IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) nel procedimento penale: 1) Riegel Franz Jurgen, nato a Konigetein (Germania) il 15 giugno 1946, residente via Medere, 4, Ascona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Taormina in Roma, via Federico Celsi, 21, difensore di fiducia unitamente all'avv. Celestino Brocca, foro di Verbania; 2) Freytag Gudula Else-Marie, nato a Hildesheim il 12 maggio 1953, residente Verbania, largo Tonolli, 36, con domicilio eletto presso Io studio dell'avv. Carlo Taormina in Roma, via Federico Celsi, 21, difensore di fiducia unitamente all'avv. Celestino Brocca, foro di Verbania; 3) Kiss Gunter Hans, nato a Monaco il 12 gennaio 1942, residente (Germania), res. Minusio (Svizzera), via Rivapiana, 18, domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Celestino Brocca in Verbania, via Parisio, 6, che lo difende unitamente all'avv. Carlo Taormina, foro di Roma; 4) Vaiani Renzo, nato a La Spezia il 10 novembre 1939, residente ed elettivamente domiciliato in Verona, via Bionde, 72, difeso di fiducia da avv.ti Marco Ubertini e Antonio Perazzi, foro di Verbania; 5) Pozza Enzo, nato a Bassano del Grappa il 18 gennaio 1923, residente Serravalle Sesia, via Crevacuore, 12/A, difeso da avv. Chiara Alladio; imputati dei reati previsti e puniti: Riegel/Freytag/Kiss/Vaiani: a) art. 21 legge n. 319/1976 in Verbania Fondotoce, dal 25 febbraio 1993 al 22 ottobre 1993; b) art 51, comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 22/1997, in Verbania Fondotoce dal 10 novembre 1992 al dicembre 1992, dal 20 maggio 1993 al 4 ottobre 1993, nel 1994 e dal 20 aprile 1995 al 5 maggio 1995; c) art. 21 commi 1 e 3, legge 10 maggio 1976, n. 319, in Gravellona Toce/Verbania Fondotoce, prelievi effettuati il 20 gennaio 1994, 19 maggio, 3, 4, 7, 30 giugno 1995; Pozza: d) art. 21 commi 1 e 3, legge 10 maggio 1976, n. 319, Verbania Fondotoce, prelievo del 20 gennaio 1994. Parti civili: comune di Verbania con avv. Fuhrmann; comune di Gravellona Toce con avv. G. Ricca; provincia di Verbania-Cusio-Ossola con avv. Testore; lega ambiente Piemonte con avv. F. Sicher; circolo Verbano con avv. F. Sicher; Rilevato che nel procedimento suindicato all'udienza del 14 gennaio 1997 i difensori degli imputati hanno dichiarato di aderire all'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria da parte degli esercenti la professione forense proclamata su scala nazionale; Osservato che, in relazione a tale astensione, da ritenersi legittima in relazione alle procedure ed alle forme esplicate, discende necessariamente il rinvio del dibattimento; Rilevato che l'astensione collettiva degli esercenti la professione forense, in mancanza di adeguate previsioni, come gia' rilevato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1994, n. 114, confligge con interessi costituzionalmente protetti; Osservato infatti che, a prescindere dalle auspicate regolamentazioni delle forme della durata, ad avviso di questo pretore risulta di sospetta incostituzionalita' l'art. 486 c.p.p. in relazione all'art. 159, primo comma c.p., nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori alla astensione collettiva. Ritenuto che, ad avviso di questo pretore, tale norrmativa contrasta con gli artt. 97 e 112 della Costituzione atteso che pregiudica la funzionalita' dell'attivita' giurisdizionale ed insidia conseguentemente la effettiva tutela della obbligatorieta' dell'azione penale, consentendo alla decisione di una parte processuale, per motivi estranei al processo, di differire la celebrazione dei processi con grave guasto dell'organizazione degli uffici sia quando vi sia un immediata necessita' di evitare il termine prescrizionale (in ragione dell'inevitabile differimento di altri procedimenti gia' fissati) sia quando la scadenza del termine non e' immediata; ed invero in ogni caso "si consuma tempo" prima della celebrazione o della prosecuzione del dibattimento e si fa dipendere il conseguente "accorciamento" dei tempi di prescrizione dalla scelta volontaria di una parte che istituzionalmente deve garantire gli interessi dell'imputato; Ritenuto che conseguenzialmente la normativa contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione atteso che da una parte e' intrinsecamente irragionevole e, dall'altra consente, per i motivi suddetti, che per imputati di medesimi reati l'attivita' giurisdzionale abbia in concreto tempi diversi a disposizione per accertare l'eventuale responsabilita' penale dei medesimi; Ritenuto che le questioni che si sollevano siano in re ipsa rilevanti, dovendo una eventuale sospensione essere preventivamente dichiarata dal giudice ed in ogni caso involgendo una sospensione della prescrizione profili sostanziali che non potrebbero, in alcun caso essere recuperati retroattivamente; Ritenuto pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sopra esplicata.