ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis
 della legge 11 febbraio 1994, n. 109  (Legge  quadro  in  materia  di
 lavori  pubblici),  aggiunto  con  il  d.-l.  3  aprile 1995, n. 101,
 convertito, con modificazioni, nella legge 2  giugno  1995,  n.  216,
 promossi  con  ordinanze  emesse:  1) il 25 luglio 1996 dal Tribunale
 amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da
 AL.CO. Albertini Costruzioni S.n.c. contro il  Ministero  dei  lavori
 pubblici  ed altri, iscritta al n. 1352 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
 serie  speciale,  dell'anno  1997; 2) il 25 giugno-3 ottobre 1996 dal
 Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna  sul  ricorso
 proposto dal Consorzio Artigiani Edili e Affini - CAREA S.r.l. contro
 lo  IACP  della provincia di Bologna ed altri, iscritta al n. 193 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  15  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Con ordinanza emessa il 25 luglio 1996 (reg. ord. n. 1352 del
 1996)  nel  corso  di  un giudizio diretto ad ottenere l'annullamento
 dell'aggiudicazione  di  un  appalto  mediante  licitazione   privata
 indetta dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna,
 per  essere stata esclusa l'offerta con un ribasso maggiore di quello
 risultato ammissibile,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per
 l'Emilia-Romagna  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  21,
 comma  1-bis  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
 materia di lavori pubblici).
   La disposizione denunciata, aggiunta con il d.-l. 3 aprile 1995, n.
 101,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 2 giugno 1995, n.
 216,  nell'adottare  il  criterio   del   prezzo   piu'   basso   per
 l'aggiudicazione   degli   appalti   mediante   pubblico   incanto  o
 licitazione privata, stabilisce (al comma  1-bis  ultima  parte)  che
 fino  al 1 gennaio 1997 sono escluse dagli appalti di lavori pubblici
 di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le  offerte
 che  presentino  una  percentuale  di  ribasso che superi di oltre un
 quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
   Il Tribunale  amministrativo  ritiene  di  dover  applicare  questa
 norma,  nonostante  sia  in contrasto con il diritto comunitario, che
 non consente l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
 ma ne prevede  la  verifica  in  contraddittorio  con  l'interessato,
 perche'  l'importo  dell'appalto  e'  inferiore  a quello considerato
 dalla disciplina comunitaria.  Lo stesso giudice  ritiene,  tuttavia,
 che  l'esclusione  delle offerte, basata su di un criterio matematico
 di determinazione del massimo ribasso consentito,  sia  in  contrasto
 con  il  principio  di buon andamento della pubblica amministrazione,
 enunciato dall'art. 97 della Costituzione.  Difatti essa  impedirebbe
 in  modo  assoluto  di  fruire  del  prezzo  piu'  vantaggioso  e  di
 realizzare gli obiettivi dell'amministrazione con il minor sacrificio
 economico. Il  criterio  adottato  dal  legislatore  sarebbe  inoltre
 suscettibile  di  provocare  effetti  distorsivi,  rendendo possibile
 interferire in un meccanismo i  cui  valori  sono  determinati  dalle
 imprese,  le  quali,  accordandosi nella presentazione delle offerte,
 potrebbero menomare ingiustamente la posizione di chi  non  partecipa
 all'accordo e presenta un'offerta con un prezzo inferiore.
   2.  -  Con  ordinanza emessa il 25 giugno-3 ottobre 1996 (reg. ord.
 n. 193 del 1997) nel corso  di  un  giudizio  promosso  per  ottenere
 l'annullamento  del  provvedimento  di  aggiudicazione  di  lavori  a
 seguito di licitazione privata indetta dall'Istituto autonomo per  le
 case popolari della Provincia di Bologna, il Tribunale amministrativo
 regionale  per  l'Emilia-Romagna  ha  sollevato,  in riferimento agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis ultima parte, della legge 11
 febbraio 1994, n. 109.
   Il  giudice  rimettente  rileva  che  i  lavori,  il cui importo e'
 inferiore a  quello  previsto  per  l'applicazione  della  disciplina
 comunitaria,  sono  stati aggiudicati con il criterio del prezzo piu'
 basso, determinato mediante offerte a prezzi unitari, e  ritiene  che
 debba  essere  applicata la norma che prevede l'esclusione automatica
 delle offerte con una percentuale di ribasso che superi di un  quinto
 la  media  aritmetica  di  tutte le offerte ammesse. In base a questo
 criterio la ditta aggiudicataria dell'appalto avrebbe  dovuto  essere
 esclusa.  Ma  proprio il criterio adottato dal legislatore sarebbe in
 contrasto con il principio  di  buon  andamento  dell'amministrazione
 (art. 97 della Costituzione), perche' non consentirebbe di realizzare
 i  lavori  da  appaltare con il minor sacrificio economico possibile.
