IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 76/96 r.g. g.u.p. a carico di: S. S., nato a Torino il 2 febbraio 1979, residente a Portoscuso; imputato del reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto, riceveva una bicicletta "mountain bike" (marca "FSH mod. S.D.l. 521") che risultava provento di furto avvenuto in danno di Muroni Antonio il 6 gennaio 1997. Fatto accertato in Portoscuso, il 15 gennaio 1997. Premesso che con richiesta del pubblico ministero in data 6 febbraio 1997, S. S. veniva citato all'odiema udienza preliminare per rispondere del reato epigrafato. Formulate quindi dalle parti le rispettive conclusioni, il g.u.p. nella camera di consiglio valutava di definire il procedimento iscritto a carico del S., con l'irrogazione della pena sostitutiva della liberta' controllata. Rilevato peraltro che il S., ha gia' riportato in precedenza tre condanne a pena detentiva sostituita con la liberta' controllata, questo giudice - rilevato che la suprema Corte di cassazione ha espresso con decisioni contrastanti difformi valutazioni in ordine alla questione interpretativa sulla applicabilita' ai minori delle "condizioni soggettive" per la sostituzione delle pene detentive fissate dall'art. 59, d.P.R. 24 novembre 1981, n. 689 (che il Collegio dibattimentale di questo tribunale per i minorenni ha in precedenza costantemente ritenuto inapplicabili ai minori), valutata rilevante (e non manifestamente infondata) la questione ai fini della decisione del presente procedimento, ha deliberato di sollevare d'ufficio eccezione di costituzionalita' sulla base delle seguenti Osservazioni Deve essere preliminarmente ribadita la rilevanza della questione di costituzionalita' per la definizione del presente giudizio, in quanto e' documentato in atti che il S. ha riportato tre condanne per il reato di guida senza patente, in riferimento alle quali e' stata disposta la sostituzione della pena detentiva inflittagli con ciascuna condanna nella liberta' controllata (per il doppio della durata), cosicche' un'ulteriore irrogazione della stesa pena sostitutiva dovrebbe ritenersi preclusa agli effetti del secondo comma, (lett. a) dell'art. 59, legge n. 689/1981, risultando accertato il fatto-reato per il quale l'imputato e' stato citato all'odierna udienza preliminare nel decennio dalla commissione dei reati in relazione ai quali gli sono state inflitte le richiamate condanne (con l'irrogazione della liberta' controllata in luogo della pena detentiva: v. le sentenze in data 4 luglio 1996 della Corte d'appello di Cagliari - Sezione per i minorenni, che ha irrogato al S. la liberta' controllata per la durata di mesi 4, riformando la decisione del g.u.p. di questo tribunale in data 29 novembre 1995, che aveva invece dichiarato il non luogo a procedere nei riguardi dell'odierno imputato per esito positivo della messa alla prova; la sentenza 15 novembre 1995, n. 404 di questo g.u.p., che ha inflitto al S. nuovamente la liberta' controllata per ulteriori mesi 4; e l'altra sentenza 5 novembre 1996, n. 129 sempre di questo g.u.p. che gli ha irrogato ulteriori mesi 2 e giorni 20 di liberta' controllata): considerato inoltre che l'esame degli atti dell'indagine condotta (d'iniziativa) dalla polizia giudiziaria - e specificamente il "Verbale di riconoscimento e restituzione al proprietario" del velocipede descritto nell'imputazione contestata al S. dall'accusa, formato in data 15 gennaio 1997 da ufficiali di p.g. addetti alla stazione di Portoscuso dell'Arma dei carabinieri - consentirebbe di ritenere gia' sufficientemente provata la responsabilita' dell'odierno imputato in riferimento alla fattispecie incriminatrice per la quale il p.m. ha esercitato l'azione penale, legittimando quindi il remittente ad assumere - fra le diverse ipotesi definitorie ammesse all'udienza preliminare nel giudizio penale minorile - l'irrogazione al S. di un'ulteriore condanna a pena detentiva sostituita (come per le precedenti condanne) con la liberta' controllata. Ritiene pertanto questo g.u.p. di sollevare d'ufficio eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 59 e 60, d.P.R 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 30, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono espressamente che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per lostituzione delle pene