IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3493/94 proposto da m.c. Bertinelli Sauro, m.c. Agrifoglio Sinibaldo, m.c. Andreozzi Andrea, m.c. Baldecchi Graziano, m.c. Banelli Mario, m.c. Bani Riccardo, m.c. Barbagli Fosco, m.c. Bertinelli Sauro, m.c. Berveglieri Alessandro, m.c. Cappelletti Fabrizio, m.c. Cisternino Donato, m.c. Cungi Domenico, m.c. Cuomo Giuseppe, m.c. Di Gangi Mario, m.c. Di Santo Nunzio, m.c. Di Stefano Ciro, m.c. Diotaiuti Angelo, m.c. Donati Oliviero, m.c. Enna Ugo, m.c. Errica Salvatore, m.c. Fanti Giovanni Battista, m.c. Fiorillo Luigi, m.c. Garofalo Antonio, m.c. Gnagnetti Massimo, m.c. Malincarne Enzo, m.c. Mascia Nunzio, m.c. Mencaroni Leonardo, m.c. Murru Gianfranco, m.c. Nalli Rocco, m.c. Pala Antonio, m.c. Paolucci Paolo, m.c. Pavone Michele, m.c. Pelella Giuseppe, m.c. Perrotta Salvatore, m.c. Perugini Domenicantonio, m.c. Pizzo Matteo, m.c. Prestianni Antonio, m.c. Radicchi Domenico, m.c. Raffaelli Luigi, m.c. Rovida Mario, m.c. Sarno Antonio, m.c. Scherillo Mario, m.c. Solinas Antonio Maria, m.c. Valenza Mariano, m.o. Addario Giancarlo, m.o. Aloi Francesco, m.o. Aloi Luigi, m.o. Amicucci Giampiero, m.o. Balistreri Santo, m.o. Barbara Riccardo, m.o. Betti Marcello, m.o. Biasello Carlo, m.o. Bongiovanni Benedetto, m.o. Bonito Luciano, m.o. Borgioli Saverio, m.o. Botrugno Giuseppe, m.o. Bruno Giuseppe, m.o. Busni Isidoro Vittorio, m.o. Campisi Gaetano, m.o. Campisi Gaetano m.o. Cangelosi Antonio, m.o. Caputo Giuseppe, m.o. Caracci Salvatore, m.o. Cataldo Antonio, m.o. Ceres Michele, m.o. Chiarentin Luca, m.o. Ciambella Alessio, m.o. Cianti Massimo, m.o. Ciccone Piero Luigi, m.o. Cinelli Pasquale, m.o. Cirillo Vincenzo, m.o. Coratza Davide, m.o. Cosentino Claudio, m.o. Curis Vinicio, m.o. D'Agostino Emidio, m.o. D'Alessio Alberto, m.o. D'Annunzio Paolo, m.o. Damiano Giuseppe, m.o. De Gori Costantino, m.o. De Lucia Giancarlo, m.o. Dessi Enrico, m.o. Di Dio Ciantia Giovanni, m.o. Diluire Giuseppe, m.o. Dominici Mario, m.o. Ferrenti Moreno, m.o. Ferrentino Gerardo, m.o. Ferrero Ernesto, m.o. Fimiano Santo, m.o. Finocchi Vincenzo, m.o. Frassineti Gabriele, m.o. Fusi Claudio, M.O Galasso Antonio, m.o. Giometti Federico, m.o. Giorgetti Andrea, m.o. Giovagnoli Giuseppe, m.o. Gori Fulvio, m.o. Grasso Roberto, m.o. Grillo Salvatore, m.o. La Placa Damiano, m.o. Lacaria Luciano, m.o. Lambardi Pierluigi, m.o. Leo Francesco, m.o. Lo Presti Alberto, m.o. Loreto Mastrogiacomo, m.o. Luisi Donato, m.o. Magliocca Giorgio, m.o. Magliotti Leone, m.o. Magozzi Luca, m.o. Mancini Fernando, m.o. Manera Felice, m.o. Marchetti Guido, m.o. Marini Vincenzo, m.o. Marzullo Antonio, m.o. Mastropietro Armando, m.o. Mastrullo Angelo, m.o. Masucci Giovanni, m.o. Medico Gaetano, m.o. Melpignano Angelo, m.o. Meucci Gianni, m.o. Minchella Umberto, m.o. Minoliti Arturo, m.o. Mondelli Giuseppe, m.o. Montapponi Sandro, m.c. Nicolella Mario, m.o. Nigro Giuseppe, m.o. Olobardi Antonio, m.o. Orvieto Ilarione, m.o. Ostili Enrico, m.o. Paganelli Giancarlo, m.o. Palmese Bernardo, m.o. Panarello Gaetano, m.o. Papini Claudio, m.o. Parisi Michele, m.o. Pascali Antonio, m.o. Passero Elia, m.o. Pelleriti Pietro, m.o. Perna Franco, m.o. Perone Luigi, m.o. Petacchi Claudio, m.o. Petrilli Franco, m.o. Pica Nicola, m.o. Piccirino Antonio, m.o. Pisana Francesco, m.o. Poggio Luciano, m.o. Polizzi Salvatore, m.o. Puzzo Vincenzo, m.o. Quarta Luigi, m.o. Rindi Gianni, m.o. Rocchi Massimo, m.o. Ruggirello Giuseppe, m.o. Salvido Stefano, m.o. Salvino Mario, m.o. Santini Fabio, m.o. Scarola Guido, m.o. Scarpino Giuseppe, m.o. Schepis Santino, m.o. Sessa Rodolfo, m.o. Siracusa Vincenzo, m.o. Smacchi Antonio, m.o. Sorrentino