ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 1,
 del d.-l. 10 luglio 1982,  n.  429,  convertito,  con  modificazioni,
 nella  legge  7  agosto  1982, n. 516 (Norme per la repressione della
 evasione in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  e
 per  agevolare  la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994  dalla  Commissione
 tributaria  di  secondo  grado  di  Rovigo  sul  ricorso  proposto da
 S.I.C.C.  S.p.a. contro l'Ufficio delle imposte  dirette  di  Rovigo,
 iscritta  al  n.  170  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  15,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1997  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  d'appello  avverso  la
 decisione della Commissione tributaria di primo grado di  Rovigo,  la
 Commissione  tributaria di secondo grado di Rovigo, con ordinanza del
 14 novembre 1994, ha sollevato -  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32,
 comma   1,  del  d.-l.  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 7  agosto  1982,  n.  516  (Norme  per  la
 repressione  della  evasione  in materia di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia tributaria):
     che  la  disposizione denunciata stabilisce che "Le dichiarazioni
 integrative e le istanze di definizione di cui al  presente  decreto,
 da  redigersi  in  carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le
 maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo  definitivo
 e  le  definizioni  intervenute  sulla  base di dette dichiarazioni e
 istanze non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai
 contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme
 degli articoli precedenti";
     che, ad avviso della Commissione  rimettente,  tale  disposizione
 non  consentirebbe  che  le  dichiarazioni  integrative presentate ai
 sensi dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 429 del  1982  possano
 essere  modificate  -  a  seguito  della  sentenza n. 175 del 1986 di
 questa  Corte  e  della  conseguente  nullita'   degli   accertamenti
 notificati  successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge -
 in dichiarazioni integrative presentate  a  norma  dell'art.  19  del
 medesimo  decreto-legge  n.  429 del 1982 e come tali liquidate dagli
 uffici finanziari;
     che si verrebbe cosi' a trattare nello stesso modo i contribuenti
 ai quali sia stato notificato un  valido  avviso  di  accertamento  e
 quelli  destinatari  di  un  avviso di accertamento nullo per effetto
 della citata sentenza n. 175 del 1986;
     che  tale  uniformita'   di   trattamento   sarebbe   del   tutto
 irragionevole   ed  immotivata  e,  pertanto,  lesiva  del  principio
 costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
 prospettata;
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  risulta   priva   di
 qualsiasi  elemento  di  individuazione della fattispecie oggetto del
 giudizio principale e non prospetta una sia pur sintetica motivazione
 della rilevanza della  questione  che  risulta  solo  apoditticamente
 affermata:
     che,  pertanto,  la questione deve essere ritenuta manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.