IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede;
   Rilevato che il concorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la
 notifica del processo verbale n. C 13287 dei VV.UU. di Lucca  del  21
 maggio 1992, sulla base del quale si e' poi proceduto alla iscrizione
 a ruolo della sanzione pecuniaria, con la conseguente emissione della
 cartella esattoriale n. 93004, opposta in questo processo;
     che, dalla documentazione depositata dal comune di Lucca, risulta
 che la notifica del processo verbale n. C 13287 si e' perfezionata ai
 sensi  dell'art.  8 legge n. 890/1982, e cioe' per "compiuta giacenza
 dal 20 agosto 1982 al 4  settembre  1992"  (vedasi  timbro  effigiato
 sulla  copia  della  busta  agli  atti),  e  quindi  in pieno periodo
 feriale;
     che secondo l'art. 1, legge  742/1969  "il  decorso  dei  termini
 processuali  relativi  alle giurisdiziomi ordinarie ... e' sospeso di
 diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno", e  ancora  che
 "ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il periodo di sospensione,
 l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo;
     che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, comma terzo,
 legge n. 890/1982, per  la  giacenza  del  piego  raccomandato,  deve
 ritenersi   a   tutti   gli   effetti  termine  processuale,  essendo
 strettamente collegato  all'eventuale  perfezionamento  dello  stesso
 procedimento notificatorio per compiuta giacenza (perfezionamento che
 si  realizza  con  il  trascorrere  di  dieci  giorni  senza  che  il
 destinatario ritiri il piego a lui diretto,  art.  8,  comma  quarto,
 legge n. 890/1982);
     che per tali ragioni non e' ragionevole ne' logico sottrarre alla
 regolamentazione  di  cui  all'art.  1,  legge  n. 742/1969, anche il
 termine di cui al quarto comma dell'art.  8,  legge  n.  890/1982,  o
 quanto  meno  non  interpretare  tale  quarto  comma  come anche esso
 soggetto alla legge n. 742/1969;
     che si ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio quetione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  quarto,  legge n.
 890/1982, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,  per  le
 ragioni spiegate nel capoverso che precede;
     che infatti la applicazione o la interpretazione del quarto comma
 dell'art.  8,  legge  n. 890/1982, avulsa dal dettato di cui all'art.
 1, legge n. 742/1969, appare lesiva dei fondamentali precetti di  cui
 agli artt. 3 e 24 della Corte costituzionale;
     che  risulta  altresi'  evidente la rilevanza della questione qui
 sollevata, dalla cui risoluzione dipende la decisione della lite  (in
 assenza  della  notifica  del  processo verbale nei termini di legge,
 infatti,  verrebbe  meno  la  potesta'  impositiva   della   pubblica
 amministrazione,  ex  art.  14,  legge n. 689/1981, cui ricorrente ha
 fatto opposizione).