IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza;
Visto il ricorso 959/1997, proposto da Franchi Fabio, Filosofi
Maria Teresa, Pascali Marco, Zangrilli Alessio, rappresentato e
difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo, con domicilio
eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7, presso avv. Picchioni Carlo
contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e
ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura
distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in L'Aquila
Portici S. Bernardino. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non
costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore
Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso. Visto il ricorso 958/97 proposto da: Pica
Emiliano, Zangrilli Arianna rappresentati e difesi da: avv. Mauceri
Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in L'Aquila, via
S. Pietro n. 7, avv. Picchioni Carlo contro Universita' degli studi
di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca scientifica,
rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato.
Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Senato
accademico Universita' non costituito. Rettore Universita' non
costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e
chirurgia per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro
connesso.
Visto il ricorso 956/97 proposto da: Petrozziello Alessandro
rappresentato e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo
con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7, presso avv.
Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero
universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e
chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non
costituito. Senato accademico Universita' non costituito. Rettore
Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso.
Visto il ricorso 955/97 proposto da: Tringali Adriano rappresentato
e difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con
domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv.
Picchioni Carlo contro Universita' degli studi G. D'Annunzio di
Chieti, Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e
difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta'
medicina e chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia
non costituito. Rettore Universita' non costituito, per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno
accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il
ricorso 957/97 proposto da: Gaudiosi Elena rappresentati e difesi da:
avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio eletto in
L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo contro
Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e ricerca
scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito.
Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Senato accademico
Universita' non costituito. Rettore Universita' non costituito, per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno
accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso 954/97 proposto da: Manzi Franco rappresentato e
difeso da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio
eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo
contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero universita' e
ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura
distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non
costituito. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore
Universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso. Visto il ricorso 953/97 proposto da: Tullio
Fabrizia, Milano Valentina, Ronconi Pamela, Rossi Nino rappresentati
e difesi da: avv. Mauceri Corrado, avv. Picchioni Carlo con domicilio
eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv. Picchioni Carlo
contro Universita' degli studi G. D'Annunzio di Chieti, Ministero
universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e
chirurgia non costituito. Facolta' medicina e chirurgia non
costituito. Rettore Universita' non costituito, per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non
ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico
1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso 938/97 proposto da: Di Mauro Andrea rappresentato
e difeso da: avv. Abbate Filiberto con domicilio eletto in L'Aquila,
via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Ministero
universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di
L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
Stato. Senato accademico universita' non costituito. Facolta'
medicina e chirurgia non costituito, per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al
corso di laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di
ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 946/97 proposto da:
Vituliano Fabio rappresentato e difeso da: avv. Pezzopane Pierluigi,
avv. Marone Fabio con domicilio eletto in L'Aquila, via Strinella n.
25 (n.i.), presso avv. Pezzopane Pierluigi contro Ministero
universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di
L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
Stato. Consiglio universitario nazionale non costituito, per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
di non ammissione al corso di laurea in odontoiatria per l'anno
accademico 1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso 951/97 proposto da: Manente Andrea rappresentato e
difeso da: avv. Tempesta Biagio, avv. Gallinaro Giuseppe con
domicilio eletto in L'Aquila, via Fontesecco n. 19 presso avv.
Tempesta Biagio
contro Universita' degli studi G. D'Annunzio di Chieti, Ministero
universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di Perrotti
Vittoria non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso. Visto il ricorso 952/97 proposto da: D'Andrea
Francesca Ida rappresentati e difesi da: avv. Picchioni Carlo con
domicilio eletto in L'Aquila, via S. Pietro n. 7 presso avv.
Picchioni Carlo contro Universita' degli studi di L'Aquila, Ministero
universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato. Consiglio facolta' medicina e
chirurgia non costituito. Senato accademico universita' non
costituito. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non
costituito. Rettore universita' non costituito. Facolta' medicina e
chirurgia non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso.