Rosario, m.o. Spinelli Giuseppe, m.o. Spitaleri Alfio, m.o. Taddei Massimo, m.o. Tallarico Giuseppe, m.o. Tofano Franco, m.o. Tomassetti Alessandro, m.o. Tomassetti Fausto, m.o. Tonielli Domenico, m.o. Tosto Giuseppe, m.o. Valori Gianfranco, m.o. Vicini Ivano, m.o. Vitillo Nicola, Vizzi Luigi, m.o. Vizzino Cosimo, m.o. Volpicelli Carlo, m.o. Zaza Gennaro, m.o. Zeverini Sandro, brig. Abate Carmelo, brig. Abello Vittorio, brig. Aiello Vincenzo, brig. Alagia Luciano, brig. Aleandri Alessandro, brig. Aloi Mario, brig. Altobelli Giancarlo, brig. Andaloro Andrea, brig. Andreozzi Adriano, brig. Apicella Carmine, brig. Arcella Raffaele, brig. Arena Lorenzo, brig. Balanesi Alessandro, brig. Barrasso Antonio, brig. Barsotti Michele, brig. Battaglia Antonio, brig. Battaglia Franco, brig. Beatrice Giuseppe, brig. Becciu Marco, brig. Bechini Oreste, brig. Belligi Paolo, brig. Bellomo Emanuele, brig. Benassi Marco, brig. Benedetti Francesco, brig. Benedetti Marco, brig. Berretti Emilio, brig. Bersicone Franco, brig. Bertini Lionello, brig. Bianchi Alfredo, brig. Biscardi Pietro, brig. Bolignari Claudio, brig. Bonaffini Vincenzo, brig. Boncioli Daniele, brig. Bonicco Enrico, brig. Bonifazi Enzo, brig. Bonsi Marino, brig. Bonucci Mario, brig. Bonucci Stefano, brig. Borrega Massimo, brig. Borsetti Alessandro, brig. Bramardi Massimo, brig. Buda Cesare, brig. Cagnetta Franco, brig. Calicchia Claudio, brig. Cantarero Giuseppe, brig. Capecchi Paolo, brig. Capone Salvatore, brig. Cardiello Marcello, brig. Carifi Giuseppe, brig. Caroni Marco, brig. Caroni Roberto, brig. Caschili Raffaele, brig. Castelli Alessandro, brig. Castrechini Carlo, brig. Catalani Giuseppe, brig. Cattano Vincenzo, brig. Checcacci Mario, brig. Chiaramonte Rocco, brig. Ciliani Mariano, brig. Clabassi Massimiliano, brig. Clementi Antonello, brig. Collu Marcello, brig. Colonna Salvatore, brig. Cortese Aldo, brig. D'Agruma Emanuele, brig. D'Aloia Aniello, brig. Daghetti Fabio, brig. Danese Costantino, brig. De Cinti Mauro, brig. De Dominicis Franco, brig. De Iesu Giancarlo, brig. De Lassaletta Massimiliano, brig. Dedato Fabrizio, brig. Del Coco Francesco, brig. Deplano Marcello, brig. Di Giusto Stefano, brig. Di Marco Antonio, brig. Di Maria Maurizio, brig. Di Mino Claudio, brig. Di Pietro Luca, brig. Di Scanno Savino, brig. Dominici Giuliangelo, brig. Farchica Francesco, brig. Farinella Antonio, brig. Farvolo Carmelo, brig. Favicchio Giovanni, brig. Fazzari Gaetano, brig. Ferrari Loreto, brig. Ferrato Marco, brig. Ferretti Andrea, brig. Ferretti Enrico, brig. Ferri Mario, brig. Ferrigno Giuseppe, brig. Fiengo Salvatore, brig. Filosa Alessandro, brig. Fisicaro Francesco, brig. Gai Giampiero, brig. Gazzarrini Paolo, brig. Genovese Giuseppe brig. Gentile Angelo, brig. Gentile Giuseppe, brig. Giaccone Giuseppe, brig. Giachino Carlo, brig. Giannerini Mauro, brig. Giannoccaro Pietroemilio, brig. Grillo Giovanni, brig. Grioli Ernesto, brig. Grisolia Gennaro, brig. Guerrini Luca, brig. Guidi Maurizio, brig. Iacovissi Gianfranco, brig. Iadanza Antonio, brig. Iafrate Massimo, brig. Iannaccone Antonio, brig. Iannarelli Lucio, brig. Iannella Antonio, brig. Ianniciello Vincenzo, brig. Ilardi Liberato, brig. Ingrosso Alessandro, brig. Ingrosso Francesco, brig. La Penna Massimo, brig. La Porta Vito Cesare, brig. Laera Antonio, brig. Lanuzza Maurizio, brig. Leacche Roberto, brig. Leo Gerardo, brig. Leo Nicola, brig. Liberati Aldo, brig. Librizzi Domenico, brig. Lioi Giacobbe, brig. Lipani Santo, brig. Lisciarelli Pasqualino, brig. Lodola Enrico, brig. Lombardelli Luciano, brig. Lopez Rosalino, brig. Lore' Giuseppe, brig. Lorenzetto Luca, brig. Luccetti