 Inoltre l'obbligo di esclusione generalizzata delle offerte  anomale,
 senza  la  loro puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente,
 potrebbe  provocare  effetti  distorsivi,   rendendo   possibile   ai
 partecipanti  alla  gara di interferire in un meccanismo i cui valori
 sono determinati dalle stesse imprese, le quali potrebbero accordarsi
 nel presentare le offerte,  per  alzare  o  abbassare  la  soglia  di
 ammissibilita'  delle  offerte.  Sarebbe inoltre irragionevole, ed in
 contrasto con il principio di buona amministrazione,  che  la  stessa
 offerta  successivamente esclusa concorra a determinare la media alla
 quale si rapportera' il livello di ammissibilita' delle offerte.
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la   lesione   della   norma
 costituzionale  risulterebbe aggravata quando il ridotto numero delle
 offerte  ammesse  o  presentate  consentirebbe   il   controllo,   in
 contraddittorio  con  l'interessato,  dei sospetti di anomalia, senza
 che   ne   derivino   intralci   per   la   speditezza    dell'azione
 amministrativa.  L'irragionevolezza  sarebbe ancora maggiore nei casi
 di  aggiudicazione  con  il  sistema  dei  prezzi  unitari,  che  non
 consentirebbe  scarti o ribassi eccessivi, sicche' pur in presenza di
 offerte sostanzialmente omogenee sarebbero  escluse  quelle  di  poco
 inferiori ad altre ammesse.
   L'irragionevolezza   del   meccanismo   di   esclusione  automatica
 comporterebbe anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per
 l'ingiustificata disparita' di trattamento  tra  offerte  ammesse  ed
 offerte  escluse,  essendo incongruo ed iniquo il criterio della loro
 differenziazione.
   3. - Nei due giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
 infondate.
   L'Avvocatura premette che, per gli  appalti  di  importo  inferiore
 alla  soglia  stabilita dalla direttiva comunitaria sugli appalti, la
 legge italiana non e' vincolata a rispettare il modello  comunitario,
 che consente l'esclusione dell'offerta reputata anomala solo dopo che
 siano state valutate le giustificazioni fornite dall'offerente.
   Il  criterio  automatico  di  individuazione  dell'offerta anomala,
 adottato dalla disposizione denunciata, non sarebbe criticabile sotto
 il profilo della congruenza  allo  scopo  e  della  ragionevolezza  o
 razionalita',  giacche'  per  opere  di  minore rilievo economico non
 entrano  in  gioco  divari   tra   le   capacita'   tecnologiche   ed
 organizzative  dell'impresa che possono talvolta giustificare ribassi
 eccezionali.  La  scelta  legislativa,  dell'esclusione   automatica,
 sarebbe  intesa  a  soddisfare  esigenze  di  speditezza  dell'azione
 amministrativa, che e' fattore essenziale del buon andamento.  Mentre
 i  possibili  inconvenienti,  segnalati dal giudice rimettente per il
 criterio di esclusione delle offerte fondato sull'applicazione di una
 formula aritmetica, varrebbero per ogni sistema  che  si  avvalga  di
 automatismi basati su indici sintomatici.
   Ad  avviso  dell'Avvocatura, il metodo automatico di individuazione
 dell'offerta anomala non sarebbe di  per  se'  criticabile  sotto  il
 profilo  della  ragionevolezza. Questo varrebbe ad escludere anche la
 violazione del principio di eguaglianza per  il  diverso  trattamento
 delle  offerte,  in ragione della loro posizione rispetto alla soglia
 di ammissione fissata con il computo della media.
                         Considerato in diritto
   1. -   Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  investono  i
 criteri  di  aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
 licitazione  privata.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale   per
 l'Emilia-Romagna  ritiene  che  l'art. 21, comma 1-bis della legge 11
 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia  di  lavori  pubblici)
 aggiunto  con  il  d.-l.  3  aprile  1995,  n.  101,  convertito, con
 modificazioni,  nella  legge  2 giugno 1995, n. 216, nello stabilire,
 fino al 1 gennaio 1997, l'esclusione  automatica  delle  offerte  che
 presentino  una  percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto
 la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse,  sia  in
 contrasto con l'art.  97 (reg. ord. n. 1352 del 1996) o con gli artt.
