LA CORTE DEI CONTI
   Con il decreto n. 163/GRXV/SG del  27  maggio  1997  il  presidente
 della   regione   nominava   il  dott.  Francesco  Lala,  commissario
 straordinario dell'Ente autonomo  portuale  di  Messina,  nelle  more
 della  ricostituzione  del  relativo  consiglio  di amministrazione e
 comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  quarantacinque  giorni
 decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo.
   L'ufficio  di  controllo,  rilevando  la  mancata  acquisizione del
 parere della commissione legislativa per le  questioni  istituzionali
 dell'A.R.S.  prescritto dall'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35,
 non  ammetteva  al visto ed alla conseguente registrazione il decreto
 in esame. Il consigliere delegato, anzi, con relazione n.  7  del  23
 luglio  1997,  chiedeva, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge
 14 gennaio 1994, n. 20, sostituito con l'art. 2 del d.-l. 23 dicembre
 1994, n. 718,  che  la  questione  venisse  rimessa  all'esame  della
 sezione  del  controllo,  che,  a  tal  uopo,  e'  stata covocata per
 l'adunanza odierna.
   Nel  corso  di  questa,   i   rappresentanti   dell'amministrazione
 sostenevano  l'insussistenza  del  suddetto  obbligo,  atteso  che il
 commissario era stato scelto tra i funzonari regionali,  e  che  tale
 nomina  doveva  quindi  essere  ascritta  tra  quelle  "vincolate per
 legge", giusta l'interprestazione dell'art. 1 della legge n.  35/1976
 fornita  dalla  Giunta  di  governo  con  deliberazione n. 140 del 19
 ottobre 1976, e pertanto insistevano per l'ammissione  al  visto  del
 decreto in questione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35, sulle
 nomine  o  designazioni  o  proposte  di  nomina  o  designazione  di
 competenza  della  Giunta  regionale,  del presidente della regione e
 degli assessori  regionali,  riguardanti  organi  di  amministrazione
 attiva  e  di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  organi di
 controllo o giurisdizionali, escluse quelle  vincolate  per  legge  e
 quelle  effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere
 sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente
 dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.
   La Giunta regionale di governo, con deliberazione  n.  140  del  19
 ottobre  1976, ha impartito le direttive per la rigorosa applicazione
 della suddetta legge: in particolare,  ha  ritenuto  che  per  nomine
 "vincolate  per  legge"  dovessero  intendersi soltanto quelle per le
 quali la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a  coprire
 l'incarico,  quelle connesse a proposte o designazioni rientranti nei
 poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti
 dell'amministrazione regionale.
   Per quanto attiene invece ai provvedimenti  riferiti  all'esercizio
 dei poteri sostitutivi, ha ritenuto che questi andassero identificati
 nelle  nomine  dei "commissari ad acta" e nelle nomine di commissari,
 scelti tra i funzionari, purche'  conseguissero  a  provvedimenti  di
 scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli enti.
   Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto
 che  la  nomina  de  qua,  conferita ad un dipendente, rientrasse tra
 quelle "vincolate per legge", e   non fosse  pertanto  necessario  il
 parere della commissione legislativa.
   D'altra   parte,   la   seconda  ipotesi  di  esclusione,  relativa
 all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  sarebbe  nella  fattispecie
 insussistente  in  quanto la nomina del commissario straordinario non
 consegue ad un provvedimento di scioglimento dell'ordinario organo di
 amministrazione dell'istituto.
   2. - Orbene, gia' in  occasione  dell'esame  del  provvedimento  di
 nomina  di  dipendenti  regionali  nel  consiglio  di amministrazione
 dell'I.R.C.A.C., questa  sezione,  con  deliberazione  n.  78/96,  ha
 affermato  che  la  nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle
 vincolate  per legge - con conseguente esclusione dell'obbligo di cui
 all'art. 1 della legge regionale n. 35/1976  -  solo  quando  sia  la
 stessa legge ad individuare la "carica" cui attribuire la funzione, e
 non  anche  per i casi (come quello di specie) relativamente ai quali
 la scelta e' ad  ampio  spettro  e  puo'  riguardare  anche  soggetti
 estranei  all'amministrazione  regionale,  per essere in tale ipotesi
 sussistente un ampio potere discrezionale in capo al presidente della
 regione.