Paolo, brig. Maimone Andrea, brig. Maio Maurizio, brig. Maione Vincenzo, brig. Mancini Sandro, brig. Maniaci Stefano, brig. Marasca Gianni, brig. Marchetta Angelo, brig. Marcon Carlo, brig. Maricchiolo Salvatore, brig. Martano Ettore, brig. Martignetti Antonio, brig. Massarone Carlo, brig. Mastrone Stefano, brig. Maucione Angelo, brig. Mauriello Antonio, brig. Mayda Marcello, brig. Mazzetti Marco, brig. Mazzoli Pietro, brig. Mazzone Corrado, brig. Meliota Massimiliano, brig. Meneguzzo Diego, brig. Meriggi Antonio, brig. Messina Filadelfo, brig. Mitridate Gianni, brig. Mocciaro Umberto, brig. Molinari Alberto, brig. Monaco Claudio, brig. Monescalchi Teodoro, brig. Montano Pietro, brig. Morello Santo, brig. Morena Luigi, brig. Moretti Domenico, brig. Moriconi Roberto, brig. Mugione Livio, brig. Mulas Fabiano, brig. Mureddu Sergio, brig. Nappini Maurizio, brig. Nepote Massimo, brig. Nespolini Mario, brig. Nicolo' Santino, brig. Nocita Cosimo, brig. Paesano Stefano, brig. Paliotta Saverio, brig. Paoletti Stefano, brig. Paolucci Pierluigi, brig. Paparone Santo, brig. Pasquali Francesco, brig. Patisso Giovanni, brig. Pazienza Nazario, brig. Perciballi Sandro, brig. Perla Fabio, brig. Petrucci Pierluigi, brig. Piacenti Giacomo, brig. Pigliacelli Pino, brig. Pirrera Fabio, brig. Pirrone Nino, brig. Pisani Emilio, brig. Piselli Mariano, brig. Pistis Giovanni, brig. Piu Sandro, brig. Poggetti Giordano, brig. Pontesilli Luciano, brig. Porracciolo Roberto, brig. Porzio Francesco, brig. Prestipino Michele, brig. Profeti Stefano, brig. Prota Paolo, brig. Pugliese Fabrizio, brig. Pulvano Massimiliano, brig. Quarta Silvano, brig. Quattranni Mario, brig. Ragalmuto Garito Santo, brig. Rampulla Salvatore, brig. Ranalli Agostino, brig. Restuccia Antonino, brig. Ricci Stefano, brig. Riccio Mauro, brig. Riviello De Nicola Carlo, brig. Rizzello Giuseppe, brig. Robbio Ennio, brig. Rosadini Antonello, brig. Rosatelli Ottavio, brig. Rossi Adriano, brig. Rossi Fabrizio, brig. Rossi Goffredo, brig. Sabucco Valerio, brig. Sacchi Mario B., brig. Saccoccio Federico, brig. Salsalone Giuseppe, brig. Salusti Massimiliano, brig. Salvadori Paolo, brig. Sammali Giovanni, brig. Sanchini Massimo, brig. Sanfilippo Salvatore, brig. Santificetur Moreno, brig. Santoro Giovanni, brig. Santoro Giuseppe, brig. Sbraga Paolo, brig. Scalinci Agostino, brig. Scandurra Santo, brig. Scarponi Fabrizio, brig. Scogliamiglio Gennaro, brig. Scolari Massimo, brig. Serino Lorenzo, brig. Sireus Giuseppe, brig. Sozzo Giuseppe, brig. Spano' Alessandro, brig. Spinelli Andrea, brig. Spi niello Ciro, brig. Taddei Giovanni, brig. Tagliafierro Domenico, brig. Tallarico Antonio, brig. Torrisi Santo, brig. Tortorici Emilio, brig. Trunzo Romano, brig. Uccello Santo, brig. Vaccari Danilo, brig. Vaccarini Giancarlo, brig. Vaccarini Marco, brig. Vagnetti Pietro, brig. Valuri Giuseppe, brig. Vela Piero, brig. Venditti Angelo, brig. Verduci Giovanni, brig. Verni Giulio, brig. Vescovo Giuseppe, brig. Vicari Loreto, brig. Violetta Severino, brig. Visciano Massimo, brig. Vittulini Attilio, brig. Volpe Salvatore, brig. Zalunardo Maurizio, brig. Zito Giuseppe, brig. Zuccarelli Gianfranco, v. brig. Abadianni Luca A., v. brig. Alfieri Giovanni, v. brig. Ammendola Sergio, v. brig. Amoroso Mario, v. brig. Annunziata Giuseppe, v. brig. Antoci Sebastiano, v. brig. Anzalone Lorenzo, v. brig. Arcangioli Paolo, v. brig. Aversano Paolo, v. brig. Bartoli Massimiliano, v. brig. Berti Beniamino, v. brig. Bonaffino Angelo, v. brig. Bonta' Giovanni, v. brig. Bottini Stefano, v. brig. Bracaglia Morante Alessandro, v. brig. Cafeo Giuseppe, v. brig. Calderone Cosimo, v. brig. Cappello