L'Assemblea  regionale  siciliana nella seduta del 24 dicembre 1997
 ha approvato il disegno di legge n. 586 dal titolo:  "Misure  urgenti
 per  la  sanita'  ed  interventi urgenti di carattere finanziario per
 l'anno 1997", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai  sensi
 e  per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo
 27 dicembre 1997.
   Il provvedimento legislativo, il cui  iter  parlamentare  e'  stato
 particolarmente  travagliato  a  seguito  dei  continui  rinvii nelle
 competenti commissioni permanenti, causati da anticipazioni e stralci
 del medesimo confluiti in separati disegni  di  legge  in  precedenza
 approvati  dall'Assemblea  regionale,  ha  il  precipuo scopo di dare
 idonea copertura  finanziaria  ai  maggiori  oneri  per  il  bilancio
 regionale  derivanti dall'incremento della quota posta a carico della
 regione per la spesa sanitaria del 1997 ex art. 1,  comma  143  della
 legge n. 662/1996.
   Il dibattito in aula sull'iniziativa legislativa si e' svolto in un
 clima  convulso  e si e' protratto sino all'alba del 24 dicembre, con
 refluenze  negative  sull'intero  impianto  normativo  in  cui   sono
 presenti madornali errori materiali, non formalmente rimediabili, che
 nel loro complesso non consentono di ritenere rispettato il principio
 di  cui  all'art.  81,  quarto comma, della Costituzione in relazione
 alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne deriva.
   L'art.  16  dispone  che  alla maggiore spesa di 456.604 milioni di
 lire derivante dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, e
 15 commi 1 e 2 si provvede qanto a 371.604 milioni  di  lire  con  la
 riduzione  delle  disponibilita'  dei  capitoli  di  cui  all'annessa
 tabella B e per la differenza di 85 miliardi di lire,  con  l'aumento
 del mutuo autorizzato dall'art. 21 della legge regionale n. 14/1997.
   Orbene,  dall'esame analitico della suddetta tabella B emergono non
 solo divergenze  con  l'articolato  ma  anche  imprecisioni  circa  i
 capitoli richiamati e la capienza degli stessi.
   Nello  specifico,  risulta  portato  in  decremento  per un importo
 inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5 (24.600  milioni  di
 lire) il capitolo 33708 che nella tabella presenta una diminuzione di
 1.000 milioni di lire.
   Inoltre,  non  risultano  riportate  nell'allegato B le diminuzioni
 disposte dal cennato art. 5 sui capitoli di spesa 18956 e  19017  per
 gli  importi,  rispettivamente, di lire 1.000 milioni e 1.500 milioni
 di lire.
   Di contro, mentre l'art. 10, comma  2  dispone  l'incremento  degli
 stanziamenti  dei capitoli 64955, 25002 e 24651 rispettivamente di L.
 3.465 milioni, 1.017 milioni e 312  milioni,  nell'allegato  B  detti
 capitoli non risultano presenti, dando cosi' luogo ad una alterazione
 dei  risultati  differenziali  che  dovrebbero consentire la parziale
 copertura dei maggiori, nuovi oneri disposti dall'intera legge.
   Il capitolo 64957, inoltre, nella citata tabella B e' presente  con
 una  variazione  in aumento di soli 271 milioni di lire nonostante il
 comma 2 dell'art. 10 ne prevede l'incremento di 738 milioni.
   Al contrario, cioe' in assenza di precise  disposizioni  normative,
 nella  tabella  in  questione sono riportati variazioni in decremento
 (19048, -   276 milioni di lire) e in  aumento  (cap.  47662,  +  200
 milioni   di  lire)  su  stanziamenti  il  cui  ammontare  era  stato
 predeterminato con legge, rispettivamente leggi regionali nn. 26/1996
 e 6/1997 per il primo  e  leggi  regionali  nn.  27/1996,  52/1996  e
 14/1997 per il secondo.
   Ma  vi  e' di piu', per il capitolo 18651 e' prevista una riduzione
 dello stanziamento pari a 1.676 milioni di lire sebbene la  dotazione
 dello stesso sia di soli 900 milioni di lire.
   Ultima  nell'esposizione,  ma  di  preminente  rilievo  ai fini del
 vaglio di costituzionalita' dell'intera legge, sotto il profilo della
 inidonea e parziale  copertura  finanziaria  predisposta  agli  oneri
 derivantine,  e' l'incremento di 85 miliardi di lire dell'importo del
 mutuo gia' autorizzato per il pareggio del  bilancio  dell'anno  1997
 dall'art.  21 della legge regionale n. 14/1997.
   Il legislatore, invero, considera l'autorizzazione alla contrazione
 di  un  mutuo  soltanto quale fonte di risorse, omettendo di valutare
 che dal medesimo derivano anche oneri cui contestualmente deve essere
 data idonea copertura.
   In proposito non vi e' traccia, ne' nell'articolato del disegno  di
 legge  ne'  nell'allegata  tabella,  della previsione delle spese cui
 l'amministrazione va incontro per  il  pagamento  degli  interessi  e
 delle  quote  di  ammortamento  del capitale che andranno ad incidere
 sull'equilibrio finanziario dei bilanci futuri della regione.
