ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di T. A. ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le indagini suppletive compiute dal pubblico ministero successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, in costanza dell'attivita' istruttoria svolta durante l'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422, comma 2, cod. proc. pen., siano sottoposte al limite imposto dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. per l'attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio (esclusione degli atti di indagine per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore); che il giudice rimettente premette che, nel corso dell'udienza preliminare, articolatasi in piu' udienze, durante le quali erano stati sentiti alcuni testimoni ex art. 422 cod. proc. pen., il pubblico ministero aveva parallelamente proceduto ad assumere informazioni ex art. 362 cod. proc. pen., ed aveva poi richiesto l'allegazione del relativo verbale; che tale situazione, ad avviso del giudice rimettente, determinerebbe una disparita' di trattamento tra pubblico ministero ed imputato, con ricadute sul diritto di difesa, in quanto, ove sia consentito all'organo dell'accusa di assumere ex art. 362 cod. proc. pen. dichiarazioni da persona informata sui fatti mentre per altro teste si procede in udienza ex art. 422 cod. proc. pen., il pubblico ministero, dopo aver conosciuto le tesi difensive e comunque giovandosi degli elementi raccolti in udienza, viene a sottrarre la persona da lui esaminata al contraddittorio da parte dei difensori, ai quali non e' riconosciuto analogo potere di indagine; che le denunciate violazioni degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione potrebbero essere superate ove le indagini suppletive compiute dal pubblico ministero a norma dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen. fossero sottoposte ad un divieto analogo a quello dettato dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attivita' integrativa di indagine, dalla quale sono appunto esclusi gli atti per cui e' prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensori; Considerato che la questione sottoposta al giudizio di questa Corte riguarda la specifica situazione in cui il pubblico ministero abbia compiuto indagini suppletive consistenti nell'assunzione di dichiarazioni da persona informata sui fatti ex art. 362 cod. proc. pen. parallelamente all'attivita' istruttoria svolta dal giudice dell'udienza preliminare ex art. 422 cod. proc. pen.; che il rimettente non contesta la facolta' del pubblico ministero di compiere in via generale indagini suppletive dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio; facolta' su cui questa Corte e' gia' intervenuta con la sentenza n. 16 del 1994; che al fine di porre rimedio ai denunciati vizi di incostituzionalita' il rimettente chiede un intervento di questa Corte volto ad introdurre nell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen. il divieto, analogo a quello imposto al pubblico ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attivita' integrativa di indagine, di compiere atti di indagine per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore; che, entro i limiti prospettati dal rimettente, la questione si presenta palesemente priva del requisito della rilevanza, in quanto nel caso di specie le indagini suppletive alle quali il giudice rimettente vorrebbe estendere il divieto imposto al pubblico ministero dall'art. 430, comma 1, cod. proc. pen. sono consistite nell'assunzione di informazioni da persona che puo' riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioe' in un atto per il quale non e' prevista la partecipazione ne' dell'imputato ne' del suo difensore (v. artt. 360, 364, 365 cod. proc. pen.); che, di conseguenza, il divieto di assumere atti per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore non potrebbe comunque riguardare l'atto di indagine suppletiva svolto nel caso di specie dal pubblico ministero ex art. 362 cod. proc. pen.; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.