LA CORTE DEI CONTI Con il decreto n. 163/GRXV/SG del 27 maggio 1997 il presidente della regione nominava il dott. Francesco Lala, commissario straordinario dell'Ente autonomo portuale di Messina, nelle more della ricostituzione del relativo consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto medesimo. L'ufficio di controllo, rilevando la mancata acquisizione del parere della commissione legislativa per le questioni istituzionali dell'A.R.S. prescritto dall'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35, non ammetteva al visto ed alla conseguente registrazione il decreto in esame. Il consigliere delegato, anzi, con relazione n. 7 del 23 luglio 1997, chiedeva, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostituito con l'art. 2 del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, che la questione venisse rimessa all'esame della sezione del controllo, che, a tal uopo, e' stata covocata per l'adunanza odierna. Nel corso di questa, i rappresentanti dell'amministrazione sostenevano l'insussistenza del suddetto obbligo, atteso che il commissario era stato scelto tra i funzonari regionali, e che tale nomina doveva quindi essere ascritta tra quelle "vincolate per legge", giusta l'interprestazione dell'art. 1 della legge n. 35/1976 fornita dalla Giunta di governo con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, e pertanto insistevano per l'ammissione al visto del decreto in questione. D i r i t t o 1. - Ai sensi dell'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35, sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del presidente della regione e degli assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali. La Giunta regionale di governo, con deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, ha impartito le direttive per la rigorosa applicazione della suddetta legge: in particolare, ha ritenuto che per nomine "vincolate per legge" dovessero intendersi soltanto quelle per le quali la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti nei poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti dell'amministrazione regionale. Per quanto attiene invece ai provvedimenti riferiti all'esercizio dei poteri sostitutivi, ha ritenuto che questi andassero identificati nelle nomine dei "commissari ad acta" e nelle nomine di commissari, scelti tra i funzionari, purche' conseguissero a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi di amministrazione degli enti. Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto che la nomina de qua, conferita ad un dipendente, rientrasse tra quelle "vincolate per legge", e non fosse pertanto necessario il parere della commissione legislativa. D'altra parte, la seconda ipotesi di esclusione, relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi, sarebbe nella fattispecie insussistente in quanto la nomina del commissario straordinario non consegue ad un provvedimento di scioglimento dell'ordinario organo di amministrazione dell'istituto. 2. - Orbene, gia' in occasione dell'esame del provvedimento di nomina di dipendenti regionali nel consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C., questa sezione, con deliberazione n. 78/96, ha affermato che la nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle vincolate per legge - con conseguente esclusione dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 35/1976 - solo quando sia la stessa legge ad individuare la "carica" cui attribuire la funzione, e non anche per i casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta e' ad ampio spettro e puo' riguardare anche soggetti estranei all'amministrazione regionale, per essere in tale ipotesi sussistente un ampio potere discrezionale in capo al presidente della regione. Alla stregua di quanto sopra esposto, la sezione ritiene che nella fattispecie, in presenza di un'ampia discrezionalita' della scelta del commissario, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1976 e che, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire il parere della competente commissione legislativa. 3. - Al contempo ritiene, pero', che la suddetta norma debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare se l'intevento di un organo legislativo in procedimenti amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e a quello di buon andamento della pubblica amministrazione. Come e' noto, tale tipo di intervento, prima sporadico, trovo' ampia diffusione nella legislazione degli anni '70 e seguenti a causa della particolare situazione politica interna ed internazionale e costitui' il mezzo per coinvolgere le forze di opposizione nella gestione del potere esecutivo. Nell'ambito della regione siciliana, oltre le nomine sopracitate, quasi tutti i procedimenti di spesa prevedevano l'acquisizione del preventivo parere delle commissioni legislative dell'A.R.S. In questi anni, molte delle relazioni che hanno accompagnato la decisione di parifica del rendiconto generale della regione siciliana hanno riportato le perplessita' delle sezioni riunite della Corte dei conti circa la legittimita' delle norme in questione, poiche' determinano l'inserimento, nelle funzioni