IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 25 marzo 1997; visto il ricorso in appello sub n. 54/1992 proposto da
 Brescia Nicola, rappresentato e difeso dall'avv.  Giuseppe  Chiatante
 ed  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via Bassano del Grappa, 4,
 presso lo  studio  dell'avv.  Giuseppe  Crimi;  contro  il  Ministero
 dell'interno  in  persona  del  Ministro pro-tempore, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato
 per legge in Roma, via dei  Portoghesi,  12;  per  la  riforma  della
 sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio - sez.
 I-ter, 20 luglio 1991, n. 1328;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto   di   costituzione   in   giudizio   del   Ministero
 dell'interno;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Vista l'ordinanza 11 febbraio  1992,  n.  179,  con  cui  e'  stata
 respinta  la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della
 sentenza appellata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore alla pubblica udienza del 25  marzo  1997  il  consigliere
 Stefano  Baccarini  e  udito  l'avv.  dello  Stato  De  Giovanni  per
 l'appellato;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con ricorso al TAR del Lazio notificato il 16 ottobre 1986, il sig.
 Nicola Brescia, segretario capo del  ruolo  dei  segretari  comunali,
 impugnava  il  bando  di  concorso  del Ministero dell'interno del 24
 luglio 1986 per la nomina a 138 posti di segretario comunale generale
 di seconda classe, limitatamente alla parte (art. 2, comma  1,  lett.
 a)  in  cui  riferiva  -  per i soli segretari capi - il requisito di
 cinque anni di servizio effettivo di ruolo  in  tale  qualifica  alla
 data  di  pubblicazione  del bando, anziche' a quella di scadenza del
 termine di presentazione delle domande.
   Deduceva l'illegittimita' derivata del provvedimento impugnato  per
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972
 n. 749 in riferimento all'art. 3 Cost. ed eccesso di potere.
   Resisteva al ricorso il Ministero dell'interno.
   La   domanda   cautelare   di   sospensione   dell'esecuzione   del
 provvedimento  impugnato  era  accolta  dal  TAR,  che  ammetteva  il
 ricorrente al concorso con riserva.
   Il TAR adito - sez. l-ter definiva  il  giudizio  con  sentenza  20
 luglio  1991 n. 1328, con cui rigettava il ricorso sull'assunto della
 manifesta  infondatezza  della  dedotta  questione  di   legittimita'
 costituzionale.
   Avverso  tale  sentenza  il  Brescia,  con ricorso notificato il 20
 dicembre 1991, propone appello al Consiglio di  Stato  con  un  unico
 motivo.
   Resiste all'appello il Ministero dell'interno.
   All'odierna  udienza,  udito il difensore della parte appellata, il
 ricorso e' passato in decisione.
                             D i r i t t o
   1.   -   L'appellante   ripropone   in   appello   l'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R.
 23  giugno  1972  n.  749  nella  parte in cui riferisce - per i soli
 segretari capi - il requisito di cinque anni di servizio effettivo di
 ruolo  in  tale  qualifica  alla  data  di  pubblicazione  del bando,
 anziche' a quella di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
 domande.
   2. - La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante.
   L'impugnato bando di concorso, in applicazione della norma di legge
 predetta,  riferiva  il  requisito di anzianita' per i segretari capi
 alla data della sua pubblicazione, dunque al 29 luglio 1986.
   L'attuale appellante ha maturato il requisito  di  cinque  anni  di
 servizio  effettivo  di  ruolo  nella qualifica di segretario capo in
 data 20 settembre 1986, successivamente alla  data  di  pubblicazione
 del  bando ma anteriormente alla data (30 settembre 1986) di scadenza
 del termine di presentazione delle domande (art. 3 del bando).
   L'eventuale dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della
 disposizione  in  esame, nella parte in cui riferisce il possesso del
 requisito alla data di pubblicazione del bando anziche' alla data  di
 scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande, condurrebbe
 all'accoglimento   dell'appello,   consentendo   l'accertamento   del
 possesso del requisito di servizio e, quindi, il consolidamento della
 posizione  dell'appellante,  che nelle more del giudizio ha sostenuto
 con esito positivo le prove di concorso dopo  esservi  stato  ammesso
 con riserva in forza di provvedimento cautelare del TAR.
   3. - La predetta questione non e' manifestamente infondata.
   L'art.  8 comma 2 del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 prevede che sono
 ammessi al concorso a posti di segretario comunale generale di classe
 2 due distinte categorie di funzionari:
     1) i segretari capi con almeno cinque anni di servizio  effettivo
 di  ruolo  in  tale  qualifica  e  che  abbiano riportato determinate
 qualifiche nell'ultimo quinquennio;
     2) i vice segretari titolari  comunali  e  provinciali  ai  quali
 spetti l'effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione
 titolari  dei  comuni  e  delle province equiparati alla qualifica di
 segretario generale di classe 2, ovvero alla qualifica immediatamente
 inferiore, i quali siano in possesso dei requisiti i cui all'art.   1
 del  decreto, tranne quello dell'eta' ed abbiano prestato almeno nove
 anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero
 almeno undici anni di servizio effettivo  di  ruolo  in  qualita'  di
 segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni
 comunali  o  provinciali,  di  cui  almeno cinque nelle qualifiche di
 segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione e  che
 abbiano riportato determinate qualifiche nell'ultimo quinquennio.
