IL PRETORE
   A integrazione del verbale d'udienza e a scioglimento della riserva
 formulata  all'udienza  del  3  ottobre  1997, ha emesso d'ufficio la
 seguente ordinanza nel procedimento promosso con  ricorso  depositato
 in  data  1 febbraio 1996 ed iscritto al n. 194/1996 di r.g. da Abbas
 Sufi  Mohamed,  rappresentato  e difeso dagli avv.ti F. Petracci e F.
 Stradella, contro Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,
 convenuto,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
 Stato di Trieste ed avente per oggetto: diritto degli extracomunitari
 ad  esser  iscritti  nell'elenco  degli  invalidi   civili   previsto
 dall'art.  19 della legge n. 482/1968.
                                In fatto
   Con  ricorso  depositato  il  1  febbraio 1996 il signor Abbas Sufi
 Mohamed, rifugiato politico somalo, riconosciuto in  data  4  ottobre
 1994 dall'U.S.L. n. 1 "Triestina" invalido con una perdita permanente
 della    capacita'    lavorativa   pari   al   79%,   ritenendo   che
 illegittimamente l'U.P.L.M.O. (Ufficio provinciale del lavoro e della
 massima occupazione)  avesse  respinto  la  sua  domanda  diretta  ad
 ottenere  l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori invalidi da avviare
 obbligatoriamente al  lavoro  di  cui  all'art.  19  della  legge  n.
 482/1968,  ha  chiesto  a  questo pretore che fosse dichiarato il suo
 diritto all'iscrizione e conseguentemente la condanna  del  Ministero
 convenuto ad eseguire detto adempimento.
    Il  ricorrente  ha individuato nella convenzione di Ginevra del 28
 luglio 1951, ratificata dallo Stato italiano con legge  n.  722/1954,
 nella   convenzione  O.I.L.  n.  43/1975,  ratificata  con  legge  n.
 159/1981, nella legge n. 943/1986 e nella legge n. 39/1990  le  fonti
 normative su cui si fonda la sua pretesa.
   Il ricorrente ha proposto anche per il medesimo oggetto domanda per
 provvedimento d'urgenza ex art. 700 del c.p.c.
   Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si e' costituito
 contestando la fondatezza della pretesa attorea.
   Con ordinanza del 21 marzo 1996 questo pretore ha rigettato in sede
 di  prima delibazione nella procedura per provvedimento d'urgenza, la
 domanda  attorea  sull'assunto   che   il   sistema   di   assunzioni
 obbligatorie  e'  previsto  per  i  soli invalidi cittadini italiani,
 trattandosi  di  una  forma  di  protezione  speciale  di   categorie
 svantaggiate di cittadini.
   Nel  giudizio  di  merito, all'udienza di discussione del 3 ottobre
 1997 il pretore  ha  sollevato  d'ufficio  per  le  ragioni  appresso
 esposte   questione   di   legittimita'  costituzionale  della  norma
 risultante dal combinato disposto degli artt. 1 e 5  della  legge  n.
 943/1986 ritenute applicabili alla fattispecie in esame.
                               In diritto
   Si  osserva che per effetto del rinvio contenuto nell'art. 17 della
 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva  in  Italia
 con  legge  n.  722  del 24 luglio 1954, al signor Abbas Sufi Mohamed
 rifugiato politico in Italia deve estendersi il trattamento  per  gli
 extracomunitari  previsto  dalla legge n. 943/1986, dal titolo "Norme
 in  materia  di  collocamento  e  di   trattamento   dei   lavoratori
 extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine".
   L'art.  1  di  questa legge dispone che "La Repubblica italiana, in
 attuazione della Convenzione dell'O.I.L. n. 143 del 24  giugno  1975,
 ratificata  con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i
 lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio  e
 alle  loro  famiglie  parita'  di  trattamento e piena uguaglianza di
 diritti rispetto ai lavoratori italiani...".
   L'art. 5 della stessa legge nell'abilitare il Ministro del lavoro e
 della  previdenza  sociale  ad  adottare  con decreti le direttive di
 carattere generale in materia di impiego e di mobilita' professionale
 di lavoratori subordinati  extracomunitari,  nulla  dice,  pero',  in
 ordine  al  diritto degli extracomunitari invalidi ad essere iscritti
 nell'apposito elenco dei lavoratori invalidi civili di  cui  all'art.
