ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  commi  23  e
 24,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
 finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il  5  novembre
 1996  dal tribunale di Catania sui ricorsi proposti da Lucia Randazzo
 e da Gaetano Arena contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S.  Luigi
 -  S. Curro' - Ascoli Tomaselli, iscritte ai nn. 17 e 18 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Catania-sezione  lavoro, adito in
 distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un'ostetrica  e  di
 un  infermiere, per sentir ordinare all'Azienda ospedaliera Garibaldi
 - S.Luigi - S.Curro' - Ascoli Tomaselli il  mantenimento  in  essere,
 oltre   il   termine   prefissato  di  tre  mesi,  delle  convenzioni
 rispettivamente stipulate con i  reclamanti  per  l'espletamento  del
 servizio  di interruzione della gravidanza, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24,  della  legge
 24  dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
 in riferimento agli artt.  32, primo comma, e 97, primo comma,  della
 Costituzione,  con  due  ordinanze  del 5 novembre 1996, di contenuto
 sostanzialmente identico;
     che, secondo il tribunale di Catania, il termine massimo  di  tre
 mesi  della durata dei suddetti rapporti viene direttamente stabilito
 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dato che l'art. 3, al comma 23,
 pone  il  divieto  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  "assumere
 personale  a  tempo  determinato  e  di  stabilire rapporti di lavoro
 autonomo per prestazioni superiori a  tre  mesi",  e,  al  comma  24,
 prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non possono
 pero' farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in giudizio;
     che  secondo i giudici a quibus qualora, come nei casi sottoposti
 a  giudizio,  l'espletamento  del  servizio  di  interruzione   della
 gravidanza  dipenda  integralmente da tali rapporti convenzionali con
 addetti  esterni,  eventualmente  anche  di   difficile   e   gravoso
 reperimento  per l'Azienda ospedaliera, l'obbligo di un loro ricambio
 trimestrale pone a rischio l'erogazione stessa del servizio, e quindi
 viola l'art.  32, primo comma, della Costituzione;
     che  le  norme  denunziate  contraddicono  altresi',  secondo  il
 rimettente,  l'art.  97,  primo comma, della Costituzione, perche' la
 reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale ausiliario addetto
 impedisce che il servizio si svolga con le forme  e  i  modi  pretesi
 dalla  sua  peculiare  natura,  non  consentendo  in  particolare  la
 necessaria continuita' del rapporto con le pazienti;
     che le parti  dei  giudizi  principali  non  si  sono  costituite
 dinnanzi  a  questa  Corte,  e  che  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,   intervenuto   in   giudizio   con    la    rappresentanza
 dell'Avvocatura    dello    Stato,    ha   successivamente   revocato
 l'intervento;
   Considerato che  le  due  ordinanze  hanno  ad  oggetto  la  stessa
 questione  e,  pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perche'
 siano decisi con un'unica pronuncia;
     che  il  tribunale   di   Catania   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  3,  commi 23 e 24, della legge 24 dicembre
 1993,  n.  537,  in  quanto  il  divieto  previsto  per  le   Aziende
 ospedaliere di stipulare rapporti di prestazione d'opera per un tempo
 superiore   a   tre   mesi   renderebbe   difficoltoso,   quando  non
 pregiudicherebbe, l'espletamento del servizio di  interruzione  della
 gravidanza;
     che,   successivamente   alla  proposizione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  e'  entrata  in  vigore  la  legge  23
 dicembre  1996,  n.    662 (Misure di razionalizzazione della finanza
 pubblica), il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto  per
 le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale
 anche   a  tempo  determinato,  dall'altro  lato,  al  comma  46,  ha
 dispensato da tale divieto, fra gli  altri,  gli  enti  del  Servizio
 sanitario nazionale;
     che  il  giudice a quo deve valutare se l'innovazione legislativa
 abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione  di
 costituzionalita',  in  particolare  sul  termine  di  tre  mesi gia'
 stabilito dalla disposizione  impugnata  quale  limite  della  durata
 tanto per le assunzioni a tempo determinato effettuate dagli enti del
 Servizio  sanitario  nazionale,  quanto  per le prestazioni di lavoro
 autonomo svolte a favore degli enti predetti;
     che  il  giudice  a  quo  deve, altresi', valutare se la modifica
 abbia innovato i modelli organizzativi di  cui  dispongono  gli  enti
 ospedalieri  per  la  gestione  del  servizio  di  interruzione della
 gravidanza, posto che la deferita questione di  costituzionalita'  e'
 fondata   precipuamente  sulla  considerazione  che  la  disposizione
 impugnata si inserisce in  un  quadro  normativo  privo  di  efficaci
 strumenti  organizzativi,  alternativi  ai  rapporti convenzionali di
 specie, con cui far fronte alle esigenze di  tale  servizio,  per  le
 peculiari  condizioni  di  fatto  nelle  quali  egli  constata che il
 servizio possa venire a svolgersi;
     che si impone pertanto, sotto diversi profili, un nuovo esame del
 rimettente circa i termini della rilevanza della  deferita  questione
 di legittimita' costituzionale.