 3 e 97 della Costituzione (reg. ord. n. 193 del 1997).
   Ad  avviso  dei  giudici  rimettenti,  l'esclusione  automatica  di
 offerte con maggiore ribasso, senza che debba  essere  verificata  in
 concreto in ciascun caso la loro affidabilita', contrasterebbe con il
 principio  di buon andamento dell'amministrazione, perche' priverebbe
 irragionevolmente  quest'ultima  della  possibilita'   di   scegliere
 l'offerta  con  il prezzo piu' vantaggioso. Il criterio di esclusione
 basato sulla media delle offerte presentate dagli stessi partecipanti
 alla gara sarebbe, inoltre, irragionevole,  sia  perche'  le  imprese
 potrebbero  accordarsi  sulle  offerte  da presentare, sia perche' la
 media alla quale viene riferita la percentuale di ribasso ammissibile
 e'  determinata  tenendo  conto  anche  delle  offerte  che   saranno
 successivamente  considerate  anomale.    La lesione del principio di
 buon andamento sarebbe evidente se si considera che, quando il numero
 di offerte e' ristretto o quando le  offerte  escluse  presentano  un
 prezzo  che  si discosta di poco da quello ammesso, sarebbe possibile
 la verifica di quelle anomale senza che  ne  derivino  intralci  alla
 speditezza  dell'azione amministrativa.   Il meccanismo automatico di
 esclusione,   essendo   irragionevole,   renderebbe,   infine,    non
 giustificata  la  disparita'  di trattamento tra le offerte ammesse e
 quelle escluse.
   2. - Le due questioni di legittimita' costituzionale investono, con
 prospettazioni  pressoche'  identiche,  la   medesima   disposizione.
 Essendo  evidentemente  connesse,  i  relativi giudizi possono essere
 riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
   3. - I dubbi di legittimita' costituzionale non sono fondati.
   La disposizione costituzionale che impone di organizzare i pubblici
 uffici in modo da assicurare  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
 dell'amministrazione  (art. 97 Cost.) stabilisce sia una finalita' da
 perseguire e da raggiungere che un criterio caratterizzante  l'azione
 amministrativa.
   Il  principio  di  buon  andamento  riguarda  non  solo  i  profili
 attinenti alla struttura degli apparati  ed  all'articolazione  delle
 competenze   attribuite   agli  uffici  che  compongono  la  pubblica
 amministrazione, ma, investendone il funzionamento nel suo  complesso
 (sentenza  n.  22 del 1966), comprende anche i profili attinenti alle
 funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi. Al principio  di
 buon   andamento   deve   essere   improntata   sia   la   disciplina
 dell'organizzazione che quella  delle  attivita'  e  delle  relazioni
 dell'amministrazione  con  altri  soggetti;  i  relativi procedimenti
 devono  essere  idonei  a  perseguire   la   migliore   realizzazione
 dell'interesse  pubblico,  nel rispetto dei diritti e degli interessi
 legittimi dei soggetti coinvolti dall'attivita' amministrativa.
   L'obiettivo del buon andamento  dell'amministrazione  puo'  essere,
 tuttavia,  perseguito e realizzato con modalita' e strumenti diversi,
 egualmente efficaci, la cui  scelta  e'  rimessa,  nei  limiti  della
 ragionevolezza,  alla  discrezionalita'  del legislatore (sentenza n.
 103 del 1993).
   In   questa   prospettiva  anche  la  disciplina  dei  procedimenti
 amministrativi deve essere improntata al principio di buon andamento,
 quindi coerente e congrua rispetto al fine  che  si  vuol  perseguire
 (sentenza  n.  331  del 1988; sentenza n. 123 del 1968), in relazione
 sia all'esigenza generale di  efficienza  dell'azione  amministrativa
 (sentenza  n.  266  del  1993)  che agli obiettivi particolari cui e'
 preordinata la disciplina di specifici procedimenti.
   4. - In materia di appalti mediante pubblico incanto o  licitazione
 privata,  l'aggiudicazione  con  il  criterio  del  prezzo piu' basso
 persegue l'obiettivo dell'amministrazione di acquisire, con il  minor
 onere  economico, la prestazione richiesta e garantisce condizioni di
 parita' tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l'opera o  il
 servizio,  posti  in  concorrenza tra di loro. Risponde, tuttavia, al
 pubblico  interesse  anche  evitare  che  un  ribasso  eccessivo  sia
 significativo  di  un'offerta non affidabile e ponga a rischio, nella
 esecuzione della prestazione, l'esatto o il tempestivo adempimento.