   Peraltro,  mentre  per le categorie di funzionari di cui alla lett.
 b) la disposizione in esame non correla il possesso dei requisiti  ad
 alcun  riferimento temporale, per la categoria di cui alla lett.  a),
 e cioe' per i segretari capi, la  norma  prescrive  che  i  requisiti
 debbano  essere  posseduti alla data di pubblicazione del decreto che
 indice il concorso.
   In esatta applicazione di tale disposizione, dunque,  il  bando  di
 concorso impugnato disponeva che, salvo quanto previsto dalla lettera
 a),  i requisiti di ammissione dovevano essere posseduti alla data di
 scadenza del termine per la presentazione della domanda.
   L'art. 1 comma 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
 749/1972,   infatti,   prescrive   che   i   requisiti  generali  per
 l'ammissione nella carriera  dei  segretari  comunali  devono  essere
 posseduti  alla  data  di  scadenza del termine previsto nel bando di
 concorso  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione,  in
 conformita' alla normativa generale sull'accesso agli impieghi  nelle
 pubbliche  amministrazioni:   art. 2, ultimo comma, D.P.R. 10 gennaio
 1957 n. 3; ora, art. 2 comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
   La previsione che - per i soli segretari  capi  -  i  requisiti  di
 anzianita'   di  servizio  debbano  essere  posseduti  alla  data  di
 pubblicazione del decreto di indizione del concorso si pone,  quindi,
 come  deroga  alla  regola  generale  secondo  cui i requisiti devono
 essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   per   la
 presentazione delle domande.
   La   sentenza   appellata,  in  presenza  di  tale  difformita'  di
 disciplina,  ha  ritenuto  la  relativa  questione  di   legittimita'
 costituzionale  manifestamente  infondata  in  riferimento all'art. 3
 Cost., sul rilievo che le due categorie di funzionari a raffronto non
 sono omogenee, essendo i segretari  capi  funzionari  statali  e  gli
 altri  -  vice  segretari  e  capi  ripartizione  titolari comunali e
 provinciali - funzionari comunali e provinciali, tant'e'  che  per  i
 primi  e'  richiesto un periodo di servizio nella qualifica di cinque
 anni, mentre per i secondi e' richiesto un  periodo  di  servizio  di
 nove o di undici anni.
   E'  da  osservare in contrario che la diversita' di posizione tra i
 segretari  capi  e  le  altre  categorie  di  funzionari  legittimate
 all'accesso  al  concorso  di  cui trattasi giustifica una diversita'
 nelle anzianita' di  servizio  rispettivamente  richieste,  correlate
 alle  differenti  professionalita',  ma  non sembra poter fondare una
 diversita'  riguardo  alle  norme  procedimentali,  qual  e'   quella
 concernente il momento di riferimento del possesso dei requisiti.
   Tale momento, secondo le norme generali prima richiamate, e' quello
 della  data  di  scadenza del termine di presentazione delle domande:
 il fine e' quello di favorire, con  la  maturazione  in  itinere  dei
 requisiti  di  ammissione,  la  piu' ampia partecipazione ai concorsi
 pubblici per la selezione dei migliori.
   Cio' non esclude che tale regola  possa  essere  derogata  in  casi
 particolari a tutela di determinati interessi pubblici.
   Ma  una  deroga  siffatta  per  una sola delle diverse categorie di
 funzionari legittimate all'accesso ad un procedimento concorsuale non
 soltanto non e' connessa alla specificita' del ruolo di  appartenenza
 della  categoria  interessata, ma non appare rispondente a criteri di
 logicita'  e  razionalita',  trattandosi  di  deroga  ad  una  regola
 procedimentale  di  favor  che puo' essere attesa oppure disattesa ma
 rispetto alla  quale  non  sembra  ammissibile  un  regime  giuridico
 binario nell'ambito del medesimo procedimento concorsuale.
   Le  regole del procedimento, infatti, sono altra cosa dai requisiti
 sostanziali e richiedono uniformita' di regime.
   Del resto, considerata la normale brevita' dell'intervallo  tra  la
 pubblicazione  del bando di concorso e la scadenza del termine per la
 presentazione delle domande (nella specie, pari  a  due  mesi),  tale
 deroga   restrittiva   per   i   soli   segretari   capi   -  sarebbe
 intrinsecamente  inidonea  a  bilanciare  la  maggiore  brevita'  del
 periodo  di  servizio (5 anni) previsto per i segretari capi a fronte
 di quello (9 o 11 anni) previsto  per  le  altre  categorie.  Per  le
 suesposte  considerazioni,  la  predetta  questione  di  legittimita'
 costituzionale, apparendo non manifestamente infondata in riferimento
 all'art.  3 Cost., va rimessa alla Corte costituzionale e il giudizio
 va sospeso.