IL PRETORE Esaminata la richiesta avanzata dalla difesa di remissione degli atti del presente procedimento n. 95/759 r.dib. nei confronti di Turrisi Gaetano alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in relazione all'art. 1, punto b)1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499 degli artt. 3 e 77 della Costituzione; Considerato che l'eccezione di incostituzionalita' fonda sulla assunta relazione del predetto decreto legislativo del principio sancito dall'art. 2 c.p., che sancisce l'applicazione della legge piu' favorevole al reo, salvo intervento di giudicato, in caso di successione di leggi nel tempo; Rilevato che nel caso di specie il decreto legislativo n. 758/1994 su delega del Parlamento di cui alla legge n. 499/1993 (art. 1b1) dispone ha non applicabilita' delle norme relative al capo II circa l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai procedimenti in corso alla data in vigore del predetto decreto; Ritenuto che la questione di incostituzionalita' dell'art. 25, comma 2, decreto legislativo n. 758/1994 appare a questo giudicante fondata e pertanto ammissibile e rilevante sotto diversi profili e specificatamente: la legge delega n. 499/1993 indicava un'organo esecutivo al punto b/1 del comma 1 di stabilire in sede di decretazione per le contravvenzioni in questione quale causa di estinzione del reato l'adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza entro un termine prefissato senza nulla disporre circa l'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio ne' deroga ai principi guida della normativa codicistica. Il decreto legislativo, invero, precludeva tale applicazione ai procedimenti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, formando in essere una illegittima deroga all'art. 2, comma 3, del codice penale e senza delega del Parlamento, cosi' violando l'art. 77 della Costituzione. Si ritiene, altresi', palesemente violato, l'art. 3 della Costituzione, perche' ingiustamente disseminato il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, in contrasto con il principio del favor rei nella successione di leggi penali nel tempo.