LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 Iommi Fabrizio e Pomanti Giulia indagati nel procedimento  penale  n.
 37/97  della  procura  della Repubblica presso il Tribunale di Fermo,
 con riferimento all'udienza 7 novembre 1997 avanti al  g.i.p.  presso
 il  Tribunale  di  Fermo  in  ordine  al  presunto  reato di calunnia
 commesso da Iommi e dalla Pomanti  nel  processo  penale  celebratosi
 avanti al pretore di Fermo dott. Cozzolino e di cui alla sentenza del
 predetto pretore n. 330 del 24 giugno 1996 relativa al reato di furto
 di una cartella di proprieta' di Iommi Fabrizio;
   Vista  la  dichiarazione  di  ricusazione  in  data 3 novembre 1997
 presentata personalmente da Fabrizio Iommi e da Giulia Pomanti contro
 il dott.  Luigi Ortenzi quale g.i.p. presso il Tribunale di Fermo, in
 base alle considerazioni che: il dott. Cozzolino, nella sua  sentenza
 n.   330/1996 di cui sopra dispone l'invio degli atti al p.m. in sede
 per il reato di calunnia a  carico  degli  istanti  conseguente  alla
 testimonianza  da  essi resa nel processo per furto della cartella di
 proprieta'  dello  Iommi  Fabrizio  sottratta  allo  Iommi  da  n.  4
 responsabili  della Carife imputati di furto della predetta cartella;
 i due istanti, deponendo quali testi nel  processo  per  furto  della
 cartella  de  qua,  riferirono  che la cartella non conteneva finche'
 essa rimase in possesso dello Iommi, cio' che gli imputati  di  furto
 della  predetta  cartella  asserivano contenesse e cioe' fotocopie di
 documenti riservati relativi ad un affidamento bancario;  il  pretore
 dott.  Cozzolino  ritenne  calunniose le due testimonianze rese dagli
 istanti  in  quanto,  secondo  lui  e  contro  verita',  la  cartella
 sottratta  avrebbe  contenuto  i  predetti  documenti  riservati come
 sostenevano invece i n. 4 imputati; nel procedimento  penale  che  ne
 scaturiva,  a  carico dei due istanti quali indagati per calunnia, il
 p.m. chiedeva l'archiviazione, ma il g.i.p.  dott. Luigi  Ortenzi  ha
 fissato  l'udienza  preliminare avanti a se' per il giorno 7 novembre
 1997; in ordine al medesimo fatto, relativo  ai  documenti  riservati
 contenuti  nella  cartella,  i  due  istanti  rinviati a giudizio per
 ricettazione dei predetti documenti riservati ed assolti dalla  Corte
 di  appello  di  Ancona,  fecero una denuncia per falsa testimonianza
 contro i testi, in quel processo, Todisco Grande Giuseppe e Pietracci
 Italico ed  il  g.i.p.  dott.  Ortenzi,  in  data  26  ottobre  1994,
 disponeva l'archiviazione negando che, sul punto, i due testi fossero
 stati  falsi  o reticenti; il dott. Luigi Ortenzi, quindi, si e' gia'
 pronunciato  sullo  stesso  identico  fatto  relativo  ai   documenti
 contenuti  nella  cartella  de qua, cosicche' egli e' incompatibile e
 non puo'  pronunciarsi  all'udienza  del  7  novembre  1997,  essendo
 scontato,  sulla base della sua precedente archiviazione, il rinvio a
 giudizio degli istanti;
   Visto il parere  del  p.m.  e  ritenuto  che  la  dichiarazione  di
 ricusazione e' stata presentata in termini;
   Atteso  che,  come  dai  documenti  in  atti,  risultano  provati e
 documentati i fatti e le ragioni addotte  dagli  istanti  a  sostegno
 della dichiarazione di ricusazione;
   Ritenuto  che gli artt. 34, secondo comma, e 37, primo comma, lett.
