ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 79, comma 6,
 ed 80 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del  testo  unico
 delle  imposte  sui  redditi),  promosso  con  ordinanza emessa il 12
 gennaio 16 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria provinciale  di
 Pescara  sul  ricorso  proposto  da D'Archivio Dante contro l'Ufficio
 delle imposte dirette di Pescara iscritta  al  n.  544  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  una   controversia   tributaria   la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado di Pescara ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R.
 22  dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
 sui redditi);
     che a parere del  giudice  rimettente  le  norme  impugnate,  con
 l'imporre  al  contribuente che si vale del regime della contabilita'
 semplificata  l'obbligo  di  dichiarare  un  reddito  minimo  pur  in
 presenza  di  una  perdita  di  esercizio,  vengono  ad introdurre un
 meccanismo  di determinazione automatica del reddito in contrasto con
 i principi e criteri direttivi della legge delega, cosi' ponendosi in
 contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione;
     che nel giudizio davanti alla  Corte  costituzionale  non  si  e'
 costituita la parte privata, ne' ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
   Considerato  che  la  doglianza  prospettata  dal  giudice a quo si
 concretizza nel  fatto  che  l'obbligo  imposto  al  contribuente  di
 dichiarare  un reddito minimo in misura predeterminata non offrirebbe
 al medesimo la possibilita' di fornire la  prova  contraria,  e  cio'
 soprattutto in presenza di una perdita di esercizio;
     che tale questione e' gia' stata dichiarata non fondata da questa
 Corte con la sentenza n. 384 del 1997;
     che   nella   citata   decisione  la  Corte  ha  riconosciuto  la
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  impugnate,  da  un   lato
 evidenziando  che  il  ricorso a presunzioni in materia tributaria e'
 generalmente ammesso (sentenza n. 137 del 1997) e che nella specie la
 presunzione prevista dalla legge  riguarda  solo  i  coefficienti  di
 redditivita'  sulle  somme  effettivamente  ricavate; dall'altro lato
 sottolineando che la decisione  di  fare  ricorso  al  sistema  della
 contabilita'  semplificata e' frutto di una libera scelta operata dal
 contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza
 (v. pure l'ordinanza n. 393 del 1997);
     che l'ordinanza di rimessione  della  Commissione  tributaria  di
 Pescara non introduce nuovi elementi di valutazione in relazione agli
 artt. 3 e 53 della Costituzione;
     che  l'ulteriore  parametro di cui all'art. 76 della Costituzione
 e' inconferente, poiche' la legge di delega al Governo per la riforma
 tributaria  espressamente  prevede  il  ricorso   a   meccanismi   di
 contabilita' semplificata per le imprese minori;
     che,   pertanto,  la  presente  questione  dev'essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.