detentive" (art. 59 legge n. 689/1981) e le "esclusioni oggettive" (art. 60, legge n. 689/1981), previste quali presupposti (e limiti) di ordine generale per l'applicazione delle c.d. "misure sostitutive" delle pene detentive di breve durata: cosicche' l'estensione di tali limiti anche ai reati commessi da imputati minorenni impedirebbe al giudice minorile - secondo l'orientamento interpretativo espresso dalla suprema Corte - di operare la sostituzione della pena detentiva in tutti i casi in cui i precedenti definiti precludano l'applicazione delle pene sostitutive. Rileva quindi sul punto questo giudice che detta estensione non puo' essere desunta dal mero riferimento alle "leggi vigenti" contenuto nel cpv. dello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, essendo tale richiamo espressamente circoscritto alla fase dell'"esecuzione" della sanzione sostitutiva irrogata nella singola fattispecie: detta limitazione - che peraltro specifica la previsione formulata nell'art. 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981, il quale esclude si estendano al condannato minore d'eta' "al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna" (in sede di esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile che dispone la sostituzione della pena detentiva), le modalita' applicative previste dall'art. 56 decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981 - non consente, ad avviso del remittente, l'estensione tout court agli imputati minorenni - desunta peraltro ab implicito - dell'intera disciplina sull'applicazione delle sanzioni sostitutive L'argomento che puo' essere tratto dalla formulazione dell'art. 75, secondo il criterio dell'interpretazione logico-sistematica, per cui l'esclusione ivi prevista determinerebbe l'integrale estensione agli imputati minorenni della disciplina sulla sostituzione delle pene detentive di breve durata (per effetto del mero richiamo alla posizione del condannato "il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna... non abbia compiuto gli anni diciotto") omette di considerare che, al contrario, il predetto richiamo assume l'evidente significato di adattare le modalita' applicative della sanzione sostitutiva alla peculiare condizione dei condannati minorenni (per i quali era in ogni caso previsto - anche nell'epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 che ha disciplinato il rito penale minorile - un trattamento differenziato nella fase esecutiva delle sentenze di condanna a pene detentive, anche se sostituite). Il remittente valuta invece che assuma una rilevanza decisiva per affermare l'"autonomia" della disciplina introdotta dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 per la sostituzione delle pene detentive nei riguardi degli imputati minorenni, il raffronto fra il comma primo di tale norma, e l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981. Il citato art. 30 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, infatti, prevede che il giudice (penale minorile) - nell'esercitare la facolta' di sostituzione della pena detentiva ritenuta irrogabile (in concreto) all'imputato minorenne (purche' contenuta entro il limite dei due anni) - deve considerare la "personalita'", le "esigenze di lavoro e di studio" e le "condizioni familiari, sociali e ambientali" dello stesso minore laddove l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981 (che non risulta modificato dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con legge 12 agosto 1993, n. 296) individua il parametro valutativo al quale deve attenersi il giudice nell'esercizio del potere di sostituire la pena detentiva (e per l'individuazione della misura sostitutiva valutata piu' idonea nel singolo caso) in quello del "reinserimento sociale del condannato": parametro che non coincide certamente con la valutazione della personalita', delle condizioni familiari, sociali e ambientali, e delle esigenze di lavoro e di studio, espressamente individuati dal citato art. 30 quali limiti per l'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive brevi nei riguardi dei condannati minorenni (all'epoca di commissione del fatto per il quale e' intervenuta la condanna irrevocabile). La rilevata (sostanziale) diversita' dei parametri valutativi che governano l'esercizio del potere di sostituzione nei confronti dei condannati