Visto il ricorso 927/97 proposto da: Fusetti Pietro rappresentato
e difeso da: avv. Sbernini Stelio con domicilio eletto in L'Aquila,
via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Ministero
universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi di
L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
Stato. Facolta' medicina e chirurgia non costituito. Rettore
universita' non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso. Visto il ricorso 932/97 proposto da: Nitti
Anthony rappresentato e difeso da: avv. Carli Francesco con domicilio
eletto in L'Aquila, via Persichetti n. 10 presso avv. Carli Francesco
contro Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli
studi di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale
dello Stato. Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non
costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in
odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro
atto connesso. Visto il ricorso 925/97 proposto da: Mirizio Fabiana,
Amadio Fabrizio, Angiolini Massimo, Berardi Roberto, Berardi Stefano,
Bianchi Leila, Bizzoschi Walter, Bonaldi Piergiorgio, Bonucci
Domenico, Borghesi Claudio, Calvani Massimiliano, Canga Mimoza,
Ceccacci Alessandro, Cirsti Carlo, Cirsti Mario, Corbi Marco, Cristi
Emanuela, Nasponi Alessandro, Cristi Isanbella, Cristi Sandro,
Dattilo Vanessa, Del Buono Carlo, Di Carlo Monica, Di Nicolo' Guido,
Donati Giampiero, Tombini Maria, Segato Federico, Russo Luca, Rivetti
Emilio, Riccio Gianluigi, Raguzzini Alfredo, Purificato Paolo,
Portello Valentino, Zucchini Luca, Tozzi Gianluca, Ponziani Silvio,
Pompei Patrizia, Pallottino Giulia, Pirani Fabrizio, Pietroluongo
Paola, Piepo Giordano, Petroni M. Cristina, Orsini Fabrizio, Forletta
Claudio, Frisardi Roberta, Gismondi Simone e Alessio, Giulioli
Danilo, La Posta Enrico, Lauenstein Annette, Leoni Francesco,
Libianchi Ombretta, Macrini Simone, Manzi Giuliano, Mariani
Simonetta, Milani Gabriele rappresentati e difesi da: avv. Marsilii
Pietro, avv. Crapolicchio Silvio con domicilio eletto in L'Aquila,
via Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Universita'
degli studi di L'Aquila non costituito. Ministero universita' e
ricerca scientifica, rappresentato e difeso da: Avvocatura
distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso.
Visto il ricorso 937/97 proposto da: Katia Amici rappresentata e
difesa da: avv. Amici Francesco con domicilio eletto in L'Aquila, via
Salaria Antica Est presso segreteria t.a.r. contro Universita' degli
studi di Roma, Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e
difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non
ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico
1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso 934/97 proposto da: De Pasquale Claudio
rappresentato e difeso da: avv. Filippi De Santis Andrea con
domicilio eletto in L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 1 presso avv.
Filippi De Santis Andrea contro Ministero universita' e ricerca
scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila, rappresentati e
difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non
ammissione al corso di laurea in medicina per l'anno accademico
1997/98, nonche' di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso 923/97 proposto da: Del Roscio Claudio
rappresentato e difeso da: avv. Iannozzi Anna con domicilio eletto in
L'Aquila, via Castiglione n. 14 presso avv. Papola Luigi contro
Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' studi G.
D'Annunzio di Chieti, rappresentati e difesi da: Avvocatura
distrettuale dello Stato e nei confronti di Marzio Carlotta non
costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in
odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni altro
atto connesso. Visto il ricorso 922/97 proposto da: Franchini Giulia
rappresentato e difeso da: avv. Iannozzi Anna, avv. Cortiglioni
Stefano con domicilio eletto in L'Aquila, via Castiglione n. 14
presso avv. Papola Luigi contro Ministero universita' e ricerca
scientifica, Universita' studi G. D'Annunzio di Chieti rappresentati
e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di
Marzio Carlotta non costituito, per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al
corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98,
nonche' di ogni altro atto connesso. Visto il ricorso 968/97
proposto da: Fabbro Daniele rappresentato e difeso da: avv. Carosi
Aurelia, avv. Cari Mariella con domicilio eletto in L'Aquila, via
Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro Ministero universita' e
ricerca scientifica, Universita' degli studi di L'Aquila,
rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello Stato.
Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito. Commissione
esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito, per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 26/31
luglio 1997 con cui si sono limitati a n. 549 il numero dei posti per
le immatricolazioni ai corsi di laurea, nonche' di ogni altro atto
connesso, ivi compresa la graduatoria per l'ammissione al corso di
laurea in odontoiatria.
Visto il ricorso 967/97 proposto da: Monaco Maurizio rappresentato
e difeso da: avv. Carosi Aurelia, avv. Cari Mariella con domicilio
eletto in L'Aquila, via Sassa n. 40 presso avv. Carosi Aurelia contro
Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli studi
di L'Aquila, rappresentati e difesi da: Avvocatura distrettuale dello
Stato. Consiglio facolta' medicina e chirurgia non costituito.
Commissione esaminatrice ammissione corso di laurea non costituito,
per l'annullamento, previa sospensione del decreto 26/31 luglio 1997
con cui sono stati limitati a n. 549 il numero dei posti disponibili
per le immatricolazioni ai corsi di laurea, nonche' di ogni altro
atto connesso, ivi compresa la graduatoria per l'ammissione al corso
di laurea in odontoiatria.
