IL PRETORE Sciogliendo la riserva, rilevato che la ricorrente Dettori Giuseppa Rosalia ha presentato domanda nei confronti del Ministero dell'interno al fine della corresponsione in via di ripristino dell'assegno di invalidita' civile, negata a seguito di accertamento medico-legale eseguito in data 17 febbraio 1994 presso la commissione medica periferica di Grosseto; che ad essa Dettori Giuseppa Rosalia, gia' titolare di assegno di invalidita' civile, con provvedimento in data 18 apriale 1995 il Ministero del tesoro ha revocato l'assegno mensile con decorrenza dal 17 febbraio 1994; che, costituitosi in giudizio, il Ministero dell'interno ha proposto domanda riconvenzionale al fine della condanna della Dettori Giuseppa Rosalia alla restituzione della somma di L. 9.614.120, corrispondente a tutti i ratei percepiti a partire dall'anno precedente la data dell'accertamento sanitario avvenuto il 17 febbraio 1994, ed al fine della restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla data della revoca; che nel presente procedimento di accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidita' civile e' stata acquisita consulenza medico-legale, nella relazione della quale la consulente dott.ssa Emanuela Chiomenti ha concluso che Dettori Giuseppa Rosalia deve essere ritenuta invalida civile nella misura del 50%; che, a seguito di siffatta conclusione, non soltanto si configura non degna di accoglimento la domanda della ricorrente volta a conseguire l'assegno di invalidita' civile, non essendo stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa in misura superiore ai 2/3 (domanda in via amministrativa presentata in epoca anteriore al 12 marzo 1992), ma si configura meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero dell'interno; che, come detto, il Ministero del tesoro con il provvedimento in data 18 aprile 1995 ha revocato il provvedimento di concessione dell'assegno mensile in favore di Dettori Giuseppa Rosalia a decorrere dal 17 febbraio 1994 ed ha disposto la ripetizione dei ratei corrisposti nell'anno precedente al 17 febbraio 1994, nonche' di quelli corrisposti successivamente fino all'attuazione del decreto medesimo in data 17 febbraio 1994; che il provvedimento del Ministero del tesoro (Direzione servizi vari e pensioni di guerra) e, per quanto concerne la controversia in oggetto, la domanda del Ministero dell'interno si fondano sul disposto dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che dispone: "La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a piu' alta densita' di beneficari di pensioni, assengi e indennita'. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa ..."; che nel caso concreto la Dettori Giuseppa Rosalia, invitata a restituire alla prefettura di Grosseto le somme indebitamente percepite per l'importo complessivo di L. 9.614.120, ha comunicato con lettera in data 5 dicembre 1995 di non essersi avvalsa della facolta' di rinuncia ex art. 11 della legge n. 537 del 1993 e di non volere restituire alcunche'; che la cennata disposizione dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 appare fortemente sospetta di illegittimita' costituzionale, perche' prevede quale conseguenza, per il caso di infruttuoso esperimento di azione giudiziaria, l'onere di restituire i ratei percepiti nell'ultimo anno precedente la data dell'accertamento, cosi' sottoponendo colui che contesti le conclusioni della commissione, che ha proceduto all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni che consentono il riconoscimento di pensioni, assegni ed indennita', e non effettui rinuncia al godimento dalla data dell'accertamento, all'alea, per l'ipotesi di insuccesso dell'azione giudiziaria, della sottoposizione alla ripetizione dei ratei percepiti nell'anno precedente l'accertamento medesimo; che la previsione della detta ripetizione e' configurabile come una sorta di penale, che integra un limite per la libera scelta dell'interessato, ed e' tale da essere configurata come lesiva dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", nonche' dell'art. 3 della Costituzione, secondo il quale "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione ... di condizioni personali"; che a questo ultimo proposito potrebbe configurarsi disparita' di trattamento tra la situazione di colui che, trovandosi nella situazione descritta, sia sottoposto all'onere di ripetizione, e quella di colui che si trovi nella condizione di contestare le conclusioni di un accertamento di commissione medica al fine di conseguire una provvidenza di carattere assistenziale senza, pero', essere sottoposto all'alea della ripetizione in quanto richiedente ex novo la provvidenza; che e' ragionevole ipotizzare anche contrasto relativamente all'art. 113 della Costituzione, il quale statuisce: "Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ..."; che il sospetto di contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione non appare manifestamente infondato ed e' rilevante nel presente giudizio, atteso che, per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, la Dettori Giuseppa Rosalia dovrebbe essere condannata a restituire i ratei dell'ultimo anno precedente l'accertamento;