Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa "Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE", approvata dal Consiglio regionale della regione Veneto nella seduta del 5 novembre 1997, rinviata a nuovo esame con atto 1 dicembre 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 5 marzo 1998 e comunicata il 10 marzo 1998. 1. - La delibera legislativa approvata il 5 novembre 1997 reca disposizioni che, al fine di evitare danni alle produzioni agricole, autorizzano la caccia alla passera mattugia, al passero d'Italia, allo storno e alla taccola della terza domenica di settembre fino al 31 dicembre e, per le ultime due specie, fino al 31 gennaio. Viene altresi' autorizzata la Giunta regionale a disporre ulteriori deroghe ai sensi dell'art. 9 delle direttive 79/409/CEE. 2. - Detta delibera e' stata fatta oggetto di rinvio con cui il Governo, ha rilevato che la suddetta legge con la quale la regione Veneto regolamenta il prelievo in deroga delle specie cacciabili e' censurabile in quanto eccede la competenza regionale in materia. Come ribadito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 272/1996 e 1002/1988), l'elenco delle specie cacciabili costituisce norma fondamentale di riforme economico sociale, vincolante ogni tipo di competenza legislativa regionale. La legge in esame viola l'art. 18 della legge n. 157/1992 in relazione all'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409. 3. - Il Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 1998 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo, comunicato il 10 marzo 1998. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 marzo 1998, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale che viene ora proposta con il presente atto, sostenuta dai seguenti motivi. 4. - Con la sentenza n. 272/1996 (citata nel rinvio governativo) la Corte costituzionale ha ritenuto che "i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992". D'altra parte, se e' vero che deve esservi - come in effetti accade - una relazione di conformita' tra l'art. 18 e la direttiva comunitaria (nel senso che il primo non puo' includere nell'elenco specie che la seconda sottopone a protezione assoluta) e' anche vero che l'art. 18 ha un valore che va oltre la attuazione della direttiva; esso costituisce, secondo una consolidata giurisprudenza, norma fondamentale di riforma economico-sociale con forza assolutamente vincolante nei riguardi delle regioni. Con pieno fondamento, quindi, il Governo ha rinviato, e ora impugnato, la delibera legislativa della regione Liguria rilevando l'incompetenza della regione a dettare norme in contrasto con l'art. 18 che percio' risulta violato dalle norme stesse. Non puo' valere in contrario la circostanza che la regione - come si puo' desumere dalla relazione alla delibera impugnata - abbia ritenuto di essere legittimata dal decreto legislativo n. 143/1997, dato che questo provvedimento mantiene espressamente (art. 2.2) al Ministero per le politiche agricole le competenze in tema di specie cacciabili. Va comunque osservato che, in tema di specie cacciabili, la attribuzione statale non si esaurisce nell'ambito ministeriale considerato dal decreto legislativo n. 143/1997, dando luogo ad una competenza governativa ai sensi del comma 3 dell'art. 18. Infine, si potrebbe aggiungere che la introduzione nell'ordinamento interno delle "deroghe" prevista dall'art. 9 della direttiva non costituisce attuazione obbligatoria delle direttiva stesa bensi' l'esercizio di una facolta' accordata allo Stato membro; e che in osservanza della direttiva le deroghe possono essere disposte solo per esigenze effettive accertate caso per caso; quindi con provvedimenti puntuali e non in via generale ed estratta per atto normativo.