ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Bergamo, nei  confronti
 della  Camera dei deputati sorto a seguito della delibera adottata il
 31  gennaio  1996  dalla  Camera  dei  deputati  relativamente   alla
 insindacabilita',   ai   sensi   dell'art.  68,  comma  primo,  della
 Costituzione,  delle   opinioni   espresse   dall'onorevole   Roberto
 Calderoli,  oggetto del giudizio civile promosso dinanzi al tribunale
 di Bergamo dal dott. Tommaso Buonanno, con ricorso depositato  il  14
 agosto  1997  ed  iscritto  al  n.  79  del  registro  ammissibilita'
 conflitti;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1997  il  giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Ritenuto  che  il  Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29
 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri  dello
 Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  in  ordine  alla
 deliberazione, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha
 approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a  procedere
 di  dichiarare  che  i  fatti per i quali e' in corso un procedimento
 civile, davanti al tribunale di Bergamo, nei confronti  del  deputato
 Roberto   Calderoli  riguardano  opinioni  espresse  da  quest'ultimo
 nell'esercizio delle sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art.  68,  primo
 comma, della Costituzione;
     che  il giudizio di responsabilita' pendente davanti al tribunale
 di Bergamo - iniziato nei confronti del deputato Calderoli dal dottor
 Tommaso Buonanno, all'epoca dei  fatti  sostituto  procuratore  della
 Repubblica  presso  il  tribunale di Bergamo - verte su dichiarazioni
 ritenute diffamatorie rese dal convenuto  nei  riguardi  dell'attore,
 che  aveva  firmato  una  informazione  di  garanzia,  nella quale si
 ipotizzava il reato previsto dall'art. 278 cod. pen., per essersi  il
 deputato  espresso,  nel  corso  di  un  comizio,  in  termini lesivi
 dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica;
     che  il  tribunale  di  Bergamo  lamenta  la  menomazione   delle
 attribuzioni  costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso
 ritenuto  non  corretto  del  potere,  spettante   alla   Camera   di
 appartenenza,  di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti
 di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,  con
 riferimento  ai  comportamenti  per  i quali il deputato Calderoli e'
 chiamato a rispondere, davanti al  Tribunale  ricorrente,  dal  dott.
 Tommaso Buonanno;
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo  e  quarto  comma,  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
 costituzionale e' chiamata  a  deliberare  senza  contraddittorio  in
 ordine  all'ammissibilita'  del  conflitto  di attribuzione, sotto il
 profilo della sussistenza della  "materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni
 ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita';
     che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal tribunale di Bergamo,
 deve ritenersi idonea ad integrare il ricorso richiesto dall'art.  37
 della  legge  n.  87  del  1953 per l'instaurazione del conflitto, in
 considerazione del  principio  di  tipicita'  dei  provvedimenti  del
 giudice  ed  in  conformita'  alla  costante giurisprudenza di questa
 Corte (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n. 339 del  1996,  n.  68
 del 1993, nn. 229 e 228 del 1975);
     che  il  tribunale  di  Bergamo  e'  legittimato  a  sollevare il
 conflitto, in quanto organo competente a  dichiarare  definitivamente
 la  volonta'  del  potere cui appartiene, nell'a'mbito delle funzioni
 giurisdizionali da  esso  esercitate  per  definire  il  giudizio  di
 responsabilita'  promosso  nei  confronti  del deputato Calderoli, in
 accordo con il principio  ripetutamente  affermato  da  questa  Corte
 secondo  cui  i  singoli  organi  giurisdizionali,  svolgendo le loro
 funzioni  in  posizione  di  piena  indipendenza,  costituzionalmente
 garantita,  sono legittimati - attivamente e passivamente - ad essere
 parte nei conflitti di attribuzione tra  i  poteri  dello  Stato  (v.
 ordinanze  nn.  325, 251, 132 del 1997, nn.  339, 269, 6 del 1996, n.
 68 del 1993; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231
 del 1975);
     che la Camera dei deputati e' legittimata  ad  essere  parte  del
 presente  conflitto,  in quanto organo competente, al pari del Senato
 della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
 che rappresenta, in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo
 comma,  della  Costituzione  (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n.
 339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129  del  1996,  n.
 443 del 1993, n. 1150 del 1988);
     che,  quanto  al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale di
 Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera  di  attribuzioni,
 costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
 illegittimo,  per  erronea  valutazione  dei presupposti, del potere,
 spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
 l'insindacabilita' delle opinioni di quest'ultimo, a norma  dell'art.
 68,  primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325, 251 e 132
 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del  1993;  sentenze  nn.  1150  del
 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, nn. 375 e 265 del 1997).