Visto il ricorso 969/97 proposto da: Rosa Pier Paolo, Rosa
Salvatore rappresentati e difesi da: avv. Carosi Aurelia con
domicilio eletto in L'Aquila, via Sassa n. 40 presso avv. Carosi
Aurelia contro Universita' degli studi di L'Aquila, Consiglio
facolta' medicina e chirurgia, rappresentati e difesi da: Avvocatura
distrettuale dello Stato. Commissione esaminatrice ammissione corso
di laurea non costituito. Ministero universita' e ricerca scientifica
non costituito, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso.
Visto il ricorso 908/97 proposto da: Petrillo Gianfranco
rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste
con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv.
Lely Giovanni contro Universita' degli studi di Torino, Ministero
universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al
corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98,
nonche' di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso 907/97 proposto da: Fioretto Manuela rappresentato
e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio
eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv. Lely Giovanni
contro Universita' degli studi di Torino, Ministero universita' e
ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura
distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso.
Visto il ricorso 906/97 proposto da: Marotta Filippa rappresentato
e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi Oreste con domicilio
eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso avv. Lely Giovanni
contro Universita' degli studi di Torino, Ministero universita' e
ricerca scientifica, rappresentati e difesi da: Avvocatura
distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di non ammissione al corso di
laurea in medicina per l'anno accademico 1997/98, nonche' di ogni
altro atto connesso. Visto il ricorso 905/97 proposto da: Spina
Giuseppe rappresentato e difeso da: avv. Lely Giovanni, avv. Longhi
Oreste con domicilio eletto in L'Aquila, via S. Andrea n. 18 presso
avv. Lely Giovanni contro Universita' degli studi di Torino,
Ministero universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi
da: Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, della graduatoria finale conclusiva
degli studenti ammessi all'iscrizione per l'a.a. 97-98 al corso di
laurea in odontoiatria, nonche' di ogni altro atto connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi; Viste le
domande di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati,
presentate in via incidentale dai ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
Ministero universita' e ricerca scientifica, Universita' degli
studi di L'Aquila, Universita' degli studi di Roma, Universita' degli
studi di Chieti, Universita' degli studi di Torino, Ministero della
pubblica istruzione.
Udito il relatore cons. Alberto Novarese e udito altresi' le parti;
ric. 959, 958, 956, 955, 957, 954, 953/97 e l'avv. Carlo Picchioni e
l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 938/97 avv. Abate Filiberto e
l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 946/97 avv. Pierluigi
Pezzopane e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 951/97 avv. Biagio
Tempesta e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 952/97 avv. Carlo
Picchioni e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 927/97 avv. Stelio
Sbernini e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 932/97 avv.
Francesco Carli e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 925/97
avv.ti Pietro Marsilii e Silvio Crapolicchio e l'avv. dello Stato
Antonio Scino; ric. 937/97 avv. Carlo Scarpantoni per delega
dell'avv. Francesco Amici e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric.
934/97 avv. Luigi Licurzi per delega dell'avv. Filippi De Santis
Andrea e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 923 e 922/97 avv.
Anna Jannozzi e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric. 968, 967,
969/97 avv. Aurelia Carosi e l'avv. dello Stato Antonio Scino; ric.
908, 907, 906, 905/97 avv. Lely Giovanni e l'avv. dello Stato Antonio
Scino.
Fatto e diritto
1. - I ricorsi in esame, che vanno riuniti limitatamente al
giudizio cautelare, si rivolgono in via principale contro i
provvedimenti che precludono ai ricorrenti, per l'anno accademico
1997/1998, l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e
odontoiatria e protesi dentaria presso le Universita' degli studi
intimate. La impugnativa e' estesa agli atti e provvedimenti
presupposti e connessi.
Con il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in
materia di accessi alle istituzioni universitarie e di connesse
attivita' di orientamento) Il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica ha dettato i criteri generali e le modalita' per
disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari
stabilendo - tra l'altro - limitazioni numeriche per l'accesso ai
corsi di laurea afferenti alle facolta' di medicina.
Con il successivo d.m. 31 luglio 1997 lo stesso Ministro ha
determinato il numero delle iscrizioni a livello nazionale, e la
ripartizione degli stessi tra le Universita', consentite nei corsi di
laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per
l'a.a. 1997/98.
In relazione alle richiamate disposizioni con appositi bandi le
Universita' degli studi hanno indetto le prove di ammissione in
relazione al numero dei posti prefissato.
Le norme regolamentari e i provvedimenti richiamati trovano il loro
supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 15
maggio 1997, n. 127.