minorenni deve essere pure valutata in riferimento alla previsione del limite massimo della pena detentiva entro il quale tale pena puo' essere sostituita (fissato in 2 anni, quale limite unico per entrambe le misure della liberta' controllata, e della semi-detenzione, dal comma 1 dell'art. 30), cosicche', per effetto dell'entrata in vigore della legge che ha disciplinato il rito penale minorile - evidentemente ispirata dall'esigenza di adottare una disciplina totalmente differenziata del trattamento sanzionatorio penale riservato agli imputati minorenni, rispetto all'altro previsto per i maggiorenni, allo scopo di evitare l'ingresso dei minori nel circuito carcerario, ed agevolarne nella maggior misura la fuoriuscita dall'area penale - anche la disciplina della sostituzione delle pene detentive deve assumere una connotazione differenziata nei riguardi dei condannati minorenni dovendosi dunque escludere l'estensione a questi ultimi della disciplina generale dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981. Considera ancora il remittente che l'interpretazione su cui si fonda l' eccezione di incostituzionalita' sollevata con la presente ordinanza rinviene un significativo riscontro nella "legge-delega" 16 febbraio 1987, n. 81 la quale dispone (all'art. 45, n. 2) che l'applicazione delle sanzioni sostitutive e' ammessa, nei riguardi degli imputati maggiorenni, solamente "nei casi consentiti" dovendosi interpretare tale inciso nel senso che possa riconoscersi unicamente entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981, che non sono stati invece richiamati nella formulazione del citato art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988. Assume pure rilievo la disposizione contenuta nell'art. 3, lett. f, della medesima legge n. 81/1987 (che, in tale parte, ha conferito al Governo la delega di disciplinare ex novo le pene sostitutive impartendo inoltre la specifica direttiva di adeguare la loro applicabilita' "... in base alla pena irrogabile in concreto" cosicche', in virtu' di detta delega, e' stata recentemente modificata la disciplina delle "sanzioni sostitutive", elevando i limiti massimi di penaentro i quali e' ammessa la sostituzione, con il raddoppio di tali limiti (art. 5, d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con legge 12 agosto 1993, n. 296, il cui comma 1-bis ha peraltro abrogato l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1981). Ritiene pertanto significativo evidenziare il g.u.p. rimettente - sul punto della rilevanza ai fini della decisione in questo procedimento - che nella fattispecie in esame lo stesso giudice di legittimita' ha sinora espresso orientamenti contrastanti in ordine alla questione interpretativa che forma oggetto della presente denuncia di incostituzionalita' (essendosi in particolare pronunciate, in senso conforme all'orientamento espresso da questo tribunale, Cass., sez. VI penale, sent. 28 ottobre 1994, n. 1906, deliberata su ricorso proposto dal p.g. presso la Corte d'appello di Cagliari avverso la precedente decisione emessa da questo t.m. all'udienza dibattimentale del 23 novembre 1993, C. imp., nella quale la S.C. ha in particolare statuito che "il decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, come qualunque normativa delegata, va interpreto alla luce di tutti i principi e criteri direttivi enunciati nella legge delega, che nella specie (art. 3, legge n. 81, del 1987 preliminarmente ha consentito "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione". Ora, l'art. 30/1 del decreto del Presidente della Repubblica cit. - che, riferendosi alla personalita' del minorenne indubbiamente recupera la ratio dei limiti soggettivi posti dall'art. 59 della legge n. 689/1981 all'applicabilita' delle sanzioni sostitutive, rimettendo alla discrezionalita' del giudice la determinazione dell'opportunita' della sostituzione - non avrebbe dato completa attuazione alla delega senza l'interpretatio abrogans operata dal tribunale, che questa Corte condivide"; e l'altra, Cass., II sez. penale, sent. 30 settembre 1994, n. 917, anch'essa deliberata su ricorso dello stesso p.g. contro l'ennesima sentenza emessa da questo tribunale nella materia de qua, S. imp., in cui la S.C. ha ritenuto infondata la censura del p.m. ricorrente sul rilievo che "... la valutazione della personalita' del