   Anche quest'ultimo interesse puo' essere egualmente perseguito  con
 strumenti diversi.
   La  disciplina  comunitaria, che regola solo gli appalti di importo
 superiore ad una determinata soglia, compone l'esigenza di  garantire
 la   concorrenza  e  di  acquisire  la  prestazione  al  prezzo  piu'
 vantaggioso per l'amministrazione con  l'esigenza  di  assicurare  la
 serieta'  delle  offerte,  prevedendo che l'amministrazione, prima di
 rifiutare quelle che presentino carattere anormalmente basso rispetto
 alla prestazione, chieda le precisazioni che ritiene utili in  merito
 alla composizione dell'offerta e proceda alla verifica, tenendo conto
 delle  giustificazioni fornite (art. 30 della direttiva 93/37/CEE del
 Consiglio del 14 giugno 1993).  Non  puo',  dunque,  essere  disposta
 l'esclusione  di una offerta in base a criteri matematici, ma occorre
 sempre     una     motivata     valutazione     e      determinazione
 dell'amministrazione.
   Per  gli  appalti  che  non rientrano nella disciplina comunitaria,
 l'esigenza di garantire la serieta'  dell'offerta,  in  relazione  al
 ribasso proposto, puo' essere perseguita anche con modalita' diverse.
   La     norma     denunciata     esclude     la     discrezionalita'
 dell'amministrazione, restringendo la scelta del prezzo piu' basso in
 una fascia delimitata secondo un  criterio  predeterminato,  nel  cui
 ambito  si  presume  che  l'offerta  sia  affidabile.  La media delle
 offerte  esprimerebbe  un  prezzo  che,  in  base  appunto   ad   una
 valutazione  "media",  e' considerato adeguato e rispetto al quale un
 ribasso  nei  limiti  della  percentuale  prevista  dalla  legge  non
 porrebbe  a  rischio  la  serieta' dell'offerta.   Questa disciplina,
 oltre ad avere  carattere  del  tutto  temporaneo,  essendo  operante
 soltanto  sino  al 1 gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di
 minore importo, per i quali una piu' complessa procedura  di  analisi
 delle  offerte  e'  considerata  eccessivamente  onerosa  rispetto al
 beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile e
 tale da rendere  meno  tempestiva  l'aggiudicazione  dei  lavori.  In
 questi  limiti  la  scelta  del  legislatore  non  appare palesemente
 arbitraria ne' incoerente o incongrua rispetto al fine.
   Neppure puo' essere considerato palesemente irragionevole prevedere
 che la percentuale di ribasso ammissibile sia riferita alla media  di
 tutte  le offerte, tenendo conto anche di quelle il cui ribasso sara'
 poi considerato eccessivo. Difatti ogni offerta dovrebbe esprimere il
 prezzo considerato effettivamente  adeguato  da  ciascun  concorrente
 ammesso,    il   quale   e'   sempre   un   potenziale   destinatario
 dell'aggiudicazione, non essendo prevedibile  in  anticipo,  rispetto
 alla  presentazione  di  tutte  le  offerte,  la  fascia  di  ribasso
 consentito, nella  quale  l'offerta  stessa  potrebbe  poi  risultare
 compresa.
   Le   ordinanze   di   rimessione  argomentano  le  distorsioni  che
 potrebbero derivare da  accordi  tra  partecipanti  alla  gara  nella
 presentazione  delle  offerte.  Vengono,  in  tal  modo,  prospettate
 situazioni patologiche, le quali potrebbero configurare una  illecita
 turbativa  della  gara  e  che,  appunto  in  quanto non attinenti al
 normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere
 poste a base di una pronuncia di  illegittimita'  costituzionale  (da
 ultimo, sentenza n. 175 del 1997).
   5.   -   La   violazione   dell'art.   3   della  Costituzione  per
 ingiustificata disparita'  di  trattamento  tra  offerte  ammesse  ed
 offerte  automaticamente  escluse e' stata denunciata sul presupposto
 della irragionevolezza del criterio  di  determinazione  del  ribasso
 ammissibile.  Ma,  in  difetto  di  questo  presupposto,  non si puo'
 ritenere che il diverso trattamento  delle  offerte  abbia  carattere
 discriminatorio.