ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 269, secondo
 comma, del codice  civile  e  118  del  codice  di  procedura  civile
 promosso  con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale per i
 minorenni di Salerno nel procedimento civile vertente tra Anna  Rossi
 e  Daniele  Angrisani  ed  altri  iscritta  al  n.  966  del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del   Consiglio   dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 gennaio 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di un procedimento civile  di  dichiarazione
 giudiziale di paternita' naturale il giudice istruttore del tribunale
 per  i  minorenni  di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt.
 2, 3, 13, 30 e  32  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  269, secondo comma, del codice civile e
 118 del codice di procedura civile;
     che nel corso del predetto giudizio, a seguito  della  morte  del
 convenuto,  la  causa  e'  stata riassunta dall'attrice nei confronti
 degli eredi  del  presunto  padre  e  che,  richiesta  la  consulenza
 immuno-ematologica  al  fine  di  accertare  la  paternita',  uno dei
 convenuti ha acconsentito e l'altro si e' opposto a che tale indagine
 venisse svolta sul cadavere del genitore;
     che, in presenza di questa opposizione ed  argomentando  ex  art.
 118  cod.  proc. civ., il giudice istruttore ha ritenuto di non poter
 disporre la consulenza, sollevando nel contempo l'indicata  questione
 di legittimita' costituzionale;
     che  ad  avviso  del  rimettente le norme impugnate consentono al
 diretto interessato di opporsi alle indagini sulla  propria  persona,
 mentre  nulla  dispongono  circa  la necessita' del consenso da parte
 degli eredi in caso  di  morte,  e  che  percio'  tali  norme  devono
 ritenersi  costituzionalmente  illegittime  sia  interpretandole  nel
 senso di  ritenere  sempre  ammesso  il  prelievo  dal  cadavere  sia
 interpretandole nel senso contrario, ossia considerando tali prelievi
 comunque vietati;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione
 venga dichiarata manifestamente inammissibile;
   Considerato  che,  secondo costante giurisprudenza di questa Corte,
 il giudice deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza
 della questione di costituzionalita' delle  norme  sulla  base  della
 interpretazione  che  egli  e'  tenuto a dare delle stesse, specie in
 assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le  eventuali
 lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri
 ermeneutici   previsti   dalle   norme   vigenti,   e   privilegiando
 l'interpretazione maggiormente  conforme  a  Costituzione  (cfr.,  ex
 plurimis sentenza n. 350 del 1997);
     che    questa    Corte    ha   in   piu'   occasioni   dichiarato
 l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 sollevate  in  maniera  perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 222 del
 1995 e n. 48 del 1996), tali dovendosi ritenere  quelle  nelle  quali
 sono    configurate    due   possibili   (talvolta   contraddittorie)
 interpretazioni, con diversi esiti correttivi;
     che tuttavia la prospettazione della questione  con  una  duplice
 ipotetica  interpretazione  delle  norme impugnate non implica di per
 se' la sanzione dell'inammissibilita', a condizione che  soltanto  la
 prima  di  esse  sia  considerata preferibile dal giudice, oppure nel
 caso in cui il rimettente  indichi  espressamente  che  il  vizio  di
 costituzionalita'  consiste  proprio  nell'ambiguita' del sistema, in
 quanto  suscettibile  di  opposte  soluzioni   interpretative   tutte
 egualmente plausibili;
     che  nel  caso  specifico il giudice a quo ha del tutto omesso di
 prendere  posizione  sul  problema  interpretativo,   limitandosi   a
 configurare  l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate in
 entrambe  le   letture   da   lui   fornite,   con   la   conseguente
 contraddittoria  conclusione  di  ritenere contrari alla Costituzione
 sia il totale divieto che la generale ammissibilita' dei prelievi  da
 cadavere ai fini della dichiarazione giudiziale di paternita';
     che,  pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.