IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 972/97 ruolo generale tra la soc. Lido di Calsolaro Oronzo C. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in L'Aquila alal via S. Crisante, 12, presso lo studio dell'avv. Antonio Valentini, rappresentata dall'avv. Claudio Chiurazzi del foro di Teramo, come da procura agli atti, opponente, contro l'Enel S.p.a. domiciliata in L'Aquila alla via A. Volta n. 1, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Marianera e Anna Maria Toccanelli, come da procura agli atti, opposta. F a t t o Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 1997, la soc. Lido ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3 marzo 1997 dal giudice di pace di L'Aquila, ad istanza della S.p.a. Enel per il pagamento della somma di L. 1.041.000, dovuta per fatture insolute per fornitura di energia elettrica. A sostegno dell'opposizione, il procuratore della societa' opposta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale perche' essendo la sede della soc. Lido ubicata in Bellante Stazione (Teramo), foro della societa' convenuta e' il giudice di pace di Teramo. Nel merito, il credito vantato e' inesistente. Si e' regolarmente costituita la soc. Enel facendo rilevare che la eccezione di incompetenza e' infondata, perche' il contratto di fornitura di energia elettrica, concluso il 16 febbraio 1996 con la societa' opponente, stabilisce espressamente al n. 13 delle condizioni generali di contratto, che per le controversie derivanti dal contratto e' competente il foro della citta' in cui ha sede il distretto Enel e cioe' L'Aquila. Il credito inoltre e' dovuto, trattandosi di pagamento di fatture scadute. Con note autorizzate, la opponente, sulla eccezione di incompetenza, ha osservato la irrilevanza della sottoscrizione della clausola contrattuale di deroga alla competenza, stante anche la nuova normativa prevista dall'art. 1469-bis c.c. Dal canto suo l'Enel sempre per quanto riguarda l'eccezione di incopentenza sollevata da controparte ha chiarito che la richiamata norma ha espressamente previsto l'inefficacia delle clausole vessatorie nei confronti del consumatore intendendo per tale "la persona fisica" che agisce per scopi estranei all'attivita' industriale o professionale eventualmente svolta. L'opponente, essendo una societa', non e' destinataria della norma. Formulate le conclusioni sulla eccezione di incompetenza, la causa viene trattenuta per la decisione. D i r i t t o L'art. 1469-bis c.c. - (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) stabilisce che consumatore e' la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attivita' imprenditoriale o professionale. Il professionista invece viene individuato sia nella persona fisica e sia nella persona giuridica. Stando alla interpretazione letterale della norma, non vi e' dubbio che essa va applicata solo alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attivita' imprenditoriale o professionale, diversamente, come indicato nella definizione del professionista, il legislatore avrebbe egualmente specificato persona fisica o giuridica. Cosi' stando le cose, solo il soggetto fisico che si ripete, agisce per scopi estranei alla attivita' imprenditoriale o professionale, ha diritto in base all'art. 1469-bis c.c. di essere tutelato da clausole vessatorie che possono creare squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Tutti gli altri consumatori ne restano fuori. In base a tale principio la diversita' di trattamento, non sembra avere sufficiente e razionale giustificazione, apparendo evidente che consumatore e' colui il quale consuma o adopera per i suoi bisogni i prodotti dell'agricoltura e dell'industria e tale, non sarebbe per la normativa precisata anche la parsona giuridica o la persona fisica che agisce per scopi imprenditoriali o professionali. La scelta di limitare il campo tra consumatore (persona fisica che non agisce per scopi imprenditoriali) e le altre categorie, non ha fondamento, atteso che la tutela delle clausole vessatorie riguardano in eguale misura anche il mercato dei beni destinati alla produzione. Inoltre la necessita' di intervenire in tema di clausole vessatorie e' scaturita dal fatto che esse sono predisposte unilateralmente dal professionista, in modo da modificare, solo in suo favore, le condizioni del contratto, mentre il consumatore non ha alcuna possiblita' di negoziare il contenuto e deve necessariamente aderire. Non e' pertanto comprensibile l'interesse che ha portato il legislatore a introdurre la limitazione. Tale discriminazione sembra al giudicante concretarsi non solo nella mancanza di tutela del lavoro in tutte le sue forme, restando fuori dalla finalita' della norma, artigiani, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese familiari ecc. che prue devono intendersi consumatori, ma anche nella violazione del principio di uguaglianza, perche', si impone un trattamento differenziato senza un apprezzabile motivo costituzionale e quindi irragionevole.