IL PRETORE
   Letti gli atti;
   Udita  la  relazione  dell'ufficiale  di  p.g.  che  ha  presentato
 l'arrestato;
   Viste le dichiarazioni rese dall'arrestato;
   Viste le deduzioni delle parti osserva:
   Sulla  flagranza. - Il reato deve essere ritenuto flagrante poiche'
 ricorreva la condizione dell'inseguimento del presunto reo  da  parte
 di terze persone subito dopo la commissione del fatto.
   Sul  titolo  del  reato.  -  Se  agli effetti della qualificazioine
 giuridica del reato e della ricognizione della pena edittale prevista
 dalla legge si deve avere riguardo all'apparenza del fatto, e cioe' a
 come il fatto e'  apparso  prima  facie  a  colui  che  ha  proceduto
 all'arresto,   si   deve  convenire  che  il  reato  ipotizzabile  e'
 sicuramente quello di furto (e fin qui nulla quaestio), aggravato  ai
 sensi dell'art.  625, n. 4, 2 ip. c.p.
   Non  si  puo'  infatti esigere da chi opera l'arresto, e sommamente
 nel caso in cui questo sia stato operato da privati, una  valutazione
 approfondita  in  ordine  alla sussistenza di circostanze accidentali
 del  reato  dalle  quali  dipenda  la  configurabilita'  o  meno   di
 un'ipotesi di arresto obbligatorio.
   Detto in termini piu' concreti, non si puo' esigere una valutazione
 minuziosa   delle   circostanze   del  reato  all'atto  dell'arresto,
 dovendosi  ritenere  sufficiente  (si  ripete,  ai  soli  fini  della
 valutazione  della  legittimita'  dell'arresto in funzione del titolo
 del reato) una valutazione sommaria.
   Nel caso di specie, dunque, poiche' l'apparenza del fatto era  tale
 da  far  ritenere  il furto commesso "strappando la cosa di mano o di
 dosso alla persona", era sicuramente legittimo procedere  all'arresto
 da parte del privato, essendo obbligatorio l'arresto in flagranza per
 questa ipotesi.
   Per  questa  stessa  ragione,  pur tenendo conto delle implicazioni
 nascenti dalla sentenza della  Corte  costituzionale  n.  54  del  16
 febbraio  1993  (che  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
 dell'art.   380  lett.  e)  nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto
 obbligatorio  in  flagranza per il delitto di furto aggravato ex art.
 625, comma primo n. 2  1  ip.  c.p.,  nel  caso  in  cui  ricorra  la
 circostanza  attenuante ex art. 62 n. 4 stesso codice, per violazione
 della  direttiva  n.    32  della  legge delega) si deve ritenere che
 l'arresto in flagranza per il reato di furto con scippo sia legittimo
 anche in presenza di detta attenuante,  ricorrendo  in  tal  caso  le
 "speciali  esigenze  di  tutela  della  collettivita'" previste dalla
 citata direttiva 32 come condizione affinche' il legislatore  potesse
 prevedere come obbligatorio l'arresto.
   Sulla  procedura  ex  art.  566,  comma  secondo, c.p.p. - A tenore
 dell'art.   566,  comma  secondo,  c.p.p.,  l'arrestato  deve  essere
 presentato  al  pretore,  quando  questi  non  tiene  udienza,  dagli
 ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
 l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.
   Nel   caso   di  specie  l'ufficiale  di  p.g.  che  ha  presentato
 l'arrestato non e' quello che ha ricevuto  in  consegna  l'arrestato,
 posto  che  questo  era stato consegnato ad altro ufficiale di p.g. e
 cioe' al vice questore dott. Rossi.
   La legge non  detta  alcuna  disposizione  atta  a  chiarire  quale
 conseguenza   giuridica   discenda  dalla  mancata  osservanza  della
 suddetta competenza e la questione non e' di poco conto poiche', gia'
 nel caso dell'arresto operato da privati, la  procedura  contravviene
 alla  logica  secondo  la quale, le condizioni integranti gli estremi
 della flagranza sono riferite al giudice da chi  l'ha  constatata,  e
 pertanto ammettere che la relazione possa essere fatta da un soggetto
 diverso  da  chi ha constatato la flagranza e diverso altresi' da chi
 ha ricevuto in consegna l'arrestato, implica che le condizioni  della
 flagranza vengono di fatto riferite al giudice doppiamente de relato.