 19 della legge n. 482/1968.
   Ne  consegue  che dovendo trovare applicazione nella fattispecie in
 esame la normativa richiamata, allo  stato  dovrebbe  escludersi,  in
 difetto   di  una  puntuale  previsione  normativa,  il  diritto  del
 ricorrente ad esser iscritto nell'elenco  degli  invalidi  civili  da
 avviarsi obbligatoriamente al lavoro.
   Una  simile  interpretazione  non  verrebbe  di  fatto  a garantire
 un'effettiva  parita'  di  trattamento  tra  lavoratori  italiani   e
 lavoratori extracomunitari.
   Dato  che  l'interpretazione  proposta  e'  quella  che appare piu'
 aderente alla volonta' del legislatore e al combinato disposto  degli
 artt.   1 e 5 della legge n. 943/1986, appare che l'omessa previsione
 violi la  legge  n.  158/1981  di  ratifica  e  di  esecuzione  della
 convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975.
   In  particolare l'indicata omissione e' in contrasto con l'art.  10
 della Convenzione che  prevede  l'impegno  dello  Stato  italiano  di
 "formulare  e attuare una politica nazionale diretta a promuovere e a
 garantire, con metodi adatti alle circostanze e agli  usi  nazionali,
 la   parita'   di   opportunita'  e  di  trattamento  in  materia  di
 occupazione...".   Ponendosi la norma  richiamata  della  Convenzione
 O.I.L.  per  effetto di quanto previsto dall'art. 10, primo e secondo
 comma della Costituzione, in posizione  sovraordinata  rispetto  alla
 legislazione  ordinaria,  si  ritiene  che l'omissione normativa piu'
 volte rilevata contravvenga all'impegno assunto dallo Stato  italiano
 di  assicurare,  pur  nel  limite  costituito dall'adozione di metodi
 adatti  alle  circostanze  e  agli  usi  nazionali,  la  parita'   di
 opportunita'  di  accedere  al  lavoro  all'invalido extracomunitario
 rispetto all'invalido cittadino italiano.
   L'omessa previsione del diritto degli extracomunitari  invalidi  ad
 essere  iscritti  nell'apposito elenco dei lavoratori invalidi civili
 da avviarsi obbligatoriamente al lavoro si pone altresi' in contrasto
 con l'art. 2 della Costituzione che garantisce a ciascun individuo  i
 diritti  inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni
 sociali ove si svolge la sua personalita'.
   Infatti,   con   il   negare   la   possibilita'   di   beneficiare
 dell'iscrizione    alle    liste    degli    invalidi   da   avviarsi
 obbligatoriamente   al   lavoro   l'extracomunitario   invalido   ben
 difficilmente  puo'  inserirsi  nell'ambiente  di lavoro. Ambiente di
 lavoro che costituisce una delle formazioni sociali in cui si esplica
 la personalita' dell'uomo.
   La mancata previsione del diritto  degli  extracomunitari  a  esser
 iscritti   nelle   apposite   liste   viola  anche  il  principio  di
 ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 della Costituzione.
   Per effetto dell'entrata in  vigore  della  legge  n.  943/1986  la
 parita'   di   trattamento  tra  cittadini  e  extracomunitari  viene
 assicurata  solo  per  il  tempo  successivo  all'instaurazione   del
 rapporto di lavoro subordinato, ma lascia in piedi la discriminazione
 costituita   dall'impossibilita'  dell'extracomunitario  invalido  di
 beneficiare delle misure di cui alla legge n. 482/1968.
   Infatti,  la  parita'  di  trattamento  tra  lavoratori  italiani e
 lavoratori extracomunitari proclamata  nell'art.  1  della  legge  n.
 943/1986  rischia  di  rimanere  un'inutile affermazione di principio
 rispetto a quella parte di lavoratori extracomunitari che per la loro
 condizione  di   deficienza   fisica   si   troverebbero   di   fatto
 nell'impossibilita' di accedere a un posto di lavoro.
   Da  qui  il  dubbio  che  la legge con il realizzare una parita' di
 trattamento solo parziale si trovi in  contrasto  con  il  richiamato
 principio di ragionevolezza delle leggi.