Cristian, v. brig. Carosi Andrea, v. brig. Castagnoli Stefano, v. brig. Centi Alessandro, v. brig. Ciccarelli Danilo, v. brig. Cinelli Paolo, v. brig. Couture Marco, v. brig. Cuzzupe' Stefano, v. brig. D'Addio Pio, v. brig. D'Ascenzi Alberto, v. brig. Fabbri Paolo Francesco, v. brig. Favari Giulio, v. brig. Filippelli Enrico, v. brig. Gagliardo Fulvio, v. brig. Gallo Massimiliano, v. brig. Gentilini Gianni, v. brig. Giardino Antonio, v. brig. Giarone Giuseppe, v. brig. Grieco Antonio, v. brig. Iadeluca Fabio, v. brig. Iezzoni Gianfranco, v. brig. Iodice Claudio, v. brig. Iucci Fabio, v. brig. Jacobazzi Giovanni Maria, v. brig. Laudonia Ciro, v. brig. Losito Carlo, v. brig. Luca Giuseppe, v. brig. Malorni Riccardo, v. brig. Marchetto Michele, v. brig. Martorana Vincenzo, v. brig. Mascia Mauro, v. brig. Massoli Federico, v. brig. Mattei Roberto, v. brig. Mauri Fabrizio, v. brig. Mirabella Salvatore, v. brig. Monti Marco, v. brig. Nardi Virginio Corrado, v. brig. Natali Stefano, v. brig. Nocera Mario, v. brig. Nuzzi Daniele, v. brig. Ortenzi Gianluca, v. brig. Pacetti Alfredo, v. brig. Patriarca Michele, v. brig. Pelosi Pier Paolo, v. brig. Perri Giovanni, v. brig. Petaccia Danilo, v. brig. Petrignani Carlo, v. brig. Pianeselli Giovanni, v. brig. Pichichero Vincenzo, v. brig. Pinori Fabrizio, v. brig. Piscioneri Giorgio, v. brig. Pluribus Andrea, v. brig. Raineri Ciro, v. brig. Relandini Natale, v. brig. Riccobono Giuseppe, v. brig. Rizzo Gianni, v. brig. Rizzo Salvatore, v. brig. Saccomanno Giuseppe, v. brig. Sammartino Angelo, v. brig. Santerini Andrea, v. brig. Sarra Luca, v. brig. Scaffidi Michelino, v. brig. Scarpa Gabriele, v. brig. Scognamiglio Dario, v. brig. Silvestro Luca, v. brig. Sperandio Mirco, v. brig. Tarani Enrico, v. brig. Testa Adamo, v. brig. Timpanaro Filippo, v. brig. Uras Roberto, m.m. Arzilli Piero, m.m. Bigarani Romeo, m.m. Boni Luigi, m.m. Calandro Fedele, m.m. Carani Almo, m.m. Ciarletta Aldo, m.m. Della Pina Pier Paolo, m.m. Fiochi Lido, m.m. Franci Domenico, m.m. Franza Raffaello, m.m. Galvani Giuseppe, m.m. Gasperini Gianluigi, m.m. Iannuzzi Giovanni, m.m. Ioanna Donato, m.m. Iuso Paolo, m.m. Lamia Giuseppe, m.m. Ligas Ignazio, m.m. Loppi Giacomo, m.m. Macchioni Bonaventura, m.m. Maffei Pierino, m.m. Magazzeno Nunzio, m.m. Miele Vincenzo, m.m. Muscolino Santino, m.m. Oggianu Salvatore, m.m. Raito Vittorio, m.m. Risca Domenico, m.m. Robustelli Antonio, m.m. Scansetti Francesco, m.m. Scardaone Serafino, m.m. Sciarra Mario, m.m. Serafini Guido, m.m. Sireci Francesco, m.m. Spitoni Giancarlo, m.m. Villano Giovanni, brig. in quiescenza Brogi Ottavio, brig. in quiescenza Zaottini Luigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giusto Puccini e Carlo Poli ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Firenze, via Pico della Mirandola, 9; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4; per la declaratoria: a) del diritto dei ricorrenti sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che ricoprono il grado di maresciallo capo, attualmente inquadrati nel livello retributivo sesto-bis, alla estensione, in loro favore, del trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori, con decorrenza dal 1 gennaio 1987; b) del diritto dei ricorrenti sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che ricoprono rispettivamente i gradi di maresciallo ordinario, di brigadiere, e di vice brigadiere, tutti attualmente inquadrati nel livello retributivo sesto, alla estensione in loro favore del trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori, con decorrenza dal 1 gennaio 1987 o, comunque, dalla data successiva di conseguimento del