza 14 novembre 1956).
   3. - Il ricorso, ritualmente deliberato dal Consiglio dei  Ministri
 e  tempestivamente proposto rispetto alla piena conoscenza degli atti
 impugnati, che non risultano  essere  stati  comunicati  o  posti  in
 precedenza nella disponibilita' del Governo, e' fondato.
   La  deliberazione  della  giunta provinciale di Bolzano n. 1113 del
 1995 e la successiva convenzione stipulata con la Camera di commercio
 non si limitano a prevedere l'utilizzazione di un servizio, dislocato
 a Bruxelles, che consenta alla provincia di mantenere rapporti con la
 Comunita' europea in materie di competenza provinciale.  Questi  atti
 sono,  anzi,  esplicitamente  diretti  ad  una stretta collaborazione
 permanente delle province autonome di Bolzano e di Trento e del  Land
 Tirolo,  nella prospettiva di dar luogo all'apertura di una comune ed
 unitaria "finestra economica". Cio' vale non solo ad istituire uffici
 di collegamento presso le sedi della Comunita' ed  a  predisporre  la
 partecipazione  a programmi comunitari che coinvolgano piu' regioni o
 a  sviluppare  la   cooperazione   transfrontaliera,   ma   prefigura
 piuttosto,   come   chiaramente   si   evince  dalle  premesse  della
 deliberazione impugnata, una  comune  ed  unitaria  azione  regionale
 transnazionale rispetto alla politica comunitaria. Finalita', questa,
 resa  anche  palese  dall'invito  "all'inaugurazione  ufficiale della
 rappresentanza della  regione  europea  Tirolo-Alto  Adige-Trentino",
 sottoscritto  dal  presidente della provincia di Bolzano unitamente a
 quelli della provincia  di Trento e del Land Tirolo, invito che aveva
 determinato  il  Governo  ad  escludere  che  autorita'  statali   vi
 partecipassero.
   Quelli  posti  in  essere  dalla provincia di Bolzano sono, dunque,
 atti i quali possono attingere alla sfera della politica estera  che,
 per  il  suo  carattere  unitario,  rimane attribuita alla competenza
 dello Stato (sentenze n. 179 del 1987, n. 564 del 1988,  n.  739  del
 1988, n. 472 del 1992 e n. 425 del 1995). In quanto atti suscettibili
 di  apprezzamento  da  parte  degli  organi centrali dello Stato, cui
 spetta appunto la competenza a determinare ed attuare  gli  indirizzi
 di  politica  estera,  ai  quali  non  si sottraggono le regioni e le
 province dotate di speciale  autonomia,  il  Governo  avrebbe  dovuto
 essere  posto  tempestivamente  in  condizione di poter eventualmente
 esprimere  le  proprie  valutazioni,  e  di  ricevere,   quindi,   le
 informazioni  che,  secondo  il principio di leale cooperazione, sono
 necessarie o richieste (sentenze n. 343 del 1996 e n. 204 del 1993) e
 che, nel caso in esame, sono del tutto  mancate.  Cio'  non  pone  in
 discussione  lo  sviluppo, nel contesto degli ordinamenti in Europa e
 nell'ambito delle stesse istituzioni  comunitarie,  del  ruolo  delle
 comunita'  regionali  e  locali  (sentenza n. 20 del 1997); ruolo che
 gia' la Costituzione afferma, stabilendo il principio  dell'autonomia
 (art.   5   Cost.),   e   che  viene  anche  riconosciuto  in  ambito
 sovranazionale, quale "uno dei principali fondamenti di  ogni  regime
 democratico"  (cosi'  il Preambolo della Carta europea dell'autonomia
 locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, la cui  ratifica  ed
 esecuzione e' stata disposta con legge 30 dicembre 1989, n. 439).
   Il  ricorso  e',  dunque,  fondato  e  gli atti impugnati, posti in
 essere dalla provincia di Bolzano, devono essere annullati.