ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Ceccherini Francesca e la SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.), iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.A. (ora Telecom S.p.A.); Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte il 17 febbraio 1997), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (Approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico), nella parte in cui, limitando la responsabilita' della SIP ad un indennizzo pari al doppio del canone annuo, non prevede a carico della societa' un adeguato obbligo di risarcimento per i danni conseguenti all'utente dall'omessa inserzione del suo nominativo nell'elenco predetto; che, a parere del giudice a quo, la denunciata limitazione di responsabilita' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra societa' ed utente, menomando altresi' il diritto di agire di questi; che nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la Telecom S.p.A. (ex SIP), preliminarmente eccependo l'inammissibilita' della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di infondatezza; Considerato che il giudice a quo si limita a censurare la sola norma contenuta nel d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (modificato con d.m. 13 febbraio 1995, n. 191), concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, palesemente insuscettibile, stante la sua natura regolamentare, di essere sottoposta al sindacato di legittimita' costituzionale (v. sentenza n. 456 del 1994); che la proposta questione e' pertanto manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.