grado di vice brigadiere; c) del diritto dei ricorrenti sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che ricoprono il grado di maresciallo maggiore, e che nel periodo di tempo intercorrente fra il 1 gennaio 1987 ed il momento dell'inquadramento nel livello retributivo settimo, hanno ricoperto uno o piu' dei gradi summenzionati ai punti a) e b) (maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere, vice brigadiere), e beneficiato quindi dei livelli retributivi sesto o sesto-bis, alla estensione in loro favore per tale periodo del medesimo trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello settimo e della relativa indennita' pensionabile, nonche' degli altri trattamenti accessori; d) del diritto dei ricorrenti sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, attualmente in quiescenza, i quali, in un periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987, hanno ricoperto uno o piu' dei gradi summenzionati ai punti a) e b), e beneficiato quindi dei livelli retributivi sesto o sesto-bis, alla estensione in loro favore per tale periodo del medesimo trattamento economico riconosciuto al personale della Polizia di Stato avente la qualifica di sovrintendente capo, con l'attribuzione del corrispondente livello settimo e della relativa indennita' pensionabile e degli altri trattamenti accessori, nonche' al conseguente adeguamento del trattamento di quiescenza a decorrere dal momento dell'inizio di quest'ultimo; e, per la condanna del Ministero della difesa ad adeguare la retribuzione annua lorda di ciascuno dei ricorrenti sopra indicati ai punti a) e b), mediante la corresponsione delle somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle specifiche maggiorazioni di legge e delle conseguenziali indennita' correlate al livello retributivo riconosciuto, con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nonche' a corrispondere ai medesimi il pagamento degli arretrati dovuti, previa loro rivalutazione monetaria e con interessi legali a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 5/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 216/1992, ovverosia dal momento della effettiva insorgenza del diritto dei sovrintendenti capo della Polizia di Stato al trattamento economico corrispondente al livello retributivo settimo; a corrispondere in arretrato a ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al punto c), in relazione al periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel quale essi hanno ricoperto gradi di sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai punti a) e b), le somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, previa, anche in questo caso, rivalutazione monetaria e con interessi legali a far data dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5/1992 convertito in legge n. 216/1992; a corrispondere in arretrato a ciascuno dei ricorrenti sopra indicati al punto d), in relazione al periodo di tempo successivo al 1 gennaio 1987 nel quale essi hanno ricoperto gradi di sottufficiale corrispondenti a quelli indicati ai punti a) e b), le somme risultanti dalle differenze stipendiali, delle maggiorazioni di legge e delle indennita' pensionabili, nonche' ad adeguare in relazione a tali differenze il trattamento pensionistico dei medesimi a decorrere dal momento dell'inizio di quest'ultimo, con corresponsione dei relativi arretrati, e previa in ogni caso rivalutazione monetaria e con interessi legali a far data dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5/1992, convertito in legge n. 216/1992; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 12 giugno 1997 il consigliere dott. Adolfo