   La  legge delega si occupa dell'arresto in flagranza e del giudizio
 per direttissima nelle direttive 32 e 43 e non prevede  espressamente
 ne'  la  facolta' di arresto da parte di privati, ne' la facolta' che
 l'arrestato sia presentato al giudice dall'ufficiale di p.g.  che  ha
 ricevuto  in  consegna l'arrestato, e men che meno che sia presentato
 al giudice da un ufficiale di p.g.  estraneo  tanto  all'accertamento
 della  flagranza  quanto  alla  consegna  dell'arrestato  nel caso di
 arresto operato da privati.
   Se il primo rilievo (mancata previsione espressa della facolta'  di
 arresto  da parte di privati) puo' essere (forse) superato supponendo
 che con la formulazione della direttiva 32 il  legislatore  delegante
 abbia voluto far riferimento al compimento dell'atto formale, e cioe'
 al solo verbale di arresto, ferma restando la paternita' dell'atto in
 capo  al privato, non altrettanto puo' dirsi circa la qualita' di chi
 presenta l'arrestato al pretore per il giudizio direttissimo.  Qui la
 direttiva 43 non consente margini di dubbio: il potere di  presentare
 l'imputato  direttamente  in  giudizio,  in  tutti i casi contemplati
 dalla norma, spetta al p.m.
   L'art. 566, invece, contempla due ipotesi nettamente distinte:  nel
 comma 2 l'arrestato  e'  presentato  all'udienza  dagli  ufficiali  o
 agenti di p.g. che hanno eseguito l'arresto o hanno avuto in consegna
 l'arrestato; nel comma 4 l'arrestato e' presentato dal p.m.
   Solo quest'ultima ipotesi e' conforme alla direttiva 43.
   In   conseguenza   di   quanto   esposto  si  deve  dubitare  della
 legittimita' costituzionale degli artt.  383  e  566,  comma  secondo
 c.p.p.  per  contrasto  con  quanto  rispettivamente  previsto  nelle
 direttive 32 e 43 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e  dunque  per
 violazione dell'art.  76 della Costituzione con la conseguenza che il
 giudizio  di  convalida deve essere sospeso e gli atti debbono essere
 rimessi   alla   Corte  costituzionale  apparendo  la  questione  non
 manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio.
   Quanto alla liberta' personale del Caroti, premesso che non  vi  e'
 prova piena che la borsa sia stata strappata di dosso alla Montanari,
 si  osserva che in base a quanto riferito per certo dall'ufficiale di
 p.g. che ha fatto la relazione, la  borsa  sottratta  alla  Montanari
 conteneva solo L. 40.000: tale circostanza integra l'ipotesi prevista
 dall'art.  62  n. 4 c.p. e deve essere valutata per la determinazione
 della pena agli effetti  dell'applicazione  delle  misure  cautelari,
 come  dispone l'art. 278 c.p.p. Ricorre dunque un'ipotesi di concorso
 eterogeneo di circostanze e detta attenuante, tenuto  conto  altresi'
 del comportamento dell'imputato immediatamente successivo al fatto (e
 cioe'  che  egli  abbia  abbandonato spontaneamente la borsa in luogo
 visibile   affinche'    fosse    recuperata)    appare    equivalente
 all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, 2 ipotesi, cod. pen., con la
 conseguenza  che  la  pena  edittale  e' quella prevista per il furto
 semplice che non legittima l'adozione della  misura  cautelare  della
 custodia in carcere, e non legittimerebbe l'adozione di alcuna misura
 se  non fosse salva la possibilita' di applicare una misura cautelare
 anche fuori dei limiti  previsti  dall'art.  280  c.p.p.  allorquando
 l'arresto  sia  stato  eseguito  per  uno  dei delitti che lo rendano
 almeno facoltativo, come previsto dall'art. 391, comma quinto  c.p.p.
 (il  furto  semplice  rientra  fra  i  reati che prevono l'arresto in
 flagranza come facoltativo).
   Poiche' il Caroti e' tossicodipendente  da  eroina  e  poiche',  in
 relazione   a  questo  suo  stato  appare  concreto  il  pericolo  di
 reiterazione di reati contro il patrimonio, esclusa la  misura  della
 custodia  in  carcere  per  le  ragioni  dette,  appare adeguata alla
 gravita' del  fatto  e  idonea  a  soddisfare  la  suddetta  esigenza
 cautelare,  la  misura  meno grave dell'obbligo di presentazione alla
 polizia giudiziaria.
   Ne discende che, ferma restando  la  sospensione  del  giudizio  di
 convalida,  si deve disporre a carico del Caroti la misura coercitiva
 dell'obbligo di presentazione alla p.g., e precisamente alla stazione
 CC  competente  per  territorio  con  riguardo  al  luogo  della  sua
 abitazione, ogni giorno alle ore 12 e alle ore 19.