IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva; Premesso in fatto Con ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 depositato in data 20 luglio 1997 la FALCRI, la FIBA-CISL e la UIB/UIL chiedevano accertarsi la sussistenza di comportamenti antisindacali commessi dalla Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.a., asseritamente consistiti nella mancata concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge n. 300/1970 e nel versamento all'INPS dei contributi sindacali previsti dall'art. 26 della legge citata; La CRT di Torino, costituitasi, eccepiva la carenza di giurisdizione e contestava nel merito la domanda; Nelle more del giudizio la convenuta depositava ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 367 c.p.c.; Con decreto motivato depositato in data 19 settembre 1997 il pretore respingeva sia l'istanza di sospensione sia il ricorso ex art. 28; Con ricorso depositato in data 7 ottobre 1997 la FALCRI, la FIBA-CISL e la UIB/UIL proponevano opposizione avverso il decreto pretorile chiedendone la revoca; La convenuta CRT si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto opposto; All'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. le ricorrenti in opposizione sollevavano la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, n 4) e comma 2 c.p.c. in relazione agli artt. 3, primo comma e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia provveduto all'emissione del decreto di repressione della condotta antisindacale sia incompatibile alla trattazione del merito della causa promossa in opposizione al medesimo decreto; La parte convenuta si rimetteva; Ritenuto in diritto Certamente sussiste il requisito della rilevanza della questione svolta posto che il giudizio non puo' essere definito senza la risoluzione della medesima; non ricorre infatti l'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, comma 1 n. 4) c.p.c. stante la tassativita' dei motivi di astensione obbligatoria e trattandosi nel caso di specie, di fasi diverse del medesimo procedimento; ne' ricorrono i presupposti per l'astensione facoltativa atteso che i criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione lavoro, indicati nelle tabelle di composizione dell'ufficio, espressamente prevedono che "le cause di opposizione a decreto ex art. 28, legge n. 300/1970 sono assegnate al giudice della prima fase del procedimento"; La questione non appare manifestamente infondata in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione; il legislatore ha infatti introdotto, con l'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c., un'ipotesi di incompatibilita' del giudice nell'ambito dello stesso grado del processo; la ratio legis della citata disposizione, consistente nell'evitare il possibile condizionamento psicologico derivante dalla naturale tendenza a confermare il giudizio gia' espresso in altro momento decisionale del procedimento con cio' comportando il venir meno dell'imparzialita' del giudice, appare estensibile al giudizio di opposizione previsto dall'art. 28, legge n. 300/1970; pertanto sotto questo profilo la differente dsiciplina dettata per situazioni simili potrebbe costituire violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma primo della Costituzione; considerato che il procedimento di opposizione a decreto concesso ex art. 28, legge n. 300/1970 non e' assimilabile al giudizio di merito conseguente ad un provvedimento cautelare, onde non possono valere le argomentazioni svolte da codesta Corte nella sentenza n. 326 del 27 ottobre-7 novembre 1997; che infatti se e' vero che la cognizione attribuita al giudice in sede di provvedimenti cautelari ante causam non ha natura anticipatoria della decisione di merito essendo fondata su una valutazione di semplice verosimiglianza del diritto azionato in sede cautelare non altrettanto puo' dirsi per il procedimento ex art. 28, legge n. 300/1970; che il procedimento ex art. 28 e' un procedimento speciale caratterizzato dalla assenza della natura cautelare e dalla espressa attribuzione al decreto dell'efficacia esecutiva in senso proprio posto che, in difetto di opposizione, il decreto acquista l'incontrovertibilita' propria del giudicato; che quindi il procedimento, seppur caratterizzato dalla sommarieta', presuppone un accertamento pieno della condotta antisindacale asseritamente realizzata, accertamento richiesto dalla lettera dell'art. 28 che fa riferimento al giudizio in ordine alla sussistenza (e non alla verosimile ricorrenza) della condotta denunciata; che quindi nel giudizio di opposizione le valutazioni cadono sulla medesima res judicanda; che pertanto, come gia' ritenuto da codesta Corte nella sentenza n. 432 del 1995 in riferimento all'art. 34, comma 2, c.p.p., ricorre un'ipotesi di incompatibilita' endoprocessuale stante la duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice; che quindi la c.d. forza della prevenzione puo' incidere negativamente sul diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione essendo l'imparzialita' del giudice connaturata all'essenza stessa della giurisidizione;