minore, alla quale nel caso di specie il tribunale si e' ... sostanzialmente riferito, sia stata imposta dalla norma (in uno alle altre situazioni in essa indicate) come primaria, esclusiva ed assorbente anche rispetto ai precedenti penali specifici del minore stesso (quei precedenti che nel sistema generale della legge n. 689/1981 costituirebbero le esclusioni soggettive: art. 59), unico limite essendo quello, posto dalla norma stessa, della misura (due anni) della infliggenda pena "detentiva", si e' espressa invece in senso contrario all'interpretazione che questo giudice valuta conforme ai principi costituzionali, Cass., IV sez. penale, sent. 13 gennaio 1995 deliberata ancora su ricorso proposto dal p.g. presso la Corte d'appello di Cagliari avverso un'ulteriore sentenza pronunciata da questo t.m., A. e C. imputati, secondo la quale "... l'interpretazione del Tribunale non trova alcuna conferma ricavabile dal testo letterale del detto decreto del Presidente della Repubblica (22 settembre 1988, n. 448) n quanto con il citato art. 30 si e' voluto apportare dal legislatore, nel caso di processi a carico di minorenni, per le sanzioni sostitutive, una deroga a quanto stabilito dall'art. 53 della legge n. 689/1981 solamente con riferimento alla pena che e' stata fissata in due anni di reclusione senza alcuna distinzione fra le sanzioni" considerato altresi' che "Se ... si fosse voluto "depurare", come tengono i giudici del merito, la norma in questione dalle esclusioni in essa contenute, siano esse di carattere oggettivo o soggettivo, non vi sarebbe stato motivo alcuno per non farne specifico richiamo con espressa indicazione" decisione, la ultima richiamata della S.C., che ha quindi annullato la decisione impugnata dal p.g. rinviando per la definizione nel merito della posizione degli imputati a questo tribunale che ha quindi sollevato eccezione di costituzionalita' delle medesime norme in riferimento alle quali questo g.u.p. ritiene parimenti di sollevare d'ufficio identica questione con l'ordinanza 13 febbraio 1997 - pubblicata al n. 283/1997 del registro ordinanze Corte costituzione in Gazzetta Ufficiale 1 serie speciale - n. 22 in data 28 maggio 1997 - non ancora esaminata dalla Consulta). Aggiungasi, infine, che - sin dai primi commenti elaborati dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - e' stata ritenuta conforme ai principi ispiratori della riforma del rito penale minorile proprio l'interpretazione dell'art. 30 che il remittente valuta conforme ai principi costituzionali (cfr. "Codice di procedura penale minorile commentato", in "Esperienze di giustizia minorile", numero speciale edito nel 1989, pagg. 217-218, ove e' fatto espresso richiamo all'art. 3, lett. f), della citata legge-delega n. 81/1987 che conferiva al Governo il mandato per disciplinare in via autonoma - rispetto all'altra in vigore per i condannati maggiorenni - la materia delle pene sostitutive: "..., la norma in esame afferma una generale applicabilita' ai minorenni delle sanzioni sostitutive di semidetenzione e liberta' "controllata" con il solo limite che il giudice ritenga di dovere infliggere una pena detentiva non superiore ai due anni. Sembra dunque che non operino le esclusioni soggettive previste dall'art. 59 e le esclusioni oggettive in relazione a categorie di reati o a specifici reati di cui agli artt. 54 e 60 della legge n. 689/1981. La correttezza di tale soluzione risulta da una rilettura della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81. Mentre l'art. 2 n. 45 di detta legge ha disposto per gli adulti che l'applicazione delle sanzioni sostitutive avvenisse solo "nei casi consentiti", chiarendo cioe' che tale applicazione fosse ammissibile unicamente allorche' le sanzioni risultassero applicabili in base alla legge n. 689/1981 che le ha introdotte nel nostro ordinamento, ben diverso e' il contenuto dell'art. 3 lett. f) legge n. 81/1987 che ha delegato al governo di regolamentare ex novo le misure sostitutive per i minorenni, con una direttiva specifica di adeguare la loro applicabilita' anche in base alla pena irrogabile in concreto. In forza di tale delega generale il governo ha ampliato i precedenti limiti di pena detentiva, da tre e sei mesi portandoli a due anni, per liberta' controllata e semidetenzione; e, ridisegnando queste due figure in modo