ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  comma
 primo,  numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
 disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),  promosso
 con ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di
 primo  grado  di  Firenze  sul  ricorso proposto da Petronici Claudio
 contro l'Ufficio delle imposte dirette di  Firenze,  iscritta  al  n.
 1211   del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 45,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 12  novembre  1997  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
 nel corso di un giudizio  promosso  contro  l'Ufficio  delle  imposte
 dirette   di  Firenze  per  l'annullamento  dell'iscrizione  a  ruolo
 dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  ha  sollevato  con
 ordinanza  del  12  marzo  1996  (r.o.  n.  1211/1996)  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2,  del
 d.P.R.   29   settembre   1973,  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) in  riferimento  agli
 artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;
     che,  come  risulta  dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del
 giudice a quo concerne la legittimita' della  detrazione  di  imposta
 per  i figli a carico effettuata dal ricorrente in misura superiore a
 quella stabilita dall'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R.   29
 settembre 1973, n. 597;
     che,  ad  avviso  della  Commisssione rimettente, la disposizione
 impugnata, accordando una detrazione di imposta per i figli a  carico
 in   misura   esigua  rispetto  agli  oneri  economici  necessari  al
 mantenimento degli stessi, risulterebbe inidonea  ad  assicurare  una
 effettiva tutela della famiglia e si porrebbe, sotto tale aspetto, in
 contrasto con gli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   chiedendo   che   venga   dichiarata   l'inammissibilita'  o
 l'infondatezza della questione prospettata;
   Considerato  che,  come  piu'  volte  affermato  da  questa   Corte
 (sentenze nn. 134 del 1982 e 108 del 1983, ordinanza n. 52 del 1988),
 "le  disposizioni  legislative  le  quali  contengono  agevolazioni e
 benefici tributari  di  qualsiasi  specie,  quali  che  ne  siano  le
 finalita',  hanno  palese  carattere  derogatorio  e costituiscono il
 frutto di  scelte  del  legislatore,  al  quale  soltanto  spetta  di
 valutare  e di decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine
 al quantum, e ad ogni altra modalita'  e  condizione  afferente  alla
 determinazione di dette agevolazioni";
     che,  dunque,  la  Corte  non  puo'  sindacare  la  misura  della
 detrazione di imposta per i figli  a  carico  la  cui  determinazione
 "scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica
 del  paese,  delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che
 sulle finanze  statali  puo'  produrre  la  concessione  di  maggiori
 detrazioni,  vale  a  dire  da una valutazione discrezionale affidata
 alla competenza e responsabilita' del legislatore"  (sentenza  n.  97
 del 1968);
     che,   inoltre,   una   pronuncia  che  si  limiti  a  dichiarare
 l'illegittimita'   costituzionale   della   norma   impugnata   senza
 prefigurare  in  positivo  la misura della detrazione d'imposta per i
 figli a carico, di  spettanza  del  legislatore,  "sarebbe  fonte  di
 inammissibili lacune nella disciplina" (sentenza n. 358 del 1995);
     che  pertanto  la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.