ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n.  38  (Disposizioni
 sul  patrimonio immobiliare regionale), promosso con ordinanza emessa
 il 20 dicembre 1996 dal pretore di Trieste, nel  procedimento  civile
 vertente tra Piero Genzo ed altra e l'Istituto autonomo case popolari
 della  provincia di Trieste ed altra, iscritta al n. 108 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito nella camera di consiglio del 26  novembre  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto   che   gli   eredi   del   conduttore   di   un  alloggio
 economico-popolare  sito  in  Trieste  hanno  convenuto  in  giudizio
 innanzi  al pretore di detta citta' l'Istituto autonomo case popolari
 (di seguito,  IACP),  denunciandone  l'inadempimento  all'obbligo  di
 stipulare  l'atto  pubblico  di  vendita  dello  stesso immobile gia'
 condotto in locazione dal de cuius;
     che l'istituto  convenuto  ha  eccepito  il  proprio  difetto  di
 legittimazione  passiva  ed indicato la regione Friuli-Venezia Giulia
 quale titolare del rapporto;
     che gli attori hanno esteso la domanda originaria  nei  confronti
 della Regione, la quale ha parimenti sostenuto la propria estraneita'
 alla  controversia,  in  quanto  aveva  dapprima  conferito  apposita
 procura sostanziale e processuale  all'IACP  per  la  gestione  degli
 affari  del tipo di quello controverso e, successivamente, trasferito
 al detto istituto la proprieta', tra gli altri, anche dell'  immobile
 de quo, con la legge regionale 8 giugno 1993, n. 34;
     che, benche' non risulti eseguita a favore dell'IACP l'iscrizione
 pubblicitaria   del   titolo   di  proprieta'  secondo  la  normativa
 dell'intavolazione, in pendenza della  lite,  l'art.  1  della  legge
 regione  Friuli-Venezia  Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni
 sul patrimonio immobiliare regionale) - di interpretazione  autentica
 della  precedente  legge  n.  34  del  1993  -  ha  stabilito  che il
 trasferimento del  diritto  di  proprieta'  deve  ritenersi  comunque
 perfezionato  anche  nei  territori  in cui vige il sistema dei libri
 fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995";
     che,  il  pretore  dubita   della   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    1  della  legge regionale n. 38 del 1996, in riferimento
 agli artt.   3, 42,  secondo  comma,  e  116  della  Costituzione  ed
 all'art. 4 dello statuto regionale di autonomia (legge costituzionale
 31  gennaio  1963,  n.  1),  in quanto violerebbe la riserva di legge
 statale stabilita per la disciplina dei modi di acquisto dei  diritti
 reali  immobiliari  anche  nei  territori  della Repubblica in cui e'
 prescritta  la  vigenza  del  libro  fondiario  ed  il  regime  della
 pubblicita' con efficacia costitutiva;
     che   si   e'   costituita   nel  giudizio  la  Regione  autonoma
 Friuli-Venezia Giulia, che ha eccepito  l'irrilevanza,  o,  comunque,
 l'infondatezza  della  questione  di  costituzionalita' sollevata dal
 pretore di Trieste;
   Considerato che nella premessa del provvedimento di  rimessione  e'
 espressamente  precisato  che  gli  attori  hanno chiesto "accertarsi
 l'avvenuto   pagamento   dell'intero   prezzo   per    la    cessione
 dell'alloggio", denunciando l'inadempimento dell'IACP;
     che,   in   relazione  a  siffatta  prospettazione,  puntualmente
 richiamata  dal  giudice  a  quo,  ed  al  complessivo  tenore  delle
 argomentazioni  sviluppate nell'ordinanza, non puo' escludersi che il
 diritto  dell'assegnatario  dell'alloggio  economico-popolare,   gia'
 locato  con  patto  di futura vendita, sia tutelabile con l'azione di
 mero accertamento;
     che   l'   eventuale   accoglimento   di   quest'ultima   opzione
 interpretativa  potrebbe  influire  sull'applicabilita'  della  norma
 denunciata (e della norma da questa interpretata in  via  autentica),
 dato   che  entrambe  sono  state  emanate  allorche'  la  situazione
 soggettiva,  quale  sembra  essere  stata  espressamente  evocata  in
 giudizio dagli attori, si era gia' consolidata;
     che   il   rimettente   ha,   invece,  negato  la  qualificazione
 dell'azione come di mero accertamento  attraverso  il  solo  richiamo
 dell'art.  2932  cod.  civ.,  richiamo  che,  pero', nel quadro delle
 circostanze dianzi indicate, appare apodittico ed  insufficiente,  in
 quanto  non  da'  compiutamente  conto  delle  ragioni che fondano la
 soluzione  accolta  e  che  dovrebbero  confortare  il  giudizio   di
 rilevanza;
     che,  in linea di principio, questa Corte non puo' sostituirsi al
 giudice a quo nella operazione, comunque  indefettibile,  di  univoca
 sussunzione  giuridica dei fatti con chiarezza dedotti dalle parti in
 causa, ne' puo' dirimere dubbi, espliciti o impliciti, che egli nutra
 al riguardo, come si deduce dal testo del provvedimento di rinvio;
     che l'omessa indicazione ed  esplicitazione  degli  elementi  che
 fondano la qualificazione si risolve nel difetto di motivazione sulla
 rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.