In base a tale disposizione di legge il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica definisce - su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale - i criteri generali per
la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione "ed
ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".
Con alcuni dei ricorsi in esame gli interessati hanno sollevato
questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione con
riguardo agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione che il collegio
ritiene non manifestamente infondata e che ritiene di dover sollevare
anche con riguardo a profili diversi da quelli dedotti e con riguardo
ai restanti ricorsi.
2. - La questione e' rilevante anche nella presente fase cautelare.
La misura della ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di
laurea che i ricorrenti invocano in accoglimento della domanda di
sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, non appare
misura idonea a garantire l'interesse sostanziale dei ricorrenti,
quando - come nella specie - il numero di questi ultimi, cumulato a
quello degli iscritti a pieno titolo, e' tale da rendere chiaramente
inadeguata la attuale disponibilita' di strutture, attrezzature e
servizi, nelle facolta' in questione.
La eventuale adozione da parte dell'amministrazione universitaria
di misure dirette ad adeguare l'offerta didattica relativa ai corsi
di laurea in questione, alla domanda che si esprime anche in questa
sede giurisdizionale, presuppone necessariamente una previa pronuncia
della Corte sulla illegittimita' costituzionale della norma.
La eventuale caducazione delle norme che attribuiscono al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
di limitare le iscrizioni consentirebbe la soddisfazione
dell'interesse sia dei ricorrenti che si sono sottoposti alle prove
selettive ma che per il numero esiguo dei posti non si sono collocati
in posizione utile in graduatoria, sia dei ricorrenti che non si sono
sottoposti alle prove di ammissione e consentirebbe una soddisfazione
piena e non suscettibile di venire compromessa da ulteriori
provvedimenti che l'amministrazione e' facultata ad adottare, sicche'
le censure dedotte dai ricorrenti si presentano in ogni caso
subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di
costituzionalita'.
3. - La questione non e' manifestamente infondata.
L'art. 33, comma 2, della Costituzione stabilisce che "La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce
scuole statali in ogni ordine e grado" e il successivo art. 34, comma
1, pone il fondamentale principio che "La scuola e' aperta a tutti".
Dette disposizioni, chiaramente applicabili anche alle Universita'
degli studi, determinano una riserva di legge relativa in ordine
all'accesso ai corsi di studio universitario (t.a.r. Veneto I 222, 13
giugno 1992, t.a.r. Lazio III 1632, 14 settembre 1994, t.a.r.
Liguria II 197, 21 marzo 1995, t.a.r. Lazio III 763, 3 aprile 1996),
che non puo' subire limiti se non in base ad una norma di legge
(giur. cit.).
La Corte cotituzionale (sent. n. 34 del 5 febbraio 1986) ha
precisto che, pur essendo consentito anche in materia soggetta a
riserva relativa di legge un "... intervento complementare ed
integrativo della pubblica amministrazione", tale intervento "deve
rimanere circoscritto ... senza che residui la possibilita' di
scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della
stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione
legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia
- razionali e adeguati criteri..." che delimitino l'esercizio del
potere.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla disposizione contenuta
nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990 come modificata
dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, e' attribuito ad
un atto emanato dal Ministro la previsione di una limitazione nelle
iscrizioni per determinati corsi senza che siano indicati i criteri
che connotano l'esercizio del relativo potere, cioe' i limiti e le
finalita' a cui deve ispirarsi il suo legittimo esercizio.
Non e' dato rinvenire tali crieteri neppure nel piu' ampio
complesso normativo in cui la disposizione di legge si inserisce.
Appare quindi non manifestamente infondato il dubbio di
costituzionalita' di tale norma in relazione agli artt. 33 e 34 della
Costituzione in ragione della violazione dei richiamati principi in
materia di riserva relativa di legge con riguardo al diritto allo
studio in tali termini costituzionalmente garantito.
La norma in questione, demandando direttamente ad uno strumento
amministrativo la disciplina delle limitazioni all'accesso ai corsi
universitari senza prescrizione di limiti e criteri, si pone altresi'
in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sia per il
profilo della incongruita' dello strumento utilizzato in relazione
alla riserva relativa di legge, sia per il profilo della non coerenza
dell'attribuzione nella materia di un potere non legislativamente
delimitato con i principi di buona amministrazione e imparzialita'
dell'amministrazione.
4. - In conclusione va sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341 come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio
1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 33, 34, 3 e 97 della
Costituzione, relativamente alla limitazione degli accessi ai corsi
universitari.
Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale
della suindicata norma, rimanendo sospeso il presente giudizio ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.