   Alla stregua di quanto sopra esposto, la sezione ritiene che  nella
 fattispecie,  in  presenza  di un'ampia discrezionalita' della scelta
 del commissario, debba trovare applicazione il disposto dell'art.   1
 della  legge  regionale n. 35/1976 e che, pertanto, l'amministrazione
 avrebbe dovuto  acquisire  il  parere  della  competente  commissione
 legislativa.
   3. - Al contempo ritiene, pero', che la suddetta norma debba essere
 sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare
 se   l'intevento   di   un   organo   legislativo   in   procedimenti
 amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i
 rapporti tra i poteri e a quello di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione.
   Come  e'  noto,  tale  tipo  di intervento, prima sporadico, trovo'
 ampia diffusione nella legislazione degli anni '70 e seguenti a causa
 della particolare situazione politica  interna  ed  internazionale  e
 costitui'  il  mezzo  per  coinvolgere  le forze di opposizione nella
 gestione del potere esecutivo.
   Nell'ambito della regione siciliana, oltre le  nomine  sopracitate,
 quasi  tutti  i  procedimenti di spesa prevedevano l'acquisizione del
 preventivo parere delle commissioni legislative dell'A.R.S.
   In questi anni, molte delle relazioni  che  hanno  accompagnato  la
 decisione di parifica del rendiconto generale della regione siciliana
 hanno riportato le perplessita' delle sezioni riunite della Corte dei
 conti  circa  la  legittimita'  delle  norme  in  questione,  poiche'
 determinano l'inserimento, nelle funzioni di governo, di  organi  cui
 l'ordinamento costituzionale affida compiti diversi, legislativi e di
 controllo politico.
   Gia'  in  quella  sede,  piu'  volte  sono  stati  evidenziati  "lo
 stravolgimento  di  livello  costituzionale,  poiche'   l'organo   di
 controllo  politico  non  solo  partecipa costantemente alla funzione
 spettante all'esecutivo, ma, in definitiva, allorquando e' chiamato a
 controllare l'operato del governo, in realta' effettua  un  controllo
 su  se stesso"; "l'affievolimento del controllo politico, da un lato,
 e  la  deresponsabilizzazione  dell'Esecutivo  e   della   burocrazia
 dall'altro";  "l'eccesso  di  momenti  collegiali";  "l'inammissibile
 cogestione".
   E'  inoltre  di  tutta  evidenza  il  grave  vulnus  inferto  dalla
 normativa    in    questione   al   principio   di   buon   andamento
 dell'amministrazione,  la  cui  attivita'  dovrebbe,  invece,  essere
 ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicita'.
   L'intervento  dell'organo  legislativo  nel  procedimento e' spesso
 causa di notevoli ritardi  nell'azione  amministrativa,  ritardi  che
 hanno  piu'  volte  portato alla vanificazione dell'attivita' stessa,
 impedendo  la  conclusione  dei  procedimenti   entro   la   scadenza
 dell'esercizio  finanziario,  con  conseguente  impossibilita' di una
 valida assunzione degli impegni di spesa.
   La  stasi  nei  procedimenti  di  nomina,  in attesa del prescritto
 parere o fino alla formazione del silenzio assenso per  scadenza  dei
 termini,  ha  dunque  comportato l'impossibilita' di funzionamento di
 importanti organi amministrativi.
   Deve peraltro  osservarsi  che  la  rilevanza  del  parere  di  cui
 all'art.    1  della  legge  n.  35/1976 non e' certo di poco momento
 nell'economia del procedimento di nomina, atteso che esso puo' essere
 disatteso dall'amministrazione solo con un'adeguata motivazione.