Metro; Uditi, altresi', per la parte ricorrente l'avv. G. Puccini e per la parte resistente l'avv. dello Stato L. Andronio; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Il maresciallo Bertinelli Sauro ed altri 568 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri chiedono la corresponsione, con rivalutazione ed interessi legali, delle differenze stipendiali alle quali gli stessi ritengono di aver diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1987, in conseguenza della estensione, in loro favore, del superiore trattamento economico riconosciuto dal decreto-legge n. 5/1992, convertito nella legge n. 216/1992, al personale della Polizia di Stato di pari qualifica. Gli stessi sostengono l'incostituzionalita' derivata degli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge, in relazione agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono ai gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, brigadiere e vice brigadiere dell'Arma, un trattamento economico corrispondente ai livelli retributivi sesto e sesto-bis, deteriore rispetto al livello retributivo settimo, riconosciuto alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato. Espongono i ricorrenti che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, fu disposto il riordino delle forze di polizia, sulla base della parificazione di cui all'art. 16 della stessa legge; in particolar modo, per creare una piena parita' di trattamento economico, l'art. 43, comma 17, di detta legge aveva disposto che la perequazione tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e gli appartenenti alle altre forze di polizia avvenisse sulla base della tabella C, allegata alla legge e poi sostituita con la successiva legge 12 agosto 1992 n. 569. Con la sentenza n. 277 del 1991, la Corte costituzionale dichiarava incostituzionale il predetto art. 43, comma 17, nonche' la tabella allegata, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione anche della qualifica degli ispettori di polizia, cosi' impedendo la equiparazione con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri. A seguito di tale sentenza, il legislatore e' intervenuto con il decreto-legge 7 gennaio 1992 n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992 n. 216, col quale ha disposto anche l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con decorrenza dal 1 gennaio 1992 e lo scaglionamento del pagamento delle competenze arretrate. Il medesimo legislatore, all'art. 4, ha, inoltre, tutelato il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione degli arretrati per il piu' favorevole inquadramento, a condizione che gli stessi fossero in servizio alla data del 1 gennaio 1987. Tuttavia, dopo aver previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati, per ciascun grado, dalle sentenze richiamate all'art. 1, comma 1, (e cioe', il livello VI per il vice brigadiere e maresciallo ordinario, il livello VI-bis per il maresciallo capo e il livello VII per il maresciallo maggiore), ai successivi artt. 3 e 4 dispone, a favore della qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, in luogo del precedente trattamento economico, corrispondente al VI livello, il trattamento corrispondente al VII livello, facendo, cosi', venir meno la surrichiamata corrispondenza di livelli. In conseguenza di tali disposizioni si realizza, pertanto, per i sottufficiali dell'Arma un trattamento economico deteriore rispetto a quello dei corrispondenti gradi delle forze di Polizia con violazione di quella perequazione, che la stessa legge avrebbe dovuto salvaguardare. Da cio' le proposte censure di violazione del principio di perequazione