IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza (ex art. 23,  legge  11  marzo
 1953, n. 87) nel procedimento penale:
     1) Riegel Franz Jurgen, nato a Konigetein (Germania) il 15 giugno
 1946, residente via Medere, 4, Ascona, con domicilio eletto presso lo
 studio  dell'avv.  Carlo  Taormina  in  Roma, via Federico Celsi, 21,
 difensore di fiducia unitamente all'avv. Celestino  Brocca,  foro  di
 Verbania;
     2)  Freytag  Gudula  Else-Marie,  nato  a Hildesheim il 12 maggio
 1953, residente Verbania, largo Tonolli,  36,  con  domicilio  eletto
 presso  Io  studio  dell'avv.  Carlo  Taormina  in Roma, via Federico
 Celsi, 21, difensore di fiducia unitamente all'avv. Celestino Brocca,
 foro di Verbania;
     3) Kiss Gunter Hans, nato a Monaco il 12 gennaio 1942,  residente
 (Germania),  res.  Minusio  (Svizzera),  via Rivapiana, 18, domicilio
 eletto presso lo studio dell'avv. Celestino Brocca in  Verbania,  via
 Parisio,  6,  che lo difende unitamente all'avv. Carlo Taormina, foro
 di Roma;
     4) Vaiani Renzo, nato a La Spezia il 10 novembre 1939,  residente
 ed  elettivamente  domiciliato  in  Verona, via Bionde, 72, difeso di
 fiducia da avv.ti Marco Ubertini e Antonio Perazzi, foro di Verbania;
     5) Pozza Enzo, nato a Bassano del  Grappa  il  18  gennaio  1923,
 residente  Serravalle  Sesia,  via  Crevacuore,  12/A, difeso da avv.
 Chiara Alladio;
 imputati dei reati previsti e puniti:
   Riegel/Freytag/Kiss/Vaiani:
     a)  art.  21  legge  n.  319/1976  in  Verbania Fondotoce, dal 25
 febbraio 1993 al 22 ottobre 1993;
     b) art 51, comma 1, lett. b) decreto legislativo n.  22/1997,  in
 Verbania  Fondotoce  dal  10  novembre  1992 al dicembre 1992, dal 20
 maggio 1993 al 4 ottobre 1993, nel 1994 e dal 20  aprile  1995  al  5
 maggio 1995;
     c)  art.  21  commi  1  e  3,  legge  10  maggio 1976, n. 319, in
 Gravellona Toce/Verbania Fondotoce, prelievi effettuati il 20 gennaio
 1994, 19 maggio, 3, 4, 7, 30 giugno 1995;
   Pozza:
     d) art. 21 commi 1 e 3, legge 10 maggio 1976,  n.  319,  Verbania
 Fondotoce, prelievo del 20 gennaio 1994.
   Parti civili:
     comune di Verbania con avv. Fuhrmann;
     comune di Gravellona Toce con avv. G. Ricca;
     provincia di Verbania-Cusio-Ossola con avv. Testore;
     lega ambiente Piemonte con avv. F. Sicher;
     circolo Verbano con avv. F. Sicher;
   Rilevato che nel procedimento suindicato all'udienza del 14 gennaio
 1997   i   difensori  degli  imputati  hanno  dichiarato  di  aderire
 all'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria da  parte  degli
 esercenti la professione forense proclamata su scala nazionale;
   Osservato  che,  in  relazione  a  tale  astensione,  da  ritenersi
 legittima in  relazione  alle  procedure  ed  alle  forme  esplicate,
 discende necessariamente il rinvio del dibattimento;
   Rilevato che l'astensione collettiva degli esercenti la professione
 forense, in mancanza di adeguate previsioni, come gia' rilevato dalla
 stessa  Corte  costituzionale  con la sentenza 31 marzo 1994, n. 114,
 confligge con interessi costituzionalmente protetti;
   Osservato   infatti   che,   a    prescindere    dalle    auspicate
 regolamentazioni  delle  forme  della  durata,  ad avviso   di questo
 pretore risulta di sospetta incostituzionalita' l'art. 486 c.p.p.  in
 relazione  all'art.    159, primo comma  c.p., nella parte in cui non
 prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la
 sospensione  della  prescrizione  il  rinvio  o  la  sospensione  del
 dibattimento  cagionato  dalla adesione dei difensori alla astensione
 collettiva.
   Ritenuto  che,  ad  avviso  di  questo  pretore,  tale   norrmativa
 contrasta  con  gli  artt.  97  e  112  della Costituzione atteso che
 pregiudica la funzionalita' dell'attivita' giurisdizionale ed insidia
 conseguentemente   la   effettiva   tutela   della    obbligatorieta'
 dell'azione   penale,   consentendo   alla  decisione  di  una  parte
 processuale,  per  motivi  estranei  al  processo,  di  differire  la
 celebrazione  dei  processi con grave guasto dell'organizazione degli
 uffici sia quando vi  sia  un  immediata  necessita'  di  evitare  il
 termine  prescrizionale  (in ragione dell'inevitabile differimento di
 altri procedimenti gia' fissati) sia quando la scadenza  del  termine
 non  e'  immediata;  ed  invero in ogni caso "si consuma tempo" prima
 della celebrazione o della prosecuzione  del  dibattimento  e  si  fa
 dipendere  il  conseguente  "accorciamento" dei tempi di prescrizione
 dalla scelta volontaria  di  una  parte  che  istituzionalmente  deve
 garantire gli interessi dell'imputato;
   Ritenuto  che  conseguenzialmente  la normativa contrasta anche con
 l'art.  3  della  Costituzione   atteso   che   da   una   parte   e'
 intrinsecamente  irragionevole  e,  dall'altra consente, per i motivi
 suddetti,  che   per   imputati   di   medesimi   reati   l'attivita'
 giurisdzionale  abbia  in  concreto  tempi diversi a disposizione per
 accertare l'eventuale responsabilita' penale dei medesimi;
   Ritenuto che le  questioni  che  si  sollevano  siano  in  re  ipsa
 rilevanti,  dovendo  una eventuale sospensione essere preventivamente
 dichiarata dal giudice ed in ogni  caso  involgendo  una  sospensione
 della  prescrizione  profili sostanziali che non potrebbero, in alcun
 caso essere recuperati retroattivamente;
   Ritenuto pertanto  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale sopra esplicata.