   Inoltre, nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla commissione
 legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ove
 l'amministrazione  intenda  insistere,  la  questione  viene  rimessa
 all'Assemblea  regionale,  che  decide  entro  i termini previsti dal
 citato art. 3 della legge n. 35/1976.
   In sostanza, piu' che  di  una  nomina  previo  parere,  si  e'  in
 presenza   di  una  vera  e  propria  nomina  di  concerto,  mediante
 l'attribuzione agli organi legislativi di poteri  estranei  a  quelli
 previsti dalla Carta costituzionale.
   4.  - La fondatezza delle osservazioni sopra formulate, inoltre, ha
 di recente trovato parziale riscontro nell'adozione  della  l.r.    7
 marzo  1997,  n.  6  (art.  23)  con cui sono state abrogate tutte le
 disposizioni contenute nella legislazione regionale  che  prevedevano
 l'emanazione  di  pareri  delle  commissioni  legislative dell'A.R.S.
 nell'iter di procedimenti  amministrativi  concernenti  programmi  di
 spesa.  La citata normativa, tuttavia, ha pero' lasciato ferme quelle
 disposizioni che prevedevano pareri delle dette commissioni in ordine
 a criteri generali relativi alla  programmazione  della  spesa  anche
 settoriale ed alle nomine e designazioni.
   Ebbene,  ad  avviso  della  sezione,  le  suddette  riserve  di cui
 all'art.  23 non sono suffragate  dagli  imprescindibili  criteri  di
 ragionevolezza   e  di  logica  che  dovrebbero  improntare  l'azione
 legislativa.
   5. - In via subordinata, comunque,  ove  le  disposizioni  poc'anzi
 indicate  non  dovessero  essere  ritenute  illegittime  in  linea di
 principio, la sezione rileva l'esistenza di un vizio di  legittimita'
 costituzionale  nella  limitazione  posta  dall'art.  1  della  legge
 regionale n. 35/1976, dell'esclusione del  parere  ai  soli  casi  di
 nomine   disposte   "nell'esercizio   di   un   potere  sostitutivo",
 correttamente individuate dalla Giunta di  governo  regionale,  nella
 citata  deliberazione  n.  140  del  19 ottobre 1976, nella nomina di
 "commissari ad acta"  e  di  commissari  che  comunque  conseguono  a
 provvedimenti     di     scioglimento     degli    ordinari    organi
 d'amministrazione.
   In  tutti  gli   altri   casi,   infatti,   in   cui   il   ricorso
 all'amministrazione  straordinaria  non e' attribuibile all'inerzia o
 all'inadempimento dell'organo sostitutivo, dovrebbe essere  acquisito
 il parere della commissione.
   E'  di  tutta evidenza che cio' produce stridente ed ingiustificato
 contrasto con l'esigenza di immediata  funzionalita'  dell'organo  di
 amministrazione straordinaria.
   I gia' citati criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere
 necessariamente  improntate  le leggi, imporrebbero che l'obbligo del
 parere  venisse  escluso  non  solo  nei  casi  di  nomine   disposte
 nell'esercizio  di  un  potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di
 amministrazione  straordinaria,  la  cui  finalita'  potrebbe  essere
 vanificata dal rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della  legge
 n. 35/1976.
   Alla   luce  delle  suddette  considerazioni,  la  sezione  ritiene
 conclusivamente  che  la  normativa  in  questione  contrasti  con  i
 principi  costituzionali  che  regolano i rapporti tra i poteri e con
 quello di buon andamento dell'amministrazione; in linea  subordinata,
 ritiene   che   l'art.   1  sia  illegittimo  per  non  avere  esteso
 l'esclusione dell'obbligo del parere a tutte le ipotesi di nomina  di
 amministratori straordinari.
   La questione e' rilevante, perche' dall'eventuale caducazione della
 norma,  atteso  che nella fattispecie in esame non e' stato acquisito
 il parere, dipendera' l'esito  della  pronuncia  sul  visto  e  sulla
 registrazione   del   provvedimento   di   nomina;   e'  inoltre  non
 manifestamente infondata per le considerazioni sopra formulate.