retributiva, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e 36, primo comma, e, vertendosi in materia di ordinamento dei pubblici uffici, dell'art. 97, primo comma della Costituzione; si sostiene, infine, la violazione dell'art. 136 della Costituzione, essendo preclusa al legislatore l'emanazione di una legge che, nel suo contenuto riproduca altre norme gia' dichiarate incostituzionali. D i r i t t o Come e' noto, con la legge 1 aprile 1981, n. 121, il legislatore, oltre a compiere la cosiddetta "smilitarizzazione" della Polizia di Stato, ha perseguito l'obiettivo di parificazione tra tutte le forze d'ordine pubblico e sicurezza. Tale equiparazione sostanziale, finalizzata ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di Polizia, si accompagnava ad una equiparazione anche economica, evidenziata nel comma sedicesimo dell'art. 43 della legge sopra citata, ove si stabilisce che il trattamento economico "previsto per il persona1e della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16". Senonche' l'art. 43 ora indicato prevedeva, al comma 17, che l'equiparazione suddetta si compisse tramite una tabella allegata alla stessa legge, poi sostituita dall'art. 9 dalla legge 9 agosto 1982 n. 569, la quale, tuttavia, escludeva la qualifica degli ispettori, testualmente affermando che per questi ultimi "non vi e' corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P.S., ne' con i gradi del personale delle altre forze di polizia". Con sentenza n. 277 del 1991, e' stata dichiarata l'incostituzionalita' della predetta disposizione (art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121) nonche' della tabella C allegata, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli ispettori di polizia. In quella sentenza, peraltro, la Corte ha precisato di non poter compiere alcun intervento additivo sulla normativa in questione, limitandosi ad affermare l'irragionevolezza dell'esclusione sopra indicata. Il legislatore, sulla base di tale sentenza e di quelle dei giudici amministrativi che avevano accolto i ricorsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' intervenuto a regolare di nuovo la materia con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216. Con tale decreto-legge, oltre a stabilirsi (art. 1) la copertura finanziaria per la definizione delle controversie pendenti, si e' disposto (art. 2) che la parificazione di trattamento economico con la Polizia di Stato valga anche per quei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che non avevano presentato ricorso al giudice amministrativo, pero' con decorrenza dal 1 gennaio 1992. I successivi artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge in oggetto hanno poi stabilito la perequazione del trattamento economico del corrispondente personale delle altre forze di polizia e la relativa clausola di copertura finanziaria. Va, infine, rcordato che la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, contiene anche una delega al Governo per un nuovo riordino di tutta la complessa materia, delega che e' stata portata ad esecuzione, con l'emanazione dei decreti legislativi nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 12 maggio 1995 (cfr. Corte cost. n. 241/1996). Prescindendo, nella attuale fase del giudizio, dal problema della individuazione della decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non avevano proposto, questione, questa, che ha gia' trovato soluzione nella sentenza n. 445/1993 della Corte costituzionale, va ora esaminata la costituzionalita' del decreto-legge n. 5/1992 anche in relazione al contenuto della legge n. 216/1992, che, con il suo art. 1, lo ha convertito in legge. Mentre le norme