IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di
 sospensione  dal  giudizio,  art.  1  legge costituzionale 9 febbraio
 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
   Il  pretore  di  Venezia,  giudice  per  le  indagini  preliminari,
 considerato  che  con  richiesta  del  19  novembre  1997 il pubblico
 ministero richiedeva a  questo  giudice  l'emissione  di  un  decreto
 penale  di  condanna  alla  pena  dell'ammenda  di  L.  1.000.000 nei
 confronti di Scasso Andrea nato a Venezia il 18 agosto 1973, imputato
 del reato di cui all'art.  39 della legge 11 febbraio  1971,  n.  50,
 per aver condotto un'imbarcazione con motore fuiribordo da 78 cavalli
 senza essere in possesso della prescritta abilitazione;
   Considerato  che  dal punto di vista fattuale la materialita' della
 condotta  ascritta  e'  pacifica,  come   emerge   dal   verbale   di
 accertamento  redatto  il  9  aprile  1997 dall'ufficio volanti della
 Questura di Venezia e che attesta esser stato sorpreso lo  Scasso  in
 navigazione  lungo  un  canale  della  laguna veneta alla condotta di
 un'imbarcazione  tipo  "cofano"  fornita  di  propulsione  a   motore
 fuoribordo  della  potenza  sopra  indicata e della cilindrata di cmc
 850, senza essere in possesso della prescritta patente  per  condurre
 imbarcazioni  da diporto, mai conseguita; considerato che altrettanto
 indubbia risulta l'applicazione al caso  di  specie  della  normativa
 invocata  dal  p.m.,  non risultando in alcun modo che la navigazione
 intrapresa dallo Scasso avesse scopi lucrativi;
   Rilevato che la norma incriminatrice prevede (nel testo  da  ultimo
 sostituito  dall'art.  22 della legge 26 aprile 1986, n. 193) la pena
 alternativa  dell'arresto  da  cinque  giorni  a  sei  mesi,   oppure
 dell'ammenda da lire un milione a lire due milioni;
     che  per  converso, la fattispecie dell'assunzione del comando di
 un'imbarcazione  che  esercita  la  navigazione  interna  per   scopi
 lucrativi  (trasporto di persone per conto terzi) senza il prescritto
 titolo professionale (in riferimento agli  artt.  49,  52  e  58  del
 d.P.R.    28  giugno 1949, n. 631), non potendo esser fatta rientrare
 nell'ipotesi di cui all'art. 1117 del codice della navigazione,  come
 del  resto  stabilito  dall'art.  1087  del  medesimo  codice  e come
 confermato da plurime sentenze della  Corte  di  cassazione  (sezione
 III,  18  novembre 1983, n. 9792; 26 ottobre 1982, n. 9882; 13 maggio
 1982, n. 4951; 14 aprile 1981, n. 3293), e' invece  sanzionabile  con
 la  norma  di  cui  all'art.  1231  del  codice  medesimo  (Corte  di
 cassazione, sezione III, 7 settembre 1983, n. 7399);
     che  pertanto  si  verifica   una   evidente   ed   assolutamente
 ingiustificata disparita' di trattamento fra due situazioni di cui in
 realta'   e'  eventualmente  la  seconda  che  dovrebbe  essere  piu'
 gravemente sanzionata, laddove invece la  sanzione  per  chi  conduce
 senza  i  prescritti titoli professionali un'imbarcazione a motore in
 navigazione interna a scopo di lucro  e'  punito  con  sanzione  piu'
 lieve  (l'art.  1231  del  codice della navigazione prevede l'arresto
 fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a lire 400.000) rispetto a  chi
 conduce una identica imbarcazione a fine di diporto;
     che  tale  assurda  disparita'  di  trattamento  deteriore per il
 conducente abusivo di un'imbarcazione da diporto a motore rispetto al
 conducente di  un'identica  imbarcazione  utilizzata  per  esercitare
 un'impresa  di  trasporto con fini lucrativi e' ancor piu' palese nel
 caso che ne occupa, ove la pena pecuniaria applicabile nel suo minimo
 edittale e' pari ad oltre il doppio della  pena  massima  applicabile
 per la violazione dell'art. 1231 del codice della navigazione;
   Ritenuta  la  rilevanza della questione, dovendo nella specie esser
 appunto applicata la sanzione di cui all'art. 39 della  legge  n.  50
 del  1971,  sostituito  dall'art.  22  della legge 26 aprile 1986, n.
 193,  e  la   non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 costituzionalita' di quest'ultima norma in relazione all'art. 3 della
 Costituzione  ove  raffrontato  con  l'art.  1231  del  codice  della
 navigazione;
   Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita'
 costituzionale della norma richiamata.