ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 669-ter e 669-quater del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal giudice di pace di Aversa sul ricorso proposto da Belluomo Saverio ed altri contro il Condominio "Parco Vassallo" di Aversa, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il giudice di pace di Aversa, con ordinanza emessa il 13 marzo 1997, nel corso di un procedimento cautelare in cui era stato richiesto un provvedimento d'urgenza ante causam, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 669-ter e 669-quater del codice di procedura civile, nella parte in cui escludono la competenza del giudice di pace ad emettere provvedimenti cautelari, rispettivamente ante causam e in corso di causa, allorche' egli sia competente per il merito, devolvendo al pretore le relative attribuzioni; che, a parere del rimettente, le norme impugnate risulterebbero, in parte qua, lesive del principio di eguaglianza per l'asserito aggravio dell'iter processuale a cui andrebbero incontro le parti di un giudizio di competenza del giudice di pace; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 63 del 1997, ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione, concernente l'art. 669-ter cod. proc. civ., anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, muovendo dalla constatazione sia della struttura del procedimento cautelare uniforme, sia della peculiarita' della competenza del giudice di pace; che, in tale occasione, la ragionevolezza della esclusione di competenza cautelare - ora nuovamente denunciata - e' stata affermata, proprio in ragione dell'unitarieta' del modulo procedurale di cui trattasi, anche con riguardo ai provvedimenti da emettersi in corso di causa ex art. 669-quater cod. proc. civ.; che, peraltro, tale ultimo profilo non e' rilevante nel giudizio a quo; che, conseguentemente, la prima questione va dichiarata manifestamente infondata mentre la seconda va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.