nuovo e autonomo, non ha richiamato e pertanto ha caducato tacitamente le esclusioni soggettive e oggettive previste dag artt. 54, 59 e 60 legge n. 689/1981. A conferma si osserva che invece nell'art. 30, comma 2 il legislatore opera un rinvio alle "leggi vigenti" che in quanto ivi richiamate hanno valore solo per disciplinare l'esecuzione delle sanzioni sostitutive. E' chiaro comunque che, con l'elevazione a due anni del limite superiore di pena detentiva in concreto che consente l'applicazione delle due misure sostitutive, non ha piu' ragione l'elenco dei reati esclusi ricavabile dagli artt. 56 e 60, legge n. 689/1981. Ma anche le esclusioni soggettive di cui all'art. 59 della citata legge perdono di significato in un sistema che nasce con il proposito dichiarato di limitare i danni del carcere ai minorenni. Dunque, qualunque siano i precedenti penali e per ogni tipo di reato (purche', si ripete, sia irrogabile una pena in concreto non superiore ai due anni) il giudice minorile puo' condannare alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata". Ritiene infine il remittente di richiamare le linee interpretative enunciate dalla Consulta nella sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (che ha dichiarato l'incostituzionalita' degli artt. 17 e 22 del codice penale "nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore non imputabile", proprio sul presupposto che le norme denunciate si applicavano indifferenziatamente sia agli adulti che ai minorenni): se si considera, dunque che l'art. 31 della Carta fondamentale "prevede una speciale protezione dell'infanzia e della gioventu' e favorisce gli istituti necessari a tale scopo", anche 1'art. 27 della Costituzione (secondo il quale "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato") deve essere interpretato nel senso che "... nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identita' la pena deve avere una connotazione educativa piu' che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale" valutata in ogni caso che "la particolare condizione minorile esige di diversificare il piu' possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale". Nella stessa linea interpretativa, il Collegio ritiene di richiamare altresi' l'anteriore sentenza n. 222 in data 19 luglio 1983 del giudice delle leggi che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma secondo dell'art. 9 r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, sancendo "la diversita' della condizione minorile rispetto a quella riguardante gli adulti": segnalando, infine, che l'art. 1, comma 1, secondo periodo del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, si configura quale norma di carattere programmatico, alla quale puo' essere dunque attribuita la funzione di orientamento generale dell'interprete in sede di applicazione degli istituti previsti dalla normativa (sostanziale e processuale), incentrata sui minori e calibrata sulla loro particolare condizione di soggetti immaturi e dalla personalita' in via di formazione. Consegue dunque alla puntuale applicazione delle richiamate linee interpretative che "e' la qualita' stessa della sanzione, non la sola quantita', che deve distinguere la pena minorile da quella ordinaria" (cosi', nella relazione presentata al Ministro di grazia e giustizia dalla Commissione di studio sui problemi ordinamentali della giustizia minorile insediata nell'anno 1994 dal prof. Giovanni Conso, pubblicata in "Minori giustizia", n. 1/1995, ove in particolare si auspica che la riforma del codice penale preveda "un apposito sistema di sanzioni minorili, dove il carcere sia ... ridotto alle ipotesi estreme"). Per le considerazioni svolte, l'estensione agli imputati minorenni dei limiti previsti dall'art. 59, legge n. 689/1981, secondo l'interpretazione assunta dalla S.C. nelle sentenze richiamate determina una irragionevole disparita', riservando ai minorenni l'identico trattamento sanzionatorio riservato agli imputati maggiorenni nonostante la profonda diversita' della rispettiva condizione, e la conseguente lesione del richiamato art. 31 della Carta fondamentale, nonche' la lesione dei principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione), e della funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali (incluse quindi le pene sostitutive: art. 27 della Costituzione).