ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 16, comma 4
 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988,  n.
 65 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in
 materia   di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi),  come  interpretato
 dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r.  7
 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in  materia  di  smaltimento
 dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive), promosso con ordinanza
 emessa  il  13 dicembre 1996 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia sul
 ricorso proposto dalla Gesteco S.p.a. ed altra contro la provincia di
 Udine ed altra, iscritta al n. 564  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 38, prima
 serie speciale dell'anno 1997;
   Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'avvocato Renato Fusco per la regione Friuli-Venezia Giulia;
   Ritenuto che il Tar per il Friuli-Venezia Giulia e' stato adito  da
 due  societa' di capitali esercenti lo smaltimento di rifiuti urbani,
 assimilabili e speciali, ma non tossici ne' nocivi, in Mortegliano  e
 Premariacco, comuni della provincia di Udine;
     che  le  ricorrenti  hanno  richiesto  l'annullamento del decreto
 dell'assessore provinciale del 15 novembre 1996 che fa  loro  divieto
 di  trattare  prodotti  di  provenienza  non regionale in forza della
 circolare della presidenza della Giunta regionale dell'8 luglio 1996,
 n. 7, anch'essa impugnata nella parte esplicativa dell'art. 29  della
 l.r.  14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n.
 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi  e
 di attivita' estrattive);
     che, per effetto della predetta disposizione legislativa - che ha
 interpretato autenticamente l'art. 16, comma 4, della legge regionale
 28  novembre  1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre
 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei  rifiuti
 solidi) - negli impianti autorizzati sulla base di quest'ultima legge
 non possono essere smaltiti rifiuti importati da altre regioni;
     che  il  giudice  a  quo,  con ordinanza del 13 dicembre 1996, ha
 proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma
 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre  1988,
 n.  65,  come interpretato dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n.
 22, in relazione agli artt. 3, 41 e 120 della  Costituzione,  nonche'
 agli artt. 5 e 6 dello statuto speciale di autonomia regionale;
     che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione, la suddetta normativa
 determina un'irragionevole disparita' di trattamento tra imprenditori
 che, per essersi muniti  di  autorizzazione  in  tempi  diversi,  non
 versano  in  situazioni  uguali  pur  svolgendo l'identica attivita';
 altera, poi, l'assetto concorrenziale  del  mercato  dei  rifiuti  in
 favore  delle  imprese prive di restrizioni territoriali nell'offerta
 di servizi; eccede, ancora,  il  limite  della  potesta'  legislativa
 regionale  relativo  alla liberta' di circolazione di persone, cose e
 servizi e, infine,  esorbita  dalla  potesta'  legislativa  regionale
 concorrente e integrativo-attuativa;
     che  nel  giudizio incidentale e' intervenuta la regione autonoma
 Friuli-Venezia Giulia, in persona del  presidente  pro-tempore  della
 Giunta  regionale,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata non
 fondata, in quanto non esisterebbe "un principio fondamentale statale
 circa la libera introduzione nel territorio della regione di  rifiuti
 provenienti  da  ambito territoriale extraregionale", ed anzi, l'art.
 5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,  avendo  stabilito  un
 divieto   analogo   a  quello  di  matrice  regionale,  conforterebbe
 l'opzione del legislatore regionale;
   Considerato che successivamente alla  proposizione  della  presente
 questione  di  legittimita' costituzionale  sono entrati in vigore il
 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22  recante  "Attuazione  delle  direttive
 91/156/CEE sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
 sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" nonche' il  d.lgs.  8
 novembre 1997, n. 389 recante "Integrazione e modifiche al d.lgs.   5
 febbario  1997,  n.  22,  in  materia di rifiuti, rifiuti pericolosi,
 imballaggi e rifiuti di imballaggio";
     che i due decreti  legislativi  hanno  ridefinito  la  disciplina
 della  materia  dello  smaltimento dei rifiuti e, quindi, innovato il
 quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;
     che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame,  a  cura  del
 giudice  a  quo,  della  rilevanza  della  questione  alla  luce  dei
 cambiamenti succedutisi, anche in riferimento all'individuazione  dei
 principi della legislazione statale in materia.