IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di sospensione dal giudizio, art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il pretore di Venezia, giudice per le indagini preliminari, considerato che con richiesta del 19 novembre 1997 il pubblico ministero richiedeva a questo giudice l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda di L. 1.000.000 nei confronti di Scasso Andrea nato a Venezia il 18 agosto 1973, imputato del reato di cui all'art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, per aver condotto un'imbarcazione con motore fuiribordo da 78 cavalli senza essere in possesso della prescritta abilitazione; Considerato che dal punto di vista fattuale la materialita' della condotta ascritta e' pacifica, come emerge dal verbale di accertamento redatto il 9 aprile 1997 dall'ufficio volanti della Questura di Venezia e che attesta esser stato sorpreso lo Scasso in navigazione lungo un canale della laguna veneta alla condotta di un'imbarcazione tipo "cofano" fornita di propulsione a motore fuoribordo della potenza sopra indicata e della cilindrata di cmc 850, senza essere in possesso della prescritta patente per condurre imbarcazioni da diporto, mai conseguita; considerato che altrettanto indubbia risulta l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal p.m., non risultando in alcun modo che la navigazione intrapresa dallo Scasso avesse scopi lucrativi; Rilevato che la norma incriminatrice prevede (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193) la pena alternativa dell'arresto da cinque giorni a sei mesi, oppure dell'ammenda da lire un milione a lire due milioni; che per converso, la fattispecie dell'assunzione del comando di un'imbarcazione che esercita la navigazione interna per scopi lucrativi (trasporto di persone per conto terzi) senza il prescritto titolo professionale (in riferimento agli artt. 49, 52 e 58 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631), non potendo esser fatta rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 1117 del codice della navigazione, come del resto stabilito dall'art. 1087 del medesimo codice e come confermato da plurime sentenze della Corte di cassazione (sezione III, 18 novembre 1983, n. 9792; 26 ottobre 1982, n. 9882; 13 maggio 1982, n. 4951; 14 aprile 1981, n. 3293), e' invece sanzionabile con la norma di cui all'art. 1231 del codice medesimo (Corte di cassazione, sezione III, 7 settembre 1983, n. 7399); che pertanto si verifica una evidente ed assolutamente ingiustificata disparita' di trattamento fra due situazioni di cui in realta' e' eventualmente la seconda che dovrebbe essere piu' gravemente sanzionata, laddove invece la sanzione per chi conduce senza i prescritti titoli professionali un'imbarcazione a motore in navigazione interna a scopo di lucro e' punito con sanzione piu' lieve (l'art. 1231 del codice della navigazione prevede l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a lire 400.000) rispetto a chi conduce una identica imbarcazione a fine di diporto; che tale assurda disparita' di trattamento deteriore per il conducente abusivo di un'imbarcazione da diporto a motore rispetto al conducente di un'identica imbarcazione utilizzata per esercitare un'impresa di trasporto con fini lucrativi e' ancor piu' palese nel caso che ne occupa, ove la pena pecuniaria applicabile nel suo minimo edittale e' pari ad oltre il doppio della pena massima applicabile per la violazione dell'art. 1231 del codice della navigazione; Ritenuta la rilevanza della questione, dovendo nella specie esser appunto applicata la sanzione di cui all'art. 39 della legge n. 50 del 1971, sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' di quest'ultima norma in relazione all'art. 3 della Costituzione ove raffrontato con l'art. 1231 del codice della navigazione; Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma richiamata.