di governo, di organi cui l'ordinamento costituzionale affida compiti diversi, legislativi e di controllo politico. Gia' in quella sede, piu' volte sono stati evidenziati "lo stravolgimento di livello costituzionale, poiche' l'organo di controllo politico non solo partecipa costantemente alla funzione spettante all'esecutivo, ma, in definitiva, allorquando e' chiamato a controllare l'operato del governo, in realta' effettua un controllo su se stesso"; "l'affievolimento del controllo politico, da un lato, e la deresponsabilizzazione dell'Esecutivo e della burocrazia dall'altro"; "l'eccesso di momenti collegiali"; "l'inammissibile cogestione". E' inoltre di tutta evidenza il grave vulnus inferto dalla normativa in questione al principio di buon andamento dell'amministrazione, la cui attivita' dovrebbe, invece, essere ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicita'. L'intervento dell'organo legislativo nel procedimento e' spesso causa di notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno piu' volte portato alla vanificazione dell'attivita' stessa, impedendo la conclusione dei procedimenti entro la scadenza dell'esercizio finanziario, con conseguente impossibilita' di una valida assunzione degli impegni di spesa. La stasi nei procedimenti di nomina, in attesa del prescritto parere o fino alla formazione del silenzio assenso per scadenza dei termini, ha dunque comportato l'impossibilita' di funzionamento di importanti organi amministrativi. Deve peraltro osservarsi che la rilevanza del parere di cui all'art. 1 della legge n. 35/1976 non e' certo di poco momento nell'economia del procedimento di nomina, atteso che esso puo' essere disatteso dall'amministrazione solo con un'adeguata motivazione. Inoltre, nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla commissione legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ove l'amministrazione intenda insistere, la questione viene rimessa all'Assemblea regionale, che decide entro i termini previsti dal citato art. 3 della legge n. 35/1976. In sostanza, piu' che di una nomina previo parere, si e' in presenza di una vera e propria nomina di concerto, mediante l'attribuzione agli organi legislativi di poteri estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale. 4. - La fondatezza delle osservazioni sopra formulate, inoltre, ha di recente trovato parziale riscontro nell'adozione della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 (art. 23) con cui sono state abrogate tutte le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedevano l'emanazione di pareri delle commissioni legislative dell'A.R.S. nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. La citata normativa, tuttavia, ha pero' lasciato ferme quelle disposizioni che prevedevano pareri delle dette commissioni in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale ed alle nomine e designazioni. Ebbene, ad avviso della sezione, le suddette riserve di cui all'art. 23 non sono suffragate dagli imprescindibili criteri di ragionevolezza e di logica che dovrebbero improntare l'azione legislativa. 5. - In via subordinata, comunque, ove le disposizioni poc'anzi indicate non dovessero essere ritenute illegittime in linea di principio, la sezione rileva l'esistenza di un vizio di legittimita' costituzionale nella limitazione posta dall'art. 1 della legge regionale n. 35/1976, dell'esclusione del parere ai soli casi di nomine disposte "nell'esercizio di un potere sostitutivo", correttamente individuate dalla Giunta di governo regionale, nella citata deliberazione n. 140 del 19 ottobre 1976, nella nomina di "commissari ad acta" e di commissari che comunque conseguono a provvedimenti di scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione. In tutti gli altri casi, infatti, in cui il ricorso all'amministrazione straordinaria non e' attribuibile all'inerzia o all'inadempimento dell'organo sostitutivo, dovrebbe essere acquisito il parere della commissione. E' di tutta evidenza che cio' produce stridente ed ingiustificato contrasto con l'esigenza di immediata funzionalita' dell'organo di amministrazione straordinaria. I gia' citati criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere necessariamente improntate le leggi, imporrebbero che l'obbligo del parere venisse escluso non solo nei casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, la cui finalita' potrebbe essere vanificata dal rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 35/1976. Alla luce delle suddette considerazioni, la sezione ritiene conclusivamente che la normativa in questione contrasti con i principi costituzionali che regolano i rapporti tra i poteri e con quello di buon andamento dell'amministrazione; in linea subordinata, ritiene che l'art. 1 sia illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari. La questione e' rilevante, perche' dall'eventuale caducazione della norma, atteso che nella fattispecie in esame non e' stato acquisito il parere, dipendera' l'esito della pronuncia sul visto e sulla registrazione del provvedimento di nomina; e' inoltre non manifestamente infondata per le considerazioni sopra formulate.