 a), b) del c.p.p. non contemplano la predetta ipotesi tra le cause di
 incompatibilita' del g.i.p.  ne'  tra  quelle  di  ricusazione  dello
 stesso g.i.p.;
   Atteso   che,   quindi,   va  sollevata  di  ufficio  questione  di
 legittimita' costituzione degli artt. 34, secondo comma, e 37,  primo
 comma, lett.  a), b)del c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, primo
 e  secondo  comma, della Costituzione, nella parte in cui le predette
 norme processuali non  prevedono  una  situazione  di  ricusazione  e
 comunque   di  incompatibilita',  alla  funzione  giurisdizionale  di
 celebrazione della udienza  in  camera  di  consiglio  ex  art.  409,
 secondo  e  terzo  e  quarto  e  quinto  comma c.p.p. e della udienza
 preliminare  e,  in  ogni  caso,  di  emanazione  del   provvedimento
 conclusivo  della  udienza  preliminare,  del  g.i.p.    che abbia in
 precedenza emesso decreto di archiviazione sul medesimo  fatto  anche
 se  in  relazione a una pluralita' formale di procedimenti penali cui
 corrisponda tuttavia la unicita' sostanziale  della  vicenda  portata
 all'esame del giudice;
   Considerato  che,  come  da sentenza della Corte cost. n. 371/1996,
 viene  violato  il  principio  di  ragionevolezza   (art.   3   della
 Costituzione)  e  quello  di  imparzialita'  del giudice e del giusto
 processo (art.  24, primo comma della Costituzione) in  relazione  al
 diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione) per la
 propensione  dello stesso giudice a confermare una propria precedente
 decisione, quando, come nella fattispecie,  la  posizione  di  quegli
 stessi  indagati  sia  gia'  stata  comunque  valutata  anche  se con
 delibazione di merito superficiale e sommaria e comunque siano  stati
 valutati   gli   stessi   fatti   da  cui  possano  o  meno  emergere
 responsabilita' penali a carico degli stessi indagati;
   Considerato   che,   stante   le   medesime   ratio  di  tutela  di
 imparzialita' del giudice e del giusto processo, e'  irragionevole  e
 fonte  di  disparita'  di  trattamento tra situazioni sostanzialmente
 (anche se  non  formalmente)  uguali,  il  ritenere  che  la  dedotta
 situazione  di incompatibilita' e/o di ricusazione debba ricorrere in
 capo al giudice solo con riferimento alla funzione di giudizio e  non
 anche  con  riferimento alle funzioni del g.i.p. in sede di pronuncia
 di archiviazione e di udienza in camera di  consiglio  e  di  udienza
 preliminare, soprattutto ove si consideri che il g.i.p. puo' disporre
 alternativamente,  la  archiviazione  e  la  sentenza  di non luogo a
 procedere quando risulta che il fatto non sussiste, oppure il decreto
 che dispone il giudizio in base ad una valutazione di responsabilita'
 dell'indagato anche se superficiale e sommaria, ed ove si  consideri,
 infine,  che  l'uno piuttosto che l'altro tipo di provvedimento puo',
 allo stesso modo,  essere  condizionato  dalla  cosiddetta  forza  di
 prevenzione  che  mina  in  radice la imparzialita' del giudice ed il
 principio del giusto procedimento o processo;
   Considerato che, ai sensi delle  sentenze  della  Corte  cost.  nn.
 306,  307  e 308 del 1997 (in Foro It. 1997, I, pag. 2721 e seg.), in
 caso  di  procedimenti  diversi  puo'  sempre   essere   dedotta   la
 incostituzionalita'  dell'art.  37  c.p.p.  in materia di ricusazione
 laddove la incostituzionalita' dell'art. 34 per incompatibilita'  del
 giudice puo' essere dedotta solo in relazione dell'avvenuto esercizio
 di funzioni all'interno dello stesso procedimento;
   Atteso  tuttavia  che, come si e' ben espressa la Corte cost. nelle
 tre sentenze sopra  indicate,  ricorre  la  incompatibilita'  di  cui
 all'art.    34  c.p.p.  anche  quando  alla  pluralita'  formale  dei
 procedimenti  corrisponda  tuttavia  l'unicita'   sostanziale   della
 vicenda  portata  a  giudizio  (sentenza n. 306/1997), e cioe' quando
 l'atto pregiudicante sia stato  emesso  in  una  vicenda  processuale
 sostanzialmente  unitaria  e tale atto pregiudicante era, per forma e
 tipo  di  contenuto,   anche   se   ovviamente   non   per   effetti,
 manifestazione tipica della giurisdizione penale;
   Considerato  che,  nel  nostro  caso,  malgrado  la  pluralita' dei
 procedimenti penali, la vicenda che ha originato tali procedimenti e'
 sostanzialmente unitaria  e,  addirittura,  e'  la  medesima  vicenda
 riguardante  la sottrazione di una cartella di proprieta' dello Iommi
 Fabrizio  contenente  vari  documenti  dello  Iommi,  e   secondo   i
 responsabili  della  Carife  in  cio'  pero'  smentiti dagli indagati
 Pomanti Giulia  e  Iommi  Fabrizio,  contenente  anche  fotocopie  di
 documenti riservati relativi ad un affidamento bancario operato dalla
 stessa  Carife  (la medesima vicenda ha originato un procedimento per
 ricettazione di documenti riservati a carico di Iommi e  Pomanti,  un
 procedimento  per  furto  della predetta cartella a carico di quattro
 responsabili Carife procedimento per falsa testimonianza  contro  due
 responsabili  Carife  concluso  con  archiviazione,  procedimento per
 calunnia a carico di Iommi Fabrizio e  Pomanti  Giulia  fissato  alla
 udienza   avanti   al  g.i.p.  che  non  ha  accolto  la  istanza  di
 archiviazione del p.m.);
   Atteso, infine, che la questione non e' manifestamente infondata  e
 che  essa  e' rilevante nel procedimento in corso in quanto, se sara'
 ritenuta  fondata,  dovra'  essere  accolta   la   dichiarazione   di
 ricusazione presentata dagli istanti Iommi Fabrizio e Pomanti Giulia;