L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 586 dal titolo: "Misure urgenti per la sanita' ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997. Il provvedimento legislativo, il cui iter parlamentare e' stato particolarmente travagliato a seguito dei continui rinvii nelle competenti commissioni permanenti, causati da anticipazioni e stralci del medesimo confluiti in separati disegni di legge in precedenza approvati dall'Assemblea regionale, ha il precipuo scopo di dare idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio regionale derivanti dall'incremento della quota posta a carico della regione per la spesa sanitaria del 1997 ex art. 1, comma 143 della legge n. 662/1996. Il dibattito in aula sull'iniziativa legislativa si e' svolto in un clima convulso e si e' protratto sino all'alba del 24 dicembre, con refluenze negative sull'intero impianto normativo in cui sono presenti madornali errori materiali, non formalmente rimediabili, che nel loro complesso non consentono di ritenere rispettato il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione in relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne deriva. L'art. 16 dispone che alla maggiore spesa di 456.604 milioni di lire derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, e 15 commi 1 e 2 si provvede qanto a 371.604 milioni di lire con la riduzione delle disponibilita' dei capitoli di cui all'annessa tabella B e per la differenza di 85 miliardi di lire, con l'aumento del mutuo autorizzato dall'art. 21 della legge regionale n. 14/1997. Orbene, dall'esame analitico della suddetta tabella B emergono non solo divergenze con l'articolato ma anche imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi. Nello specifico, risulta portato in decremento per un importo inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5 (24.600 milioni di lire) il capitolo 33708 che nella tabella presenta una diminuzione di 1.000 milioni di lire. Inoltre, non risultano riportate nell'allegato B le diminuzioni disposte dal cennato art. 5 sui capitoli di spesa 18956 e 19017 per gli importi, rispettivamente, di lire 1.000 milioni e 1.500 milioni di lire. Di contro, mentre l'art. 10, comma 2 dispone l'incremento degli stanziamenti dei capitoli 64955, 25002 e 24651 rispettivamente di L. 3.465 milioni, 1.017 milioni e 312 milioni, nell'allegato B detti capitoli non risultano presenti, dando cosi' luogo ad una alterazione dei risultati differenziali che dovrebbero consentire la parziale copertura dei maggiori, nuovi oneri disposti dall'intera legge. Il capitolo 64957, inoltre, nella citata tabella B e' presente con una variazione in aumento di soli 271 milioni di lire nonostante il comma 2 dell'art. 10 ne prevede l'incremento di 738 milioni. Al contrario, cioe' in assenza di precise disposizioni normative, nella tabella in questione sono riportati variazioni in decremento (19048, - 276 milioni di lire) e in aumento (cap. 47662, + 200 milioni di lire) su stanziamenti il cui ammontare era stato predeterminato con legge, rispettivamente leggi regionali nn. 26/1996 e 6/1997 per il primo e leggi regionali nn. 27/1996, 52/1996 e 14/1997 per il secondo. Ma vi e' di piu', per il capitolo 18651 e' prevista una riduzione dello stanziamento pari a 1.676 milioni di lire sebbene la dotazione dello stesso sia di soli 900 milioni di lire. Ultima nell'esposizione, ma di preminente rilievo ai fini del vaglio di costituzionalita' dell'intera legge, sotto il profilo della inidonea e parziale copertura finanziaria predisposta agli oneri derivantine, e' l'incremento di 85 miliardi di lire dell'importo del mutuo gia' autorizzato per il pareggio del bilancio dell'anno 1997 dall'art. 21 della legge regionale n. 14/1997. Il legislatore, invero, considera l'autorizzazione alla contrazione di un mutuo soltanto quale fonte di risorse, omettendo di valutare che dal medesimo derivano anche oneri cui contestualmente deve essere data idonea copertura. In proposito non vi e' traccia, ne' nell'articolato del disegno di legge ne' nell'allegata tabella, della previsione delle spese cui l'amministrazione va incontro per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del capitale che andranno ad incidere sull'equilibrio finanziario dei bilanci futuri della regione. Orbene, come codesta ecc.ma Corte ha acclarato, con sentenza n. 260/1990, dall'art. 81 della Costituzione deriva un principio di tendenziale equilibrio finanziario dei bilanci tanto su base annua che pluriennale. Pertanto, l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura per gli anni successivi e' diretto ad indurre il legislatore a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri (C.C. sentenza n. 384/1991). La disposizione del comma 2 dell'art. 13 e' connotata da manifesta irragionevolezza, laddove prevede che le economie verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 13/1988, relativa alla perequazione dei costi dell'energia elettrica. E' infatti un vero assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di somme non impegnate nel l995 che hanno costituito economie di spesa e pertanto contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di amministrazione del medesimo esercizio 1995, debitamente gia' oggetto di rendicontazione e parifica da parte della Corte dei conti. L'art. 12, che di seguito si trascrive, da' infine adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione: "Art. 12. - Autorizzazione al rimborso di somme ad associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994. 1. - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla l.r. 12 aprile 1967, n. 46, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntive. 2. - Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1997 (capitolo 47216) e di lire 14.000 milioni per il 1998. 3. - All'onere di lire 2.000 milioni per il 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilita' del capitolo 87502 del bilancio della regione. 4. - All'onere di lire 14.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 5, comma 3, della l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87521) e quanto a lire 10.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per gli interventi del progetto ''Qualificazione ambienti urbani'' con la l.r. 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87395)". E' fatto notorio, per essere stato oggetto di divulgazione a mezzo stampa, che l'Assessore regionale al turismo pro-tempore e' stato condannato dalla Corte dei conti per avere emanato decreti di pagamento in favore di numerose associazioni, che avevano oganizzato manifestazioni sportive e culturali nel 1994, nonostante il calendario delle manifestazioni stesse di cui all'art. 30 della legge regionale n. 46/1967 non fosse stato approvato entro l'anno. Cio' nondimeno, la disposizione de qua autorizza ora il rimborso a pie' di lista di tutte le spese sostenute dalle associazioni per la realizzazione delle manifestazioni, soltanto ex post legittimate dall'approvazione tardiva del citato calendario. La portata della previsione normativa, pertanto, travalica la ratio della legge n. 46/1967, esclusivamente finalizzata all'erogazione di contributi parametrati alle spese sostenute dalle associazioni, consentendo l'integrale rimborso delle spese sostenute. Essa, inoltre, si configura come indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati intervenendo dopo la definizione di un giudizio di responsabilita' contabile. Codesta ecc.ma Corte, in proposito, con la sentenza n. 94/1995 ha lumeggiato che un intervento in sanatoria puo' trovare legittimazione soltanto in presenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati alla specifica peculiarita' del caso, tali da escludere l'arbitraria sostituzione della procedura generale con quella particolare e purche' non interferisca con il rispetto del principio dell'art. 3 della Costituzione e con la salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103 della Costituzione. Requisiti questi la cui sussistenza non si ravvisa nel caso in ispecie.