IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  iscritta  al  n.
 972/97 ruolo generale tra la soc. Lido di Calsolaro Oronzo  C. s.n.c.
 in  persona  del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata
 in L'Aquila alal via S. Crisante,  12,  presso  lo  studio  dell'avv.
 Antonio Valentini, rappresentata dall'avv. Claudio Chiurazzi del foro
 di Teramo, come da procura agli atti, opponente, contro l'Enel S.p.a.
 domiciliata  in  L'Aquila  alla  via  A.  Volta n. 1, rappresentata e
 difesa dagli avv. Aldo Marianera e Anna  Maria  Toccanelli,  come  da
 procura agli atti, opposta.
                               F a t t o
   Con  atto  di  citazione  notificato in data 9 aprile 1997, la soc.
 Lido ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso  il
 3 marzo 1997 dal giudice di pace di L'Aquila, ad istanza della S.p.a.
 Enel per il pagamento della somma di L. 1.041.000, dovuta per fatture
 insolute per fornitura di energia elettrica.
   A  sostegno dell'opposizione, il procuratore della societa' opposta
 ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale  perche'  essendo
 la  sede  della soc. Lido ubicata in Bellante Stazione (Teramo), foro
 della societa' convenuta e' il giudice di pace di Teramo.
   Nel merito, il credito vantato e' inesistente.
   Si e' regolarmente costituita la soc. Enel facendo rilevare che  la
 eccezione  di  incompetenza  e'  infondata,  perche'  il contratto di
 fornitura di energia elettrica, concluso il 16 febbraio 1996  con  la
 societa'   opponente,   stabilisce   espressamente  al  n.  13  delle
 condizioni generali di contratto, che per le  controversie  derivanti
 dal  contratto  e'  competente il foro della citta' in cui ha sede il
 distretto Enel e cioe' L'Aquila.
   Il credito inoltre e' dovuto, trattandosi di pagamento  di  fatture
 scadute.
   Con   note   autorizzate,   la   opponente,   sulla   eccezione  di
 incompetenza, ha osservato la irrilevanza della sottoscrizione  della
 clausola  contrattuale  di  deroga  alla  competenza, stante anche la
 nuova normativa prevista dall'art. 1469-bis c.c.
   Dal canto suo l'Enel sempre  per  quanto  riguarda  l'eccezione  di
 incopentenza  sollevata  da controparte ha chiarito che la richiamata
 norma  ha  espressamente  previsto   l'inefficacia   delle   clausole
 vessatorie  nei  confronti  del  consumatore  intendendo per tale "la
 persona  fisica"  che  agisce  per   scopi   estranei   all'attivita'
 industriale o professionale eventualmente svolta.
   L'opponente, essendo una societa', non e' destinataria della norma.
   Formulate  le conclusioni sulla eccezione di incompetenza, la causa
 viene trattenuta per la decisione.
                             D i r i t t o
   L'art. 1469-bis c.c.  -  (Clausole  vessatorie  nel  contratto  tra
 professionista  e  consumatore)  stabilisce  che  consumatore  e'  la
 persona  fisica  che  agisce  per  scopi  estranei   alla   attivita'
 imprenditoriale  o  professionale.    Il  professionista invece viene
 individuato sia nella persona fisica e sia nella persona giuridica.
   Stando alla interpretazione letterale della norma, non vi e' dubbio
 che essa va applicata solo alle  persone  fisiche  che  agiscono  per
 scopi   estranei  alla  attivita'  imprenditoriale  o  professionale,
 diversamente, come indicato nella definizione del professionista,  il
 legislatore   avrebbe   egualmente   specificato   persona  fisica  o
 giuridica.
   Cosi' stando le cose, solo il soggetto fisico che si ripete, agisce
 per scopi estranei alla attivita' imprenditoriale o professionale, ha
 diritto in base all'art. 1469-bis c.c. di essere tutelato da clausole
 vessatorie che possono creare squilibrio dei diritti e degli obblighi
 derivanti dal contratto.  Tutti  gli  altri  consumatori  ne  restano
 fuori.
   In  base  a tale principio la diversita' di trattamento, non sembra
 avere sufficiente e razionale giustificazione, apparendo evidente che
 consumatore e' colui il quale consuma o adopera per i suoi bisogni  i
 prodotti dell'agricoltura e dell'industria e tale, non sarebbe per la
 normativa  precisata  anche  la parsona giuridica o la persona fisica
 che agisce per scopi imprenditoriali o professionali.
   La scelta di limitare il campo tra consumatore (persona fisica  che
 non  agisce  per  scopi imprenditoriali) e le altre categorie, non ha
 fondamento, atteso che la tutela delle clausole vessatorie riguardano
 in eguale misura anche il mercato dei beni destinati alla produzione.
   Inoltre la necessita' di intervenire in tema di clausole vessatorie
 e' scaturita dal fatto che esse sono predisposte unilateralmente  dal
 professionista,  in  modo  da  modificare,  solo  in  suo  favore, le
 condizioni  del  contratto,  mentre  il  consumatore  non  ha  alcuna
 possiblita' di negoziare il contenuto e deve necessariamente aderire.
   Non  e'  pertanto  comprensibile  l'interesse  che  ha  portato  il
 legislatore a introdurre la limitazione.
   Tale discriminazione sembra  al  giudicante  concretarsi  non  solo
 nella  mancanza  di tutela del lavoro in tutte le sue forme, restando
 fuori dalla finalita' della norma, artigiani,  piccoli  imprenditori,
 imprenditori   agricoli,  imprese  familiari  ecc.  che  prue  devono
 intendersi consumatori, ma anche nella violazione  del  principio  di
 uguaglianza, perche', si impone un trattamento differenziato senza un
 apprezzabile motivo costituzionale e quindi irragionevole.