   Orbene,  come  codesta  ecc.ma  Corte ha acclarato, con sentenza n.
 260/1990, dall'art. 81 della  Costituzione  deriva  un  principio  di
 tendenziale  equilibrio  finanziario  dei bilanci tanto su base annua
 che pluriennale.
   Pertanto, l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione  dei
 mezzi  di  copertura per gli anni successivi e' diretto ad indurre il
 legislatore a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale
 fra entrate e spese, la  cui  alterazione,  in  quanto  riflettentesi
 sull'indebitamento,  postula  una  scelta  legata  ad  un giudizio di
 compatibilita' con tutti  gli  oneri  gia'  gravanti  sugli  esercizi
 futuri (C.C. sentenza n. 384/1991).
   La  disposizione del comma 2 dell'art. 13 e' connotata da manifesta
 irragionevolezza, laddove prevede che le economie verificatesi  nello
 stanziamento  disposto  per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo
 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso  per  l'erogazione
 dei  contributi di cui alla legge regionale n. 13/1988, relativa alla
 perequazione dei costi dell'energia elettrica.
   E' infatti un vero assurdo contabile prevedere  l'utilizzazione  di
 somme non impegnate nel l995 che hanno costituito economie di spesa e
 pertanto  contribuito,  nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di
 amministrazione del medesimo esercizio 1995, debitamente gia' oggetto
 di rendicontazione e parifica da parte della Corte dei conti.
   L'art. 12, che di seguito si trascrive, da' infine adito a  censura
 sotto  il  profilo  della  violazione  degli  artt. 3, 97 e 103 della
 Costituzione:
   "Art. 12. - Autorizzazione al rimborso  di  somme  ad  associazioni
 inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994.
   1.  -  L'Assessore  regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
 trasporti  e'  autorizzato  a  rimborsare  le  spese   effettivamente
 sostenute   dalle   associazioni   inserite   nel   calendario  delle
 manifestazioni turistiche 1994 di cui alla l.r. 12  aprile  1967,  n.
 46, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntive.
   2. - Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
 di  lire  2.000 milioni per il 1997 (capitolo 47216) e di lire 14.000
 milioni per il 1998.
   3. - All'onere di lire  2.000  milioni  per  il  1997  si  provvede
 mediante  riduzione di pari importo della disponibilita' del capitolo
 87502 del bilancio della regione.
   4. - All'onere di  lire  14.000  milioni  ricadente  nell'esercizio
 finanziario  1998  si  provvede  quanto a lire 4.000 milioni mediante
 riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'art. 5, comma
 3, della l.r. 26 ottobre  1993,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni (capitolo 87521) e quanto a lire 10.000 milioni mediante
 riduzione  di pari importo della spesa autorizzata per gli interventi
 del progetto ''Qualificazione ambienti urbani'' con la l.r. 9  agosto
 1988,  n.    26  e  successive  modifiche  ed  integrazioni (capitolo
 87395)".
   E' fatto notorio, per essere stato oggetto di divulgazione a  mezzo
 stampa,    che  l'Assessore regionale al turismo pro-tempore e' stato
 condannato dalla  Corte  dei  conti  per  avere  emanato  decreti  di
 pagamento  in favore di numerose associazioni, che avevano oganizzato
 manifestazioni  sportive  e  culturali  nel   1994,   nonostante   il
 calendario delle manifestazioni stesse di cui all'art. 30 della legge
 regionale n. 46/1967 non fosse stato approvato entro l'anno.
   Cio'  nondimeno, la disposizione de qua autorizza ora il rimborso a
 pie' di lista di tutte le spese sostenute dalle associazioni  per  la
 realizzazione  delle  manifestazioni,  soltanto  ex  post legittimate
 dall'approvazione tardiva del citato calendario.
   La portata della previsione normativa, pertanto, travalica la ratio
 della legge n. 46/1967, esclusivamente finalizzata all'erogazione  di
 contributi  parametrati  alle  spese  sostenute  dalle  associazioni,
 consentendo l'integrale rimborso delle spese sostenute.
   Essa,  inoltre,   si   configura   come   indebita   sanatoria   di
 provvedimenti   illegittimamente   adottati   intervenendo   dopo  la
 definizione di un giudizio di responsabilita' contabile.
   Codesta ecc.ma Corte, in proposito, con la sentenza n.  94/1995  ha
 lumeggiato che un intervento in sanatoria puo' trovare legittimazione
 soltanto   in   presenza   di   interessi  pubblici  legislativamente
 rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati
 alla specifica peculiarita' del caso, tali da escludere  l'arbitraria
 sostituzione  della  procedura  generale  con  quella  particolare  e
 purche' non interferisca con il rispetto del  principio  dell'art.  3
 della   Costituzione  e  con  la  salvaguardia  dell'esercizio  della
 funzione giurisdizionale di cui all'art. 103 della Costituzione.
   Requisiti questi la cui sussistenza non  si  ravvisa  nel  caso  in
 ispecie.