della legge n. 2l6/1992 danno delega al governo di emanare un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea i contenuti del rapporto di impiego delle forze di Polizia, anche ad ordinamento militare (art. 2), per riordinare le carriere, le attribuzioni e i trattamenti economici allo scopo di "conseguire una disciplina omogenea" art. 3, primo comma), con sostanziale "equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici" "attraverso la revisione di ruoli gradi e qualifiche" (art. 3, terzo comma), contemporaneamente, con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, (convertito dalla surrichiamata legge n. 216/1992) si dispone una modifica della equiparazione economica dei gradi e dei livelli quale (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991) era stata individuata con le sentenze del Consiglio di Stato n. 986/1991 e del tar Lazio n. 1219/1991, che sono richiamate, all'art. 1, dallo stesso decreto-legge n. 5/1992 e alle quali si intende dare esecuzione. Al riguardo, occorre osservare che, se e' pur vero che con la sentenza n. 277/1991 la Corte costituzionale aveva ritenuto di non poter andare oltre la declaratoria di incostituzionalita' della tabella C, allegata alla legge n. 121/1981, evitando ogni intervento "conseguentemente additivo" circa la retribuzione spettante, sicche' deve considerarsi un errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla citata sentenza "si sia automaticamente verificata la piena equiparazione, secondo l'omogeneita' delle funzioni tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quella di sottufficiale dell'Arma dei carabinieri" (cfr. sentenza n. 455/1993 e sentenza n. 241/1996, riferite ad un periodo antecedente al riordino dei ruoli, disposto dal d.lgs. 12 maggio 1995 n. 198) e' pero' da rilevare che, in attesa della realizzazione, in concreto, del meccanismo di perequazione (di cui alla legge di delega n. 216/1992, poi attuata con i cit. decreto legislativo) non avrebbero potuto modificarsi le equiparazioni quali risultavano accertate con le citate sentenze del giudice amministrativo e il cui contenuto era stato legificato dall'art. 1 e dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge n. 5/1992, che dispongono la corresponsione, ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati, per ciascun grado, dalle sentenze di cui all'art. 1 comma 1. Con i successivi artt. 3 e 4 viene, invece sostanzialmente frustrata, nel periodo intercorrente fino all'entrata in vigore dei citati decreti legislativi, quella equiparazione fra i vari gradi delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare che la stessa legge n. 216/1992, sia nei suoi principi informatori, sia nella sua specifica disciplina (con la conversione in legge del decreto-legge n. 5/1992) aveva inteso salvaguardare. Da cio' l'incostituzionalita' degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5/1992 per violazione degli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 97, primo comma e 136 della Costituzione nella parte in cui hanno determinato una differenziazione di trattamento economico tra i livelli retributivi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e i corrispondenti livelli delle forze di polizia in senso favorevole per questi ultimi, sulla base del criterio funzionale, in contraddizione con le previsioni contenute nello stesso decreto-legge e con le finalita' alle quali la legge delega n. 216/1992, di conversione del decreto-legge. n. 5/1992, intendeva dare esecuzione. A tale stregua, vanno sottoposte alla Corte le questioni di cui sopra e conseguentemente, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.