IL TRIBUNALE CIVILE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  al  n.
 75042  del  ruolo  generale per gli affari contenziosi dell'anno 1993
 posta in deliberazione all'udienza collegiale del  2  maggio  1997  e
 vertente  tra  Macchioni Vittorio, attore, elett.te dom.to/i in Roma,
 via A. Cruto, 8 presso lo  studio  del  procuratore  avvocato  Mitolo
 Antonio,  che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto
 di  citazione,  e  il  Ministero  delle  poste  e  telecomunicazioni,
 convenuto,  elett.te  dom.to/i  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,
 all'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
 delega in calce alla comparsa di risposta.
   Oggetto della causa: p.a. altri rapporti.
                    Ritenuto in fatto ed in diritto
   Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre  1993  il  sig.
 Macchioni  Vittorio,  quale  titolare  della  ditta  Barbara  Bijoux,
 conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale il  Ministero  delle
 poste  e  telecomunicazioni al fine di sentir lo stesso condannato al
 risarcimento del danno, quantificato in lire seimilioni,  conseguente
 al  ritardato  pagamento  di un vaglia telegrafico; parte attrice, in
 particolare, esponeva di  aver  spedito  in  data  2  dicem-bre  1992
 dall'ufficio  postale  di  Roma  Ostiense un vaglia telegrafico di L.
 818.000 alla ditta Buttura di  Milano  per  l'acquisto  di  merce  da
 regalo  da  rifinire  e  porre in vendita per le feste natalizie e di
 capodanno; e che detto vaglia telegrafico venne recapitato, con grave
 disservizio  comportante  la   responsabilita'   dell'Amministrazione
 postale,  con ben diciassette giorni di ritardo ovvero il 19 dicembre
 1991  quando  la  lavorazione  non  poteva  assolutamente piu' essere
 predisposta  in  tempo  utile  per  le  vendite  di  fine  anno   (la
 circostanza   della   grave  entita'  del  ritardo  risulta  peraltro
 incontestata e formalmente ammessa con risposta - solo del 30 ottobre
 1992 - della direzione centrale servizi bancoposta).
   Costituitosi in giudizio con apposita comparsa del 16 febbraio 1994
 l'Ente poste italiane, succeduto ope legis al Ministero ex art.    6,
 comma  1,  legge 29 gennaio 1994, n. 71 di conversione del precedente
 d.-l.  1  dicembre  1993,  n.  487,  prescindendo  dalla  circostanza
 dell'entita'    del    ritardo,   affermava   che   ostava   comunque
 all'accoglimento della domanda il disposto  di  cui  all'art.  6  del
 codice  postale  (d.P.R.    29  marzo 1973, n. 156), secondo il quale
 "l'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' per i  servizi
 postali,  di  bancoposta  e delle telecomunicazioni, fuori dei casi e
 dei limiti espressamente stabiliti dalla legge".
   Tale norma, direttamente applicabile alla fattispecie  e  di  certo
 influente  ai  fini del decidere, e' gia' stata utilizzata al fine di
 limitare la responsabilita' dell'(allora) p.a.  da  talune  decisioni
 della S.C. (ad es.: Cass. SS.UU. 6 dicembre 1978, n. 5750 e Cass.  29
 aprile  1981,  n.  5176), ma e' pure stata oggetto di declaratoria di
 illegittimita' con sentenza della Corte costituzionale n. 303 del  17
 marzo 1988.
   Con  tale  decisione (resa all'epoca in cui i servizi bancoposta ed
 assimilati non erano ancora gestiti dal neo-istituito Ente poste)  la
 Corte  costituzionale  ebbe  ad  affermare  l'incostituzionalita' del
 citato art. 6, nonche' degli artt. 28, 48 e 93 del  d.P.R.  29  marzo
 1973, n. 156 nella parte in cui non disponevano che l'amministrazione
 delle  poste  e delle telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento
 dei danni, oltre all'indennita' di cui all'art. 28 cit., in  caso  di
 perdita  o  di  manomissione di raccomandate con le quali siano stati
 spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.
   La citata decisione della Corte costituzionale,  resa  al  fine  di
 escludere  l'illegittima  limitazione della responsabilita', appare a
 questo collegio come  la  prima  di  una  serie  di  decisioni  tutte
 improntate,  sotto  vari  profili,  al  superamento di anacronistiche
 situazioni di privilegio e disparita' in  violazione  di  piu'  norme
 dettate  dalla Costituzione (cfr. Corte cost. sentenze n. 1104/1988 e
 n. 456/1994, con le quali - rispettivamente  -  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del  cit. decreto del
 Presidente della Repubblica,  nella  parte  in  cui  dispone  che  il
 concessionario  del servizio telefonico non e' tenuto al risarcimento
 dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa  al  di
 fuori  dei  limiti ex art. 89, secondo comma del r.d. 19 luglio 1941,
 n. 1198, e dello  stesso  art.  6  nella  parte  in  cui  esclude  la
 responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico
 per   le   erronee   indicazioni  nell'elenco  degli  abbonati,  come
 specificate dall'art. 25 del d.m.  11 novembre 1930).
   Anche con riguardo alla complessiva ratio delle cennate  decisioni,
 questo   Collegio   ritiene   che   la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale del medesimo art. 6, nella parte in cui  esclude  ogni
 responsabilita'  in  ordine  al  risarcimento del danno conseguente a
 disservizio e grave ritardo nell'espletamento del servizio di  vaglia
 telegrafico, vada oggi sollevata d'ufficio con riferimento alle norme
 di cui agli artt.  2, 3 e 41 della Costituzione.
   La  stessa  questione, oltre che per gli analoghi citati precedenti
 di cui alle decisioni della  Corte  costituzionale,  appare  doverosa
 specie  con  riguardo  alla  nuova  natura  del  gestore del servizio
 postale nel nostro paese ovvero all'Ente  poste  italiane,  succeduto
 come  detto  ope  legis  alla  precedente  amministrazione: il tutto,
 quindi, con indubbia  accentuazione  del  carattere  e  dell'impronta
 privatistica  del  servizio  a  maggior  ragione  inconciliabile  con
 limitazioni di responsabilita'  che  non  appaiono  francamente  piu'
 giustificabili  e logicamente sostenibili (come, peraltro, dimostrato
 ulteriormente ed indirettamente da talune altre innovazioni  quale  -
 ad  esempio  - concernente la sottrazione al medesimo Ente dei poteri
 di controllo, ispettivi e  sanzionatori  sulla  gestione  di  servizi
 eventualmente in violazione della privativa postale (v.: artt. 2 e 11
 legge  n.    71/1994  e 48 d.m.p.t. 4 settembre 1996 e parere C.d.S.-
 A.G. 27 luglio 1996, n. 124).
   Va, pertanto, stante l'innegabile e gia' ritenuta influenza ai fini
 del decidere della sollevata questione, sospeso il presente  giudizio
 e